Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26609 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/10/2019), n.26609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26094-2015 proposto da:

AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PALLINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., C.S., D.B.C.,

M.E., F.M., PO.VA., R.A.,

CA.VI.AN. e MA.AN., in qualità di eredi di

MA.MI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3505/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 2-7/04/2015 R.G.N. 9051/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con sentenza del 27 aprile 2015, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di P.G., + ALTRI OMESSI, quali eredi di Ma.Mi., all’inclusione del compenso percepito a titolo di lavoro straordinario, indennità di sede lavorativa, manutenzione vestiario e maggiore produttività nel TFR, nell’indennità sostitutiva del preavviso, tredicesima, quattordicesima, ferie;

– ritenevano al riguardo i giudici del gravame che l’art. 12 c.c.n.l. di settore – alla cui stregua viene individuata la retribuzione globale come sommatoria fra retribuzione individuale ed indennità a carattere fisso e continuativo – escludesse soltanto quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, indennità di maneggio denaro e indennità mezzo di trasporto;

– aggiungevano, con riguardo alla 13 ed alla 14 mensilità nonchè alle ferie, che le relative norme contrattuali richiamavano espressamente il concetto di retribuzione globale di fatto e che, per quanto concerne il compenso per lavoro straordinario, esso dovesse essere conteggiato, in tal senso deponendo l’art. 46 c.c.n.l. di settore che richiamava la L. n. 297 del 1982, art. 1, comma 2 e che nella base di calcolo utile andassero incluse tutte le indennità, nonchè i compensi previsti per legge, ove corrisposti in via fissa e continuativa;

– per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. – affidandolo a tre motivi;

– resistono, con controricorso P.G., + ALTRI OMESSI.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la AMA s.p.a. deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, difettando la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” con riferimento all’indennità di maggiore produttività;

– il motivo è infondato;

– contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, infatti, la Corte chiarisce il proprio iter argomentativo affermando che il contratto collettivo Federambiente non prevede alcuna esclusione, diretta o indiretta, fra l’altro, dell’indennità di maggior produttività;

– con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alle indennità di sede lavorativa e lavaggio indumenti, la violazione dell’art. 12 CCNL, la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e quella dell’art. 116 c.p.c. e art. 51 comma 1 TUIR;

– premessa l’assoluta promiscuità del motivo, anche a voler scindere le censure, in modo da renderle ammissibili, va rilevato che le stesse sono infondate;

– per quanto riguarda la asserita violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va rilevato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– quanto alla dedotta violazione dell’art. 12 CCNL Federambiente del 1995, il relativo testo riportato in ricorso è chiarissimo nel comprendere nel concetto di retribuzione globale (cui rinviano alcuni degli istituti indiretti per cui è causa) anche le ” indennità a carattere fisso e continuativo” e come tali, appunto, sono state considerate, dall’impugnata sentenza, le voci indennità sede lavorativa, maggiore produttività, manutenzione vestiario;

– nega la società ricorrente che tale qualificazione sia esatta ma osserva, invece, questa Corte Suprema che, con valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità l’indennità per maggiore produttività, proprio perchè commisurata a tutti i giorni di presenza, è stata ritenuta avere carattere fisso e continuativo e non meramente variabile ed eventuale;

– quanto all’indennità raggiungimento posto di lavoro e di quella di manutenzione vestiario, ne viene individuata la fonte in un mero accordo aziendale del 23.3.89 vale a dire in una fonte negoziale la cui violazione non è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nè può esserlo pel tramite di una sua lettura combinata con una disposizione (art. 12) del cit. CCNL, perchè nel caso in esame la violazione – ove mai esistesse – riguarderebbe la natura dell’emolumento così come descritto dall’accordo aziendale;

– lamentandosi, in sostanza, un’erronea interpretazione d’un accordo aziendale, questa non può ridondare nemmeno in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., perchè la ricorrente non spiega in quale preciso passaggio della motivazione i giudici del merito avrebbero travisato il senso letterale dei testi negoziali allegati al ricorso e/o avrebbero altrimenti violato i canoni ermeneutici previsti dalle disposizioni codicistiche;

– con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 46 del CCNL Federambiente nonchè dell’art. 2120 c.c. (cfr., sul punto, Cass. 2027 del 15 novembre 2012);

– il motivo è fondato;

– in via generale va osservato che l’art. 2120 c.c. – così sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, e recante la disciplina del trattamento di fine rapporto – prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5;

– il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese;

– pertanto il criterio è quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;

– deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 c.c., nuovo testo possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti;

– la piana lettura del CCNL di categoria che interessa nel caso di specie induce ad affermare con tranquillante certezza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che le parti contrattuali abbiano voluto escludere una nozione onnicomprensiva;

– l’eccezione alla regola generale posta dalla norma di legge richiamata (L. n. 297 del 1982, art. 2) deve ritenersi ricavabile “in modo chiaro ed univoco” dall’art. 46 del CCNL Federambiente che prevede, all’art. 46 una elencazione precisa e, deve ritenersi, tassativa per volontà delle parti, delle voci da computare nel TFR, voci fra le quali non compare in alcun modo il lavoro straordinario;

– il richiamo agli emolumenti rientranti nella retribuzione annua di riferimento contenuto nel medesimo articolo, da ritenersi appunto tassativo, vale ad escludere la confluenza del lavoro straordinario non essendo lo stesso ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. n. 16618 del 5/11/2003, Cass. n. 365 del 13/01/2010; Cass. n. 16591 del 21/07/2014);

– conseguentemente, la prestazione di lavoro straordinario deve ritenersi positivamente esclusa dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell’art. 2120 c.c., essendo la intentio legis di tale disposizione volta a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali;

– il quarto motivo, con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla natura fissa e continuativa del lavoro straordinario, deve ritenersi assorbito;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il primo e il secondo motivo vanno dichiarati infondati, fondato il terzo ed assorbito il quarto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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