Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2661 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

36464/2019 sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza n. R.G.

22105/2019 del 28/11/2019 nel procedimento vertente tra:

H.M., da una parte;

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA” CIVILI E

IMMIGRAZIONE – UNITA’ DUBLINO, PUBBLICO MINISTERO, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ceroni Francesca, che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Torino,

osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Torino ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che competente a decidere sull’impugnazione avverso la decisione di trasferimento adottata nei confronti di H.M. fosse il Tribunale di Roma in applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte nelle ordinanze n. 18755/2019, 18756/2019 e 18757/2019, ritenendo non applicabile alle controversie relative alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione intrnazionale (D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 3, lett. e bis, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, n. 46), il criterio correttivo c.d. di prossimità contenuto nel D.L. cit., art. 4, comma 3, quello cioè che radicherebbe la competenza territoriale in base alla permanenza del migrante in una struttura o in un centro di accoglienza;

ritenuto che:

– il Collegio, alla luce delle condivisibili osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale, ritiene di dare continuità all’orientamento espresso nella ordinanza di questa Corte n. 31127 del 28/11/2019, che ha disatteso la soluzione indicata nelle ordinanze n. 18755,18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni;

– l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.;

all’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa impone di considerare, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, in modo da individuare il giudice competente nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura che ospita lo straniero;

– tale criterio, come sottolineato nella requisitoria, è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”;

– il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in L. 1 dicembre 2018, n. 132;

– in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente;

– il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017 ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 (si vedano sul punto, di recente, Cass. n. 11873 del 18/06/2020, in fattispecie di regolamento di competenza d’ufficio e, con riferimento a fattispecie su ricorso di parte, n. 11873 del 22/10/2020);

– deve, pertanto, essere dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Torino, cui si rimette per il seguito.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio, nè in ordine al cd. raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di procedimento d’impugnazione, dovendosi escludere detta natura in considerazione del sopra rilevato impulso officioso.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale rimette le parti per il seguito;

nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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