Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26606 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 21/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.21/12/2016),  n. 26606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20067/2012 proposto da:

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GASPARE SALERNO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAVIO BELLASIO;

– ricorrente –

V.C., VE.CA. in qualità di tutore di

V.P., V.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DE STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE SANGUINETI;

– controricorrenti incidentali –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 208/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato SALERNO Gaspare, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito DE STEFANO Maurizio, difensore dei resistenti che si è

riportato agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per la trasmissione degli atti al

Primo Presidente per eventuale rimessione del ricorso alle SS.UU.,

in subordine l’accoglimento del ricorso principale e per

l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.M. conveniva in giudizio la Soc. Generali Vita Assicurazioni spa (poi davanti al Tribunale di Savona, Sezione distaccata di Albenga, chiedendone la condanna a corrispondere la somma di Euro 82.633,10, detratto l’importo già percepito di Euro 20.658,28, oltre interessi nella misura legale dal 20 marzo 2005.

In via subordinata, l’attrice domandava di essere dichiarata beneficiaria della polizza oggetto di causa nella misura di 2/3, con condanna della società convenuta a pagare Euro 48.202,64. L’attrice deduceva che: con contratto del (OMISSIS) V.L. aveva stipulato con Generali Vita spa una assicurazione temporanea a capitale costante ed a premio annuo per il caso di morte, avente numero (OMISSIS), in favore “degli eredi legittimi dell’assicurato”, che prevedeva, nell’ipotesi di decesso dell’assicurato, un capitale di Euro 103.291,38;

V.L. era deceduto il (OMISSIS) ed aveva nominato, con due testamenti successivi datati (OMISSIS), la moglie F.M. sua erede universale, lasciando a terzi, tra cui le sorelle, dei beni in legato; il capitale assicurato in polizza doveva essere corrisposto all’erede individuato nel testamento; la società convenuta le aveva versato solo 1/5 della somma indicata in polizza, senza neanche tenere conto che, in base alla normativa in tema di successione legittima, era suo diritto ricevere almeno i 2/3 dell’importo.

La società convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda; in via subordinata, previa chiamata in causa di Ve.Ca., V.C., V.M. e V.P., la loro condanna a restituire quanto versato.

I chiamati in causa si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto della domanda proposta conto di loro.

Con sentenza in data 26/10/07 il Tribunale respingeva le domande, proposte dalla F..

Il Tribunale riteneva che: in sede di stipula del contratto di assicurazione il de cuius aveva indicato quali beneficiari gli eredi legittimi e non la moglie, sua erede testamentaria, che non era stata designata quale beneficiaria ex art. 1920 c.c., secondo cui il beneficiario della polizza acquisisce un proprio diritto di natura contrattuale, svincolato dal patrimonio del contraente (credito che non rientra nel patrimonio ereditario). D’altra parte, la nomina a erede universale della moglie, effettuata nel testamento del de cuius, non poteva integrare revoca della precedente designazione dei beneficiari contenuta nel contratto assicurativo, a favore degli eredi legittimi, atteso che la revoca della precedente designazione dei beneficiari della polizza richiede la forma scritta ad probationem. Nei rapporti tra attrice e convenuta assicurazione le spese processuali erano poste a carico della prima, soccombente, mentre nel rapporto tra la convenuta e i chiamati, erano poste a carico della Compagnia di assicurazione.

Avverso tale decisione proponevano appello principale l’attrice e incidentale la convenuta.

Con sentenza dep. il 21 febbraio 2012 la Corte di appello di Genova rigettava l’impugnazione principale proposta dall’attrice e, in accoglimento dell’incidentale proposto dalla Assicurazione relativamente alla condanna della predetta al rimborso delle spese processuali di primo grado a favore dei terzi chiamati, ne disponeva la compensazione; compensava fra tutte le parti anche quelle di gravame.

Secondo i Giudici, per quel che ancora interessa nella presente sede, la polizza è un contratto a favore del terzo, dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento dell’indennità;

la designazione può essere compiuta con il contratto o con il testamento;

nella specie la designazione a favore degli eredi legittimi contenuta in contratto era una modalità per individuare i beneficiari fra i quali andava divisa l’indennità prevista nel contratto, restando esclusa l’applicabilità delle norme sulla successione ereditaria;

la revoca deve avvenire nelle stesse forme della designazione;

nella specie il testamento non conteneva alcuna revoca.

Era disatteso il motivo con il quale era stata denunciata l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata sul rilievo che, come si ricavava anche dal dispositivo, il tribunale l’aveva esaminata.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la F. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso i chiamati in causa proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE.

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto: artt. 1920 e 1921 c.c., art. 4 – Beneficiari – delle Condizioni Generali di polizza. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si contesta, sostanzialmente, che la Corte abbia fatto cattiva applicazione della normativa codicistica in materia di nomina e revoca dei beneficiari dell’assicurazione sulla vita, nonchè delle condizioni generali di polizza, regolatrici del contratto assicurativo stipulato dall’avv. V. in data (OMISSIS).

1.2. Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 4484/96; 6531/06; Ord.S.U. 8095/07), nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l’indennizzo debba essere corrisposto agli “eredi legittimi o testamentari”, tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.

Di recente, è stato anche affermato (Cass. 19210/15) che nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione.

Con quest’ultima decisione è stato messo in discussione il principio, in precedenza pure affermato dai Giudici di legittimità, secondo cui, nella interpretazione della volontà consacrata nelle clausole apposte nel contratto di assicurazione, il riferimento alle regole della devoluzione della eredità assumerebbe rilevanza soltanto per individuazione della persona del beneficiario ma non anche per la misura della quota.

Ciò premesso, la questione risolutiva della presente controversia concerne la interpretazione delle clausole apposte nei contratti di assicurazione in caso di morte dell’assicurato, laddove individuano i beneficiari negli eredi legittimi o testamentari.

Va innanzitutto disattesa la richiesta, avanzata alla pubblica udienza, dal P.G., di rimessione del ricorso alle SS.U., posto che l’eventuale contrasto di giurisprudenza potrebbe assumere rilevanza in ordine alle modalità di determinazione della quota dell’indennizzo dovuto ai beneficiari dell’assicurazione che siano designati con riferimento alla successione ereditaria: tale aspetto, peraltro, riguarderebbe esclusivamente la domanda subordinata proposta dall’attrice che ha formato oggetto del secondo motivo di ricorso principale con il quale, come si vedrà, è stata denunciato un error in procedendo (violazione dell’art. 112 c.p.c.) del tutto insussistente.

Orbene, occorre ribadire che, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione in virtù di un atto inter vivos concluso con l’assicuratore dall’assicurato (il contratto di assicurazione) sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione; evidentemente il diritto non entra a far parte del patrimonio ereditario e non può, quindi, oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie nè della devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. D’altra parte, l’art. 1923 c.c., prevede, quanto alle somme dovute all’assicurato o al beneficiario, il divieto di azioni esecutive o cautelari, mentre, relativamente ai premi pagati, sono salve le azioni di revocazione degli atti compiti in pregiudizio dei creditori nonchè quelle relative alla collazione alla riduzione di disposizioni testamentarie.

Orbene escluso, come si è detto, che l’attribuzione del diritto avvenga in applicazione e per effetto della disciplina che regola la successione ereditaria, il riferimento contenuto in tali clausole alla qualità di eredi integra un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari in funzione della loro appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, non incidendo sulla fonte del diritto (che, come si è detto, è l’atto inter vivos). Peraltro, la individuazione dei soggetti designati – seppure va compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato – non postula che i medesimi si identifichino, come invece sostenuto dalla ricorrente, con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredità: nell’ipotesi in cui siano individuati con riferimento alla categoria degli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge, e ciò indipendentemente dalla effettiva vocazione.

Essendo la designazione avvenuta con il contratto di assicurazione, che è stato stipulato in epoca anteriore alla redazione del testamento, la sentenza impugnata ha correttamente interpretato la volontà negoziale, ritenendo che i beneficiari fossero da identificarsi negli eredi ab intestato, così da escludere rilevanza alla successiva istituzione testamentaria dell’ attrice quale erede universale: infatti, deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione, atteso che, per quel che si è detto, il diritto azionato dall’attrice trova fonte nel contratto di assicurazione stipulato dal de cuius a favore dei terzi ivi indicati e pertanto, al momento della morte dell’assicurato, non rientra nel patrimonio ereditario.

2.1. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per omesso esame della domanda avanzata in via subordinata e ciò in violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando la mancata pronuncia sia da parte del Giudice di prime cure che da parte della Corte Territoriale, in ordine alla domanda subordinata proposta dalla F. che aveva comunque invocato l’applicazione al caso di specie dell’art. 582 c.c., con l’effetto di riconoscere il diritto dell’attrice (coniuge del de cuius) a partecipare alla distribuzione del premio di polizza nella misura dei 2/3.

2.2.1. Il motivo è infondato.

Deve escludersi la denunciata nullità della sentenza qui impugnata, posto che la Corte di appello ha esaminato la censura sollevata con l’appello, escludendo il difetto di attività del giudice di primo grado sul rilievo che il tribunale – in base al complessivo contenuto della decisione – si era pronunciato. Al riguardo, va ricordato che incorre nelle violazione dell’art. 112 c.p.c., il giudice che ometta di pronunciare su una domanda o su un eccezione, mentre la lacunosa od erronea motivazione della decisione che abbia comunque provveduto su di esse avrebbe potuto eventualmente formare oggetto del vizio deducibile secondo il paradigma di cui all’art. 360, n. 5 nel testo ratione temporis applicabile.

RICORSO INCIDENTALE.

1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, relativamente al rapporto con la società assicuratrice, aveva compensato le spese processuali di primo grado, posto che l’attrice, risultata soccombente, avrebbe dovuto sopportare le spese processuali sostenute dai terzi la cui chiamata in causa era stata determinata dall’azione intrapresa e risultata infondata.

2. Il secondo motivo denuncia l’errore compiuto dai Giudici relativamente alla compensazione delle spese disposta nei confronti di essi chiamati relativamente anche al giudizio di appello.

3. Il primo motivo è fondato, essendo assorbito il secondo.

Occorre premettere che in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 2492/2016).

Nella specie, nell’accogliere l’appello incidentale della società assicuratrice, la Corte di appello ha riformato la decisione di primo grado che l’aveva condannata al pagamento delle spese sostenute dai terzi chiamati, compensandole con riferimento al rapporto processuale intercorso fra chiamante e chiamati, senza compiere alcuna verifica circa la posizione dell’attrice e le domande (principale e subordinata) dalla medesima proposte, in relazione alle quali sarebbe stato da accertare se la chiamata fosse stata o meno ingiustificatamente provocata dalla F..

Per quanto riguarda le spese del giudizio di appello la riforma anche parziale della decisione impugnata comporta la caducazione delle statuizioni accessorie, relativamente al rapporto concernente la chiamata in causa dei terzi, per cui sarà il giudice di rinvio a dovere poi regolare le spese anche di secondo grado. La sentenza va cassata in relazione al primo motivo del ricorso incidentale, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo rigetta il ricorso principale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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