Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26608 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 21/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.21/12/2016),  n. 26608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12671/2012 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO

9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PALLADINO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

R.A., IASM SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 687/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato PALERMO Gianfranco, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza depositata il 19/4/2004, previa riunione con il processo avviato con citazione di C.M. notificata a D.G.M., a R.A. e alla IASM e alla Castelli d’Italia, accolta la domanda avanzata dalla D.G., dichiarò risolto per inadempimento del C. il contratto con il quale l’attrice si era obbligata a cedere il 20% delle quote della società IASM al secondo, il quale, a titolo di corrispettivo, si era obbligato a cedere il 50% delle quote della società Castelli d’Italia, oltre all’importo di 600 milioni di Lire, da versarsi entro il termine pattuito a pena di risoluzione espressa. L’anticipo di 50 milioni di Lire, unitamente alla cessione delle quote della Castelli, costituivano caparra confirmatoria, nel mentre il mancato pagamento del residuo prezzo avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto. Si era, inoltre, pattuito che il castello di (OMISSIS), di proprietà della IASM, sarebbe stato ristrutturato a cure e spese del C. e del R., marito della D.G.. Con la medesima statuizione il Tribunale autorizzò l’incameramento della cauzione e rigettò la domanda attorea d’ulteriore risarcimento.

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 5/4/2011, rigettò l’impugnazione avanzata da C.M..

Con ricorso del 21/5/2012 C.M. chiede l’annullamento della sentenza d’appello.

D.G.M., R.A. e la IASM s.r.l. resistono con controricorso del 27/6/2012. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1362 c.c..

Quella posta in essere, per il ricorrente, era “una operazione negoziale complessa” e, pertanto, nell’interpretazione della volontà delle parti non si sarebbe potuto fare a meno di tener conto della “ragione pratica dell’affare”. L’unico bene di valore di proprietà della IASM era il castello di (OMISSIS), il quale, tuttavia, in assenza di un adeguato intervento di restauro conservativo, rischiava di essere dichiarato inagibile. Da qui la necessità di coinvolgere il ricorrente, al fine di acquisire la necessaria liquidità occorrente per i lavori.

La Corte di merito, fermatasi ad una interpretazione meramente letterale, dissonante con il complessivo significato dell’accordo, aveva errato nel ritenere che la liquidità che il C. avrebbe dovuto apportare, pur potendo essere utilizzata allo scopo, non era funzionalmente diretta in via esclusiva all’effettuazione dei lavori di cui si è detto.

Con il secondo motivo, intimamente correlato al primo, pertanto, si denunzia la violazione dell’art. 1363 c.c., che aveva portato a “frantumare il contenuto caratterizzato dall’unicità dell’intento”.

Con il terzo motivo, anch’esso osmotico agli altri due, il ricorrente denunzia vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo: il Giudice dell’appello aveva omesso di considerare che le sopravvenienze esposte dal C. (ritardo nell’inizio dei lavori e impedito esercizio del diritto di seguire i lavori e verificare la congruità della spesa) avrebbero dovuto rendere non operativa la clausola risolutiva espressa invocata dalla controparte.

I tre motivi che precedono, scrutinati unitariamente, non meritano di essere accolti.

Il C. trae indebitamente la conclusione dell’inadempimento della controparte, pur partendo da un presupposto condivisibile, e cioè che si ebbe a tratta re “di una operazione negoziale complessa”. Siccome puntualizzato dalla Corte territoriale, il predetto, affannatosi ad elencare le attività dal medesimo compiute in esecuzione dell’accordo, ha omesso del tutto di specificare in cosa sia consistito l’inadempimento dei controricorrenti, così da paralizzare l’azionamento della clausola risolutiva espressa da parte di costoro, una volta constato il mancato versamento dei residui 550 milioni di Lire del C.. Escluso che il corrispettivo dovuto dal C. fosse vincolato alla destinazione indicata dal ricorrente (lavori di restauro del castello), militando in senso contrario il significato letterale del negozio, ma non potendosi, tuttavia, escludere che potesse essere utilizzato interamente al predetto scopo, il C. non individua, come gli rimprovera correttamente la Corte di merito, l’inadempimento della controparte, tanto grave da giustificare la sospensione del pagamento. Le circostanze addotte (ritardo nell’inizio dei lavori e impedito esercizio del diritto di seguire i lavori e verificare la congruità della spesa), invero, restano evanescenti e dai contorni sfocati, oltre ad essere smentiti dal Tribunale. Nè la circostanza che i lavori avevano avuto inizio solo nel settembre può ritenersi concludente, in quanto, come evidenziato in sentenza, in primo luogo non constava essere stato fissato un termine per il predetto inizio e, in secondo luogo, la ragione dell’addotto ritardo non era imputabile alla controparte, ma ai tempi del rilascio del nulla osta da parte della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Artistici.

Con il quarto motivo viene denunziata la violazione dell’art. 1460 c.c., il ricorrente afferma che “la circostanza dell’impossibilità di iniziare i lavori per assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative (…) ha bloccato il nesso di corrispettività non avendo potuto più funzionare in modo coerente con il criterio di buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.), poichè è venuto meno il presupposto di fatto che dava un senso pratico all’operazione economica legittimamente voluta dalle parti”. Da qui la conclusione secondo la quale deve escludersi che l’eccezione di inadempimento si applica soltanto all’ipotesi in cui l’altro contraente versi in colpa, dovendo ritenerla invocabile tutte le volte in cui viene meno il fine contrattuale.

Con il quinto motivo si denunzia la violazione degli artt. 1375 e 1456 c.c.. La Corte aquilana aveva errato nel non considerare che la clausola risolutiva espressa esonera dal dimostrare la gravità dell’inadempimento, ma non già dalla imputabilità dello stesso. Imputabilità che qui andava negata in quanto “le sopravvenienze denunciate dal Sig. C. in ogni caso dovevano essere valutate dal giudice del merito nel rispetto del canone della buona fede (art. 1375 c.c.) che impone sempre di accertare se la delusione dell’aspettativa di una parte (…) sia o meno giustificata da un interesse antitetico meritevole di tutela dell’altra”.

Le due doglianze che precedono sono prive di giuridico fondamento in quanto fondate su presupposti fattuali non riscontrati dall’accertamento giudiziale ed in quanto prospettanti una lettura normativa non condivisibile. Che si fosse venuta a verificare la predetta situazione d’impossibilità è frutto di una mera ipotetica congettura, che non trova riscontro processuale. In ogni caso, non è condivisibile la pretesa di avvalersi dell’eccezione d’inadempimento prescindendo dalla prova della ragione stessa dello straordinario strumento di autotutela previsto dall’art. 1460 c.c. e cioè dalla prova dell’inadempimento della controparte. Ovviamente, ben diversa cosa è affermare che occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1375 c.c., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte (Sez. 1, n. 2720 del 4/2/2009, Rv. 606502).

Con il sesto motivo si rimprovera alla Corte di merito di aver violato l’art. 1456 c.c., per non aver considerato l’atteggiamento complessivo della controparte come di rinuncia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva.

Il motivo è inammissibile proponendo questione che non risulta essere stata sottoposta al vaglio del Giudice d’appello, secondo lo stesso narrato di cui alla sentenza di secondo grado, che non consta essere stato sul punto documentalmente contestato mediante l’allegazione dei motivi d’appello.

Con il settimo motivo si denunzia che a cagione della errata interpretazione del contratto e, quindi, violandosi l’art. 1453 c.c., era stata rigettata la domanda riconvenzionale.

Anche quest’ultimo motivo non supera la soglia dell’ammissibilità, trattandosi di una mera lamentela, priva di autonoma e specifica argomentazione avversativa della sentenza, costituente, al più, un mero richiamo, sommario e massimamente generico, al resto del ricorso.

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di Euro 6.200, di cui Euro 200 euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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