Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26609 del 28/11/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 26609 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comgiclii.
Roma, h /
f

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2 8 NaV. 2013

Data pubblicazione: 28/11/2013

en

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Direzione Provinciale di Lecco
Ufficio Legale

Lecco, 24/07/2012
Protocollo: 2012/ 30t.R,

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL VERSAMENTO PER LA
DEFINIZIONE DELLA LITE PENDENTE

Ricorso per cassazione n. 7000208 notificato in data: 09/03/2010
RG.
o
Sentenza im ugnata n. 113/27/09 del:
adottata da: Commissione Tributaria Regionale di MILANO
Estremi dell’atto: RE03 AVV. RETT.E LIQ. 2005 5.1T N.000102 000 A.001
Soggetto: ED.IN . EDILINDUSTRIA SRL – 03435870377

Si comunica che i versamenti effettuati in data 29/11/2011 per la definizione della lite fiscale
sopraindicata, per la quale è stata trasmessa in via telematica in data 27/04/2012 domanda n. T9P
000317/2012 ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono inferiori alle
somme dovute per il perfezionarsi della definizione per i seguenti motivi:
Valore della lite E 15017,00
Importo versato E 7495,96

Importo dovuto per definire E 7508,50

Per quanto sopra, ai fini del perfezionamento della definizione della lite, ai sensi del predetto art. 39,
comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, è necessario integrare i versamenti effettuati con il pagamento
secondo le stesse modalità entro trenta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione di un
importo pari a 12,54.
La chiusura della lite non sarà valida in caso di mancato pagamento della somma richiesta entro i
termini indicati.
Copia dell’attestato di pagamento deve essere fatto pervenire presso questo ufficio subito dopo il
versamento.
IL DIRETTORE ELL’UFFICIO

IL r’aEU3V. 1:.
PAPALUCA

Stampa al 2407:2012 – Pagina 1 di 2

ninsiliALE
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A:
PIROVANO GABRIELLA
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in qualità di di:
ED.IN . EDILINDUSTRIA SRL
VIA VERGAn 70
CANTU’ 22063 CO

AVVERTENZE

La presente richiesta di integrazione del versamento non costituisce atto autonomamente impugnabile
dinanzi alle Commissioni tributarie.

Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell’atto per l’esercizio del
potere di autotutela:
DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO – UFFICIO LEGALE

Funzionario responsabile del procedimento:
Clara Longhi

Stampa al 2407 2012- Pagina 2 di 2

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