Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26606 del 18/10/2019
Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 18/10/2019), n.26606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17607-2016 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO
D’AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CANTELLI;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
contro
EDITORIAL SEVEN DI D.V.S. & C. S.A.S. già NUOVA
CASSIA PRESS DI C.D.V. & C. S.A.S., in persona del
legale rappresentante D.V.S., D.V.C.,
domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONIO CRISTOFARI,
MAURO TAGLIONI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE
MATANO;
– resistente al ricorso principale e al controricorso e ricorso
incidentale –
avverso la sentenza n. 7993/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/01/2016 R.G.N. 45/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/06/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO CARMELO, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte D’appello di Roma con sentenza in data 15/1/2016 accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra M.F. e la Editorial Seven s.a.s. con decorrenza 1/4/1993 e ne disponeva la condanna al pagamento della somma di Euro 58.989,32 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione M.F. interpone ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi. La società intimata oppone difese con controricorso proponendo ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi notificati ed accettati reciprocamente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c., comma 1 cit. (vedi Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass.n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008);
l’adesione delle parti alle rispettive rinunce dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019