Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26606 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26606 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/11/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si com3nichi.
Roma,5_/1/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DePOSITATO IN CANCELLERIA
IL …….
…………..
Ct. 13186/11 (Avv.DE FEIS)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 11162 /2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor ALFIERI BRUNO
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 3/22/11
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA.
PREMESSO
Che con nota prot. n. 41219/300 del 12/07/12 la Direzione Provinciale di
REGGIO EMILIA ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda
di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 2 gennaio 2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale