Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26608 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 23406-2019 proposto da:

T.S., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

FRATERNALE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di ANCONA, depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal consigliere dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 21.5.2019 T.S. impugnava il decreto del Ministero dell’Interno, Unità Dublino, del 18.1.2019, notificato il 18.4.2019, con il quale era stata disposta la ripresa in carico e trasferimento del richiedente asilo in Germania, Stato che in data 3.12.2018 aveva comunicato di accettare la richiesta inoltrata dall’Italia.

Il ricorrente, tanto nel ricorso che nelle note difensive del 24.6.2019, eccepiva che il trasferimento non era avvenuto nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 29 del Regolamento UE n. 604/2013.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto T.S. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, non rubricati e suscettibili di trattazione unitaria, il ricorrente lamenta l’intervenuto decorso del termine previsto dall’art. 29 del Regolamento UE n. 604/2013 per disporre il trasferimento del richiedente asilo in altro Stato dell’Unione Europea, nonchè la disapplicazione, da parte del Tribunale di Ancona, della normativa Eurounitaria.

Le censure sono infondate.

L’art. 29, comma 1, del Regolamento UE n. 604/2013 prevede che “Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’art. 18, par. 1, lett. c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’art. 27, par. 3”.

Tanto dal ricorso che dal provvedimento impugnato risulta che la Germania ha acconsentito alla ripresa in carico del richiedente asilo con nota del 3.12.2018. Da tale data, quindi, l’Italia era tenuta, ai sensi della norma appena richiamata, a disporre il trasferimento entro il termine massimo di sei mesi, che nel caso di specie risulta pienamente rispettato, posto che il decreto del Ministero dell’Interno impugnato è stato emesso il 18.1.2019 e notificato al T. il 18.4.2019.

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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