Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26608 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 18/10/2019), n.26608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17472-2017 proposto da:

UNICOOP FIRENZE SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA GRASSI;

– ricorrente –

contro

G.C., R.G., C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA CONTE;

– controricorrenti –

e contro

A.A., AG.MA., AN.GI.,

AR.AL., B.M., BA.DA., BA.ST.,

BE.AL., BE.FE., BE.SI., BE.ST.,

BI.AN., BI.EL., BI.FA., BU.PA.,

BU.FR., C.C., CA.RI., CA.ST.,

CA.MA., CA.MA., CE.FA., CE.IA.,

CI.MA., CI.FI., CO.GI.LU., CO.PA.,

CO.RO., CO.GI., CO.LE., CO.JU.,

CO.GI., D.F., D.S.M.A.,

D.L.A., D.P., F.F., F.F.,

FA.FA., FA.CL., FA.MA., FA.FR.,

FE.RE., FO.FA., FO.LO., G.M., GE.MI.,

GI.AN., GI.MA., GI.DA., GI.AN.,

GL.GI., GR.GI., GU.GI., I.F.,

L.M., LE.RI., LO.DO., LO.AL.,

LO.LU., LU.LE., MA.FA., MA.DA.,

MA.GI., MA.MO., MA.MA., MA.FR.,

ME.ST., ME.DI., ME.AL.,

MI.LU., MI.ST., MI.CA., MU.AL.,

N.S., NE.RE., O.D., P.M.,

PA.AN., PA.FA., PA.MA., PA.EM.,

PA.GI., PE.LE., PE.MA., PE.SA.,

P.M., R.E., RA.MA., RI.ST.,

RI.AN., R.M., RO.FR., RO.LU.,

RO.CL., S.P., SA.AL., SA.RA.,

SI.MA., ST.GI., ST.GI., ST.RO.,

T.F., TI.ST., TO.ST., V.L.,

VI.VA., ZA.AL., ZA.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 827/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/01/2017, R. G. N. 535/2016;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

Rilevato che:

1. il Tribunale di Firenze, con sentenza del 4.11.2015, in parziale accoglimento dei ricorsi degli attuali controricorrenti, condannava l’UNICOOP Firenze Soc. Coop. (di seguito, per brevità UNICOOP) a pagare, in favore dei primi, il trattamento economico pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto riferibile alla festività del 4 novembre a decorrere dal 2007, per alcuni, dal 2008 per altri e, per tutti, fino al 2012;

2. la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 827 del 2016, respingeva

l’appello di UNICOOP;

2.1. a fondamento del decisum, ha osservato che:

– il CCNL del 1985 stabiliva un orario di lavoro di 40 ore settimanali e, nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali con la domenica “in aggiunta alla retribuzione mensile (…) un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto (…)”; prevedeva, altresì, che “tale trattamento (id est: l’ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto” (fosse) applicato anche alla festività (…) del 4 novembre”;

– UNICOOP, in data 18.7.1985, sottoscriveva con le organizzazioni sindacali (le stesse firmatarie del contratto nazionale) un contratto integrativo aziendale che prevedeva la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali a partire dall’1.1.1986 (e poi a 37 dall’anno successivo) a fronte della rinuncia, da parte dei lavoratori, a decorrere dalla prima riduzione dell’orario, tra l’altro, alla retribuzione aggiuntiva della giornata del 4 novembre;

– con decorrenza 1.1.1990, il contratto nazionale introduceva la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, conservando, nel contempo, la disposizione relativa alla retribuzione aggiuntiva per la giornata del 4 novembre; tale assetto negoziale restava così fissato anche con i contratti nazionali successivi;

– la contrattazione integrativa aziendale di UNICOOP restava invariata fino al contratto del 3.1.2013 che espressamente escludeva, a decorrere dal 2013, il pagamento della festività del 4 novembre;

– la riduzione dell’orario di lavoro a fronte della rinuncia alla retribuzione aggiuntiva per la giornata del 4 novembre (all’epoca della sottoscrizione del contratto aziendale) integrava la causa dell’accordo integrativo, come reso evidente dal chiaro dato testuale (all’obiettivo della riduzione orario “concorreranno”) e dalla previsione dell’assorbimento delle “quote di riduzione oraria e (de)gli elementi che contribuiscono a determinarla” nel caso, poi effettivamente datosi, che “norma di legge o di contratto dovessero disporre riduzioni di orario a qualsiasi titolo”;

– l’evoluzione della contrattazione nazionale determinava, pertanto, il venir meno della causa dell’accordo integrativo aziendale, privando il sacrificio accettato dai lavoratori (id est: rinuncia alla retribuzione aggiuntiva per il 4 novembre) della contropartita come pattuita, cioè del corrispettivo necessario individuato in contratto dalle parti collettive;

– le domande dei lavoratori erano dunque fondate;

3. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l’UNICOOP, affidato ad un unico ed articolato motivo;

4. hanno resistito, con unico controricorso, R.G., G.C. e C.A.;

5. sono rimasti intimati tutti gli altri lavoratori;

6. le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..

7. Il PM ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

Considerato che:

1. con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione degli artt. 1321,1322,1325,1362,1372,1418,1467 e 2077 c.c.;

1.1. la critica investe l’affermazione secondo cui l’evoluzione della contrattazione collettiva avrebbe determinato il venir meno della causa del negozio (id est: accordo integrativo aziendale del 18.7.1985) nonchè l’affermazione secondo cui “il venir meno, per effetto dell’evoluzione della contrattazione nazionale, di quella pattuita corrispettività, implica necessariamente l’abrogazione per incompatibilità della disposizione del contratto aziendale, salva la facoltà dei contraenti il contratto di prossimità (…) di ridisciplinare la materia, sulla base di un nuovo accordo (come poi in effetti essi hanno fatto) nel 2013”;

1.2. secondo la UNICOOP, e diversamente da quanto argomentato nella decisione impugnata, la volontà delle parti collettive di non retribuire più la giornata del 4 novembre, fino a tutto il 2013, avrebbe trovato conferma nei successivi accordi (verbale di intesa del 18.11.1985, del 4.12.1986, del 19.12.1986) stipulati dalle parti medesime; nè assumeva significato la condotta datoriale, pure valorizzata dai lavoratori, secondo cui ad “alcuni (..) colleghi” il trattamento per il “4 Novembre” continuava ad essere erogato fino alla soppressione disposta dal nuovo contratto Collettivo Integrativo Aziendale dall’1.1.2013; per la parte ricorrente, la pronuncia della Corte di appello avrebbe violato i criteri di interpretazione della volontà contrattuale, ritenendo superato l’accordo integrativo da altra fonte contrattuale (quella collettiva nazionale) ed incompatibile con quest’ultima; si assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato che un contratto non può essere “abrogato”, tanto più per una singola clausola, ma solo complessivamente risolto o modificato dalle parti, per mutuo consenso o per cause stabilite dalla legge; la sentenza impugnata avrebbe ritenuto modificata la disciplina convenuta pattizialmente senza alcuna richiesta da parte delle OO.SS. ed aveva, in definitiva, erroneamente risolto il contrasto tra le diverse fonti collettive;

2. il motivo è, nel complesso, da respingere;

2.1. ad un rilievo di inammissibilità si arrestano le censure che invocano, da parte di questa Corte, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, l’esame di accordi (intese del 18.11.1985, del 4.12.1986 e del 19.12.1986) di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata ed il cui omesso esame al più avrebbe potuto farsi valere, nei rigorosi limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5;

2.2. in ogni caso, va considerato che “il concorso tra la disciplina nazionale e quella aziendale va risolto (…) accertando l’effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva” (ex plurimis, Cass. n. 19396 del 2014) e che l’interpretazione dei contratti collettivi diversi da quelli nazionali -questi ultimi solo oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte- costituisce un’attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. In questa prospettiva si è evidenziato che, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la puntuale indicazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sia discostato; è stato, altresì, precisato che l’interpretazione prescelta dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che sia l’unica possibile, o la migliore in astratto, e che, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi (in sede di legittimità) del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; in motivazione; Cass. n. 4178 del 2007);

3. seguendo le indicate coordinate e venendo alla fattispecie di causa, osserva la Corte come i giudici di merito abbiano valutato gli accordi collettivi, nazionale ed aziendale, e reso di quest’ultimo un’esegesi plausibile, e perciò non sindacabile da queste Corte; l’individuazione della comune volontà delle parti è transitata, invero, attraverso la ricerca dello scopo pratico che il contratto integrativo era diretto a realizzare (cd. causa in concreto); la successiva emersione di uno squilibrio del raggiunto assetto dei contrapposti interessi, per essere venuta meno la corrispettività voluta tra le parti, si è prestata, in modo ragionevole, ad essere interpretata come sintomo di sopravvenuta carenza della causa medesima, con ogni conseguenza in termini di parziale ed automatica invalidità del negozio;

4. il ricorso va dunque rigettato con le spese liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza;

5. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, i nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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