Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26608 del 23/11/2020
Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 23406-2019 proposto da:
T.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
FRATERNALE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di ANCONA, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2020 dal consigliere dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 21.5.2019 T.S. impugnava il decreto del Ministero dell’Interno, Unità Dublino, del 18.1.2019, notificato il 18.4.2019, con il quale era stata disposta la ripresa in carico e trasferimento del richiedente asilo in Germania, Stato che in data 3.12.2018 aveva comunicato di accettare la richiesta inoltrata dall’Italia.
Il ricorrente, tanto nel ricorso che nelle note difensive del 24.6.2019, eccepiva che il trasferimento non era avvenuto nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 29 del Regolamento UE n. 604/2013.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto T.S. affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, non rubricati e suscettibili di trattazione unitaria, il ricorrente lamenta l’intervenuto decorso del termine previsto dall’art. 29 del Regolamento UE n. 604/2013 per disporre il trasferimento del richiedente asilo in altro Stato dell’Unione Europea, nonchè la disapplicazione, da parte del Tribunale di Ancona, della normativa Eurounitaria.
Le censure sono infondate.
L’art. 29, comma 1, del Regolamento UE n. 604/2013 prevede che “Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’art. 18, par. 1, lett. c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’art. 27, par. 3”.
Tanto dal ricorso che dal provvedimento impugnato risulta che la Germania ha acconsentito alla ripresa in carico del richiedente asilo con nota del 3.12.2018. Da tale data, quindi, l’Italia era tenuta, ai sensi della norma appena richiamata, a disporre il trasferimento entro il termine massimo di sei mesi, che nel caso di specie risulta pienamente rispettato, posto che il decreto del Ministero dell’Interno impugnato è stato emesso il 18.1.2019 e notificato al T. il 18.4.2019.
Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020