Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26607 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. III, 30/09/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 30/09/2021), n.26607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 73022-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rapp.te, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato

VITO BELLINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA PALERMO ALTRE

PROVINCE SICILIANE, in persona del legale rapp.te, rappresentata e

difesa dall’avv.to MARIA ESPOSITO (avv.maria.esposito.legalmail.it)

elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile

della Corte Cassazione;

– ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 904/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/05/2016;

udita la relazione delta causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Poste italiane Spa (da ora Poste) ricorre, affidandosi ad otto motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva dichiarato che la odierna ricorrente aveva diritto di applicare una commissione per ciascun versamento dell’ICI effettuato mediante bollettino postale sul conto corrente intestato alla Serit Sicilia Spa (da ora Serit), in qualità di concessionaria del servizio di riscossione dell’ICI per le province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani a decorrere dal 1 giugno del 2001 e sino al 30.6.2003 nella misura Euro 0,23 per ogni bollettino e, successivamente, nella misura determinata dalla società, oltre agli accessori, rigettando l’appello incidentale proposto dalla Serit, volto ad ottenere la riforma della decisione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio.

2. la Serit ha proposto ricorso incidentale (successivo al principale e ad esso riunito) con il quale ha chiesto la cassazione della medesima pronuncia sulla scorta di tre motivi, depositando anche memoria ex art. 380bis1 c.p.c..

3. Per ciò che interessa in questa sede, Poste evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la concessionaria del servizio di riscossione chiedendone la condanna al pagamento, in base alle tariffe determinate, delle commissioni dovute su ciascuna operazione di versamento della imposta locale (ICI), effettuata dal singolo contribuente mediante bollettino postale, sul conto corrente acceso ed intestato alla Serit dall’1.4.1997 al 31.5.2001 (in misura pari ad Euro 0,05 (Lit. 100); dal 1.6.2001 al 31.12.2003 in misura pari ad Euro 0,24 (lit. 450); dall’1.1.2004 in poi, sulla base degli importi corrispondenti alle variazioni tariffarie succedutesi nel tempo.

4. Il Tribunale di Palermo rigettò la domanda, compensando le spese di lite.

5. La Corte territoriale accolse l’impugnazione di Poste Italiane s.p.a., ritenendo tuttavia che la pretesa fosse fornita di prova soltanto per il periodo successivo all’1.6.2001 e rigettandola, pertanto, per il periodo precedente, decorrente dal 1.4.1997, respinge inoltre, anche l’azione spiegata ex art. 2041 c.c. per mancanza dei presupposti, nonché l’impugnazione incidentale sulla compensazione delle spese di lite spiegata da Serit.

6. All’udienza fissata, questa Corte, evidenziati gli aspetti controversi della lite, riteneva di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione alle questioni relative alla violazione degli artt. 107 e 108 TFUE o, in subordine, degli artt. 102 e 106 TFUE e dell’art. 4 TUE, sulla scorta di tre specifici quesiti (e cioè 1) il possibile inquadramento, nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG), della riserva di attività in regime di monopolio legale in favore dei Poste Italiane Spa; 2) la possibilità di configurare come “aiuto di stato illegittimo” la previsione normativa che aveva consentito la determinazione unilaterale da parte di Poste dell’entità dell’importo della commissione da applicare; 3) la configurabilità dell’effetto di concedere a Poste diritti speciali cd esclusivi, tali da far ritenere che potesse ricorrere un “abuso di posizione dominante).

6. Il giudizio veniva, pertanto, rinviato a nuovo ruolo.

7. Con sentenza del 3.3.2021 (C- 434/2019, riunita a C-435/2019), la Corte di Giustizia, pur ritenendo irricevibile il terzo quesito proposto, ha affermato, rispetto ai primi due, che il diritto, riconosciuto a Poste Italiane Spa di riscuotere commissioni per la gestione dei conti correnti postali che i concessionari erano tenuti ad aprire per il versamento dell’ICI da parte dei contribuenti, poteva essere considerato un vantaggio selettivo, “circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio, verificare” (cfr. par. 65 pag. 16 sentenza richiamata); e che, in conclusione, l’art. 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che “costituisce un aiuto di Stato ai sensi di detta disposizione la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’ICI sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti ed a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza negli scambi fra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare” (cfr. par. 74 della sentenza richiamata).

8. Per l’adunanza camerale fissata, entrambe le parti hanno depositato nuovamente memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve premettersi che la normativa applicabile alla controversia in esame è stata esaustivamente passata in rassegna nel provvedimento di rimessione alla Corte di Giustizia (cfr. Cass. 14080/2019) che, in parte qua, deve intendersi richiamato nella presente ordinanza.

2. I motivi del ricorso principale e di quello incidentale andranno, dunque, esaminati, nei limiti della loro attinenza, con riferimento alle risposte contenute nella sentenza unionale successivamente pronunciata.

3. La pronuncia della Corte di Giustizia 3 marzo 2021, nelle cause riunite C434/2019 e C-435/19, ha infatti, affermato, sullo specifico quesito proposto da questa Corte con l’ordinanza sopra richiamata che l’art. 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un “aiuto di Stato”, ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che 1) tale misura sia imputabile allo Stato, 2) procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e, 3), che sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

4. E’ compito di questa Corte, pertanto, provvedere alla verifica richiesta, ma pur sempre entro l’ambito del giudizio di legittimità all’esito del concreto sviluppo dei gradi di merito come qui ricostruibile

5. Al riguardo, sotto il profilo logico sistematico, è opportuno esaminare preliminarmente i motivi del ricorso incidentale della Serit, in quanto sono maggiormente attinenti alle questioni oggetto del quesito proposto.

6. Con il primo motivo, la ricorrente incidentale deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e, per quanto possa occorrere, n. 4, la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 99,100,115 e 116 c.p.c. nonché omessa ovvero erronea, carente e contraddittoria motivazione per violazione del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2 ante novella del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 24bis convertito con modifiche nella L. n. 221 del 2012 e l’art. 112 c.p.c.; deduce altresì l’omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate da Riscossione siciliana spa nella nota alle Poste Italiane del 27.3.2001 da questa riferita alla data del 29 Marzo 2001.

6.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione in ordine ai quantum debeatur su una motivazione lesiva delle norme sopra indicate, contraddittoria e carente, la quale, oltretutto non aveva tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla concessionaria nel primo grado di giudizio e reiterate in appello.

6.2. Si duole, altresì, che era stata erroneamente ritenuta la legittimità e sufficienza della comunicazione a mezzo Gazzetta Ufficiale della variazione sfavorevole delle condizioni del servizio postale, omettendo di motivare sulla mancanza di valida missiva indirizzata ad essa correntista.

7. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 99,100,115 e 116 c.p.c., per l’omessa ovvero erronea, carente e contraddittoria motivazione per violazione del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2 ante novella del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 24 bis convertito con modifiche nella L. n. 221 del 2012, con riferimento agli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e 4.

7.1. Lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla rilevanza probatoria della nota 27.3.2001 che comunicava l’aumento di valore della commissione per ogni bollettino incassato in relazione alle pattuizioni contrattuali, rendendo una motivazione contraddittoria con la quale è stata ritenuta legittima la variazione unilaterale effettuata da Poste Italiane che, in nessun atto difensivo, aveva quantificato la misura di tali commissioni: assume che, con ciò, era stata violata la parità di trattamento prescritta dall’art. 2597 c.c. ed afferma che la pronuncia era contraddittoria in quanto nella parte motiva faceva partire le modifiche dal gennaio 2004 mentre in dispositivo la decorrenza era successiva al 30.6.2003.

8. Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1993 ovvero omessa erronea e contraddittoria motivazione, in violazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 178 e 19, art. 144/2001 con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e, per “quanto occorrer possa” n. 4, con omessa valutazione del principio affermato in Cass. SU 7169/2014.

8.1. Lamenta, al riguardo, che la Corte aveva omesso di accertare se Poste Italiane Spa avesse, in passato, effettivamente esonerato la Serit dal pagamento della commissione di cui attualmente chiedeva il riconoscimento giudiziale, accertamento che avrebbe condotto – in conformità con quanto affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamata – ad affermare che il sistema, in passato gratuito per espressa dichiarazione di Poste, successiva alla nota al D.P.R. n. 144 del 2001, non poteva essere trasformato in sistema oneroso, in assenza di un espresso intervento normativo.

8.2. La verifica richiesta dalla Corte di Giustizia per decidere se – nella previsione di una obbligatoria apertura di un conto corrente presso le Poste Italiane Spa da parte della concessionaria per la riscossione dell’ICI con pagamento di una commissione a suo carico in condizioni di monopolio legale – ricorra una ipotesi di “aiuti di stato” impone di verificare se:

a. il pagamento della commissione sia imputabile allo Stato;

b. procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali;

c. sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri.

8.3. Si osserva che, in via assorbente rispetto all’apprezzamento della sussistenza delle altre condizioni elencate dalla Corte di giustizia, manca secondo il Collegio, ai fini dell’integrazione dell’aiuto di Stato, la condizione dell’acquisizione del servizio da parte del concessionario mediante risorse finanziarie non proprie, ma statali. L’acquisizione mediante risorse statali si verificherebbe nell’ipotesi di esistenza di un meccanismo di compensazione integrale dei costi aggiuntivi risultanti dall’obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste italiane.

8.4. Per “risorse statali” si intendono, come precisa il giudice unionale, “tutti gli strumenti pecuniari di cui le autorità pubbliche possono effettivamente servirsi per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato”.

8.5. La Corte di giustizia dubita dell’esistenza del meccanismo di compensazione in discorso. Al riguardo va richiamato il passaggio rilevante della decisione: “50. Certamente, dalle ordinanze di rinvio emerge che, in forza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, i comuni impositori hanno l’obbligo di pagare una commissione ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI da loro assicurata. Tuttavia, se è vero che tali somme sono palesemente di origine pubblica, nulla indica che esse siano destinate a compensare i costi aggiuntivi che possono risultare, per i concessionari, dal loro obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane e che lo Stato garantisca in tal modo la copertura integrale di tali costi aggiuntivi. Spetta al giudice del rinvio appurare una tale circostanza. 51. Occorre inoltre rilevare che né dalle ordinanze di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l’eventuale costo aggiuntivo generato dall’obbligo di acquisizione di servizi presso Poste Italiane, di cui trattasi nei procedimenti principali, debba essere integralmente sopportato dai contribuenti o che sia finanziato da un altro tipo di contributo obbligatorio imposto dallo Stato. 52. Ciò posto, anche se non sembra, prima facie, che le commissioni versate dai concessionari a Poste Italiane, in relazione all’apertura e alla gestione dei conti correnti che essi sono tenuti a possedere presso Poste Italiane, possano essere considerate concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali, spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza, non potendo la Corte effettuare un esame diretto dei fatti relativi alle controversie oggetto dei procedimenti principali”.

8.6. Questa Corte ritiene che la commissione che i comuni impositori hanno l’obbligo di pagare ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI non è destinata a compensare i costi aggiuntivi derivanti, per i concessionari, dall’obbligo di disporre di un conto corrente postale perché la commissione è corrisposta anche per il caso di versamento diretto dell’imposta da parte del contribuente al concessionario.

8.7. Va, infatti, rammentato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, prevede che: “L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato ai predetto concessionario, con arrotondamento a Lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 Lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di Euro 1,81 ed un massimo di Euro 51,65 per ogni versamento effettuato dal contribuente”.

8.8. Come si evince chiaramente dalla disposizione citata, la commissione grava sul Comune in misura percentuale sulle somme riscosse, indipendentemente dalle modalità di riscossione, e dunque anche nel caso di versamento diretto al concessionario. Trattasi quindi di una commissione che già sul piano normativo è configurata in modo indipendente dal costo risultante dall’obbligo di disporre di un conto corrente.

8.9. In linea ipotetica potrebbe in concreto verificarsi una riscossione esclusivamente mediante versamento diretto; e ciò nondimeno permarrebbe l’obbligo di pagamento al concessionario della commissione.

8.10. Trattasi, pertanto, di una commissione che sul piano finanziario esula del dai costi sopportati per la tenuta del conto corrente postale che, come già affermato da Cass. SU 7169/2014, pur riconducibile ad una forma di monopolio, non impone, per ciò solo, che la società che concede il servizio (e cioè Poste italiane Spa), debba erogarlo gratuitamente e senza alcun prezzo, dovendosi anche tener conto che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, quello fissato e preteso rientra ampiamente nei parametri normativi determinati dalla delibera di esecuzione del D.P.R. n. 144 del 2001: deve pertanto escludersi che il pagamento della commissione procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e che sia tale da falsare la concorrenza fra gli stati membri.

8.11 Deve conseguentemente affermarsi, a seguito della verifica richiesta con riferimento ai parametri indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia, che non può ritenersi sussistente l’ipotesi di “un aiuto di stato”.

9. Tanto permesso, i tre motivi proposti dalla ricorrente incidentale sono inammissibili sotto plurimi profili.

9.1. Quanto al primo, esso manca di specificità ed autosufficienza, in primo luogo, infatti, premesso che il giudizio di cassazione è caratterizzato dalla critica vincolata, i plurimi vizi indicati in rubrica (violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 5 e, “per quanto occorrer possa”, n. 4), privi di una specifica riconduzione delle argomentazioni proposte a ciascuno di essi e di esatta caratterizzazione, si pongono contro il consolidato principio secondo cui “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate.” (cfr. Cass. 7009/2017; Cass. 26790/2018), affidando impropriamente a questa Corte il compito di scegliere sia il vizio ricorrente che il percorso interpretativo che lo sostiene.

9.2. A ciò si aggiunge che la Corte territoriale ha esaminato puntualmente a questione, ritenendo che Poste avesse ottemperato al duplice incombente previsto dal D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3: trattasi di valutazione di merito, sostenuta da motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale in quanto il giudice d’appello ha affermato che la delibera concernente la diversa misura della commissione era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.5.2001 ed era stata oggetto di invio di missiva al correntista Serit Sicilia Spa (cfr. pag. 12, primo cpv della sentenza) successivamente alla quale la società convenuta non aveva esercitato il diritto di recedere dal contratto previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118TUB.

9.3. Tale statuizione, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità attraverso a contrapposizione di una diversa, quanto assertiva, tesi difensiva.

10. Quanto al secondo motivo, parzialmente sovrapponibile al primo, ricorre la medesima violazione del principio di specificità della censura che non consente, in limine, a questa Corte di affrontare la questione relativa alla violazione dell’art. 2597 c.c. con riferimento al principio di parità di trattamento: la critica manca di autosufficienza, visto che la corrispondente doglianza non è stata riportata nel ricorso e non risulta, pertanto, prospettata dinanzi al giudice d’appello (cfr. S.U. 7074/2014).

11. Quanto al terzo, oltre a ricorrere la violazione del principio di specificità essendo la rubrica conformata, anche in questo caso, per ipotesi alternative e, quindi lesive del principio della critica vincolata – la censura si appunta sulle valutazioni di merito della Corte che, prendendo le mosse dal principio di diritto portato da Cass. SSU 7169/2014, ha sviluppato un percorso interpretativo costituzionalmente sufficiente ed immune da censure.

12. Quanto ai motivi del ricorso principale di Poste Italiane Spa, si osserva quanto segue.

12.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c..

12.2. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente un “unico motivo d’appello” laddove, invece l’impugnazione era stata proposta attraverso quattro motivi: precisava, inoltre, che la domanda non aveva per oggetto soltanto l’accertamento del diritto all’an debeatur ed al quantum, unitario, ma anche la condanna del concessionario sin dal 2001 delle somme dovute oltre che, in via subordinata, di quella spiegata ex art. 2041 e 2042 c.c..

12.3. Il motivo è infondato.

12.4. Dall’esame dell’atto d’appello (doc. 16 fasc. di questo giudizio richiamato a pag. 15 del ricorso) si evince che la censura è unica e complessiva ed in quanto tale è stata correttamente esaminata dalla Corte territoriale sotto tutti i profili prospettati, ivi compresi quelli proposti in via subordinata e riferiti alla domanda di indebito arricchimento, respinta con motivazione sintetica ma al di sopra della sufficienza costituzionale.

13. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c..

13.1. Assume che la Corte, dopo aver riduttivamente individuato, le censure contenute nell’atto d’appello non si era pronunciata sulla domanda di condanna, formulata nelle conclusioni che ricomprendevano sia il pagamento della commissione unitaria per il periodo dall’1.6.2001 al 31.12.2003 sia per il periodo successivo, nella misura che non era stata neanche contestata e che avrebbe meritato l’accoglimento anche “per unità di misura” e non per il credito complessivo.

13.2. Il motivo è fondato.

Dall’esame dell’atto d’appello, puntualmente richiamato dalla ricorrente emerge che le conclusioni spiegate in appello, oltre a richiedere l’accertamento del diritto, postulavano anche la condanna al pagamento delle somme riconosciute nella misura indicata per ogni singola operazione.

La Corte territoriale, invece, si è immotivatamente limitata ad accertare l’an debeatur, omettendo di pronunciare in ordine alla corrispondente condanna.

13.3. La sentenza, pertanto, deve essere in parte qua cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce della documentazione prodotta.

14. Con il terzo motivo, si lamenta, inoltre, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, con violazione art. 132 c.p.c., n. 4.

14.1 La ricorrente deduce che la Corte si era limitata ad affermare che per il periodo rispetto al quale la domanda era stata rigettata non era stato prodotto alcun documento o contratto da cui desumere la sussistenza dei presupposti per pretendere la commissione d’incasso, con affermazione apodittica e generica

idonea a configurare una motivazione apparente.

14.2. La censura è inammissibile, per mancanza di specificità.

14.3. A fronte della statuizione della Corte, fondata sull’omessa produzione di documenti idonei a far presumere la sussistenza dei presupposti contrattuali sui quali fondare la pretesa vantata, il ricorrente omette del tutto di indicare quali documenti avrebbe prodotto, consentendo con ciò a questa Corte di apprezzare l’errore denunciato.

15. Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2 comma 18, 19 e 20 nonché la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 7 nonché la violazione e falsa applicazione della L. n. 130 del 1983, art. 7, comma 12 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 3 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.

15.1. Lamenta che a Corte territoriale aveva negato il diritto alla commissione de qua per il periodo 1.4.1997/31.5.2001 con motivazione apparente che si poneva in contrasto con la normativa esistente, in base alla quale non era prevista alcuna comunicazione al correntista delle variazioni tariffarie: regola che si era continuato ad applicare anche all’Ente Poste Italiane ai sensi della L. n. 71 del 1994, che ne aveva previsto l’ultrattività fino all’intervento del successivo D.P.R. n. 144 del 2001 che aveva fatto salvi gli effetti della normativa previgente.

15.2. Da ciò discendeva, in thesi, che era consentito stabilire commissioni a carico del correntista senza obbligo di comunicazione, la cui previsione doveva ritenersi automaticamente inserita nei rapporti contrattuali in questione; e che dovevano essere riconosciute le commissioni anche per il periodo precedente, eventualmente con liquidazione equitativa, dovendosi escludere qualsiasi forma di esenzione per il concessionario dopo l’intervento regolatore delle sezioni unite di questa Corte (Cass. SU 7169/2014).

16. Con il quinto motivo, si lamenta, in relazione allo stesso periodo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., anche sotto il profilo della nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e dell’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio consistente nell’esistenza dei conti correnti postali ICI e l’accettazione delle rispettive condizioni economiche determinate per il rigetto della domanda nel periodo 97/2001, circostanze che rendevano del tutto inconferente la produzione documentale ritenuta mancante.

17. Le due censure devono essere congiuntamente esaminate e sono inammissibili.

17.1. Esse, infatti, risultano parzialmente assorbite dalla decisione sul terzo motivo rispetto al quale si pongono in apodittico contrasto.

17.2. Il ricorrente assume, in sostanza, che in relazione al periodo per il quale a domanda era stata rigettata per mancanza di prova, non era necessaria la produzione di documentazione contrattuale, essendo sufficiente per la decisione, richiamare la normativa vigente.

17.3. In tale modo, tuttavia, entrambe le censure si contrappongono alla decisione della Corte, non denunciando in modo specifico l’errore in cui sarebbe incorsa, ma richiedendo una diversa valutazione di merito delle complessive emergenze processuali, valutazione non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 13721/2018).

18. Con il sesto motivo, si deduce, ancora, in via gradata e per lo stesso periodo 1.4.1997/31.5.2001 (in relazione al quale la domanda era stata rigettata), l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella circostanza dedotta dalla Serit ed oggetto di discussione nelle note conclusive del primo grado, implicante il riconoscimento del fatto che Poste aveva comunque dato comunicazione al concessionario, pur non avendone l’obbligo giuridico, circostanza dalla quale si sarebbe dovuta desumere la spettanza della commissione anche per quel periodo.

18.1. Il motivo è inammissibile, in quanto reitera una censura di carattere fattuale.

Essa si limita infatti a contrapporre la propria tesi difensiva al motivato percorso argomentativo della Corte territoriale introducendo, oltretutto tardivamente, per sua stessa ammissione, un fatto nuovo (e cioè che la questione della spettanza delle commissioni era già stata discussa nel 1997) attraverso le note conclusionali depositate nel giudizio d’appello, fatto che la Corte, dunque, non poteva prendere in considerazione.

19. Infine, con il settimo e l’ottavo motivo, strettamente interconnessi, denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

19.1. Osserva la ricorrente che la corte territoriale, sulla domanda subordinata, aveva reso una motivazione meramente assertiva ed in quanto tale apparente; ed avrebbe dovuto accogliere la domanda di ingiustificato arricchimento, sussistendone tutti i presupposti e cioè l’arricchimento del Concessionario, grazie al servizio di incasso dei bollettini che gli consentiva di escutere l’aggio previsto dalla legge senza alcun onere in relazione all’incasso, con innegabile riduzione patrimoniale di Poste che aveva sopportato rilevanti costi per l’erogazione del Servizio di incasso.

19.3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

19.4. In primo luogo, infatti, la motivazione della Corte, pur sintetica, risulta ai di sopra del limite di sufficienza costituzionale in ragione della collocazione della statuizione, successiva alle argomentazioni spese sul parziale accoglimento della domanda, tenuto conto che quella di arricchimento senza causa era stata proposta in via subordinata: da ciò deriva che, per la parte accolta, il rigetto risulta una implicita conseguenza e, per la parte respinta, la censura risulta priva di autosufficienza e meramente assertiva, non riportando le argomentazioni spese a sostegno della stessa, ma limitandosi a richiamare le conclusioni formulate.

20. In conclusione, enunciato il principio di diritto secondo cui “non costituisce “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107 TFUE la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane s.p.a., per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti, e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, perché la commissione che i comuni impositori hanno l’obbligo di pagare ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI da loro assicurata non è destinata a compensare i costi aggiuntivi che i concessionari sono tenuti a sopportare per l’obbligo di disporre del conto corrente presso Poste Italiane”, la sentenza deve essere cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, ferma per il resto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per il riesame della controversia in relazione alla domanda di condanna della Serit Spa al pagamento delle commissioni per il servizio ICI prestato da Poste Italiane Spa nella misura e per i periodi definitivamente accertati (dal 1 giugno 2001 in poi).

20.1. Al riguardo non è inutile precisare che la Corte di rinvio dovrà provvedere alla qualificazione della domanda in termini di condanna generica o specifica, sulla base della documentazione tempestivamente prodotta.

21. La Corte di rinvio dovrà altresì provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili gli altri.

Dichiara altresì inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, ferma per il resto, rinvia per il riesame della controversia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione che dovrà altresì provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA