Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26606 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA DELFA CONCETTA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

BENI CULTURALI S.P.A., GESTIONI & SERVIZI, (già ARTE VITA

S.P.A);

– intimata –

sul ricorso 21956-2007 proposto da:

BENI CULTURALI S.P.A., GESTIONI & SERVIZI, (già ARTE VITA

S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato

STILE LUCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FORTUNA TULLIO,

giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 166/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/07/2006 R.G.N. 1011/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato LA DELFA CONCETTA;

udito l’Avvocato TULLIO FORTUNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per 1òinammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 luglio 2006 la Corte d’Appello di Catania, per quanto rileva in questa sede, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 10 aprile 2003, ha rigettato la domanda di V. F. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel 3^ livello di cui al CCNL del settore commercio a decorrere dal 2 aprile 1999, e la condanna della Arte Vita s.p.a.

al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento, domanda accolta in primo grado sul presupposto che il ricorrente, dipendente della Arte Vita, aveva svolto le mansioni di distributore presso la Biblioteca Regionale Universitaria di (OMISSIS) svolgendo, in virtù del contratto di appalto di servizi per la conservazione e fruizione dei beni culturali stipulato dalla stessa Arte Vita con l’Assessorato Regionale per i Beni Culturali, mansioni di custode, che implicavano la coadiuvazione del personale dipendente della Regione avente qualifica di distributore. La Corte d’Appello ha invece considerato che era rimasta indimostrata l’equiparazione della 4^ fascia nella quale sono inquadrati i dipendenti regionali con funzioni di distributore, al 3^ livello di cui al CCNL del settore commercio invocato dal ricorrente. Con la stessa sentenza la Corte territoriale ha disposto la compensazione fra le parti delle spese del giudizio sussistendone giusti motivi.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza articolandolo su cinque motivi.

Resiste con controricorso la Beni Culturali s.p.a., Gestione e Servizi, succeduta alla Arte Vita s.p.a., che svolge anche ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti essendo riferiti alla medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sarebbe stata fornita la prova dello svolgimento delle superiori mansioni di distributore svolte dal ricorrente, e risultante anche dalla documentazione in atti dalla quale risulterebbe che all’interno della Biblioteca universitaria di (OMISSIS) vi era un solo dipendente regionale con la qualifica di distributore; inoltre dall’inquadramento del personale della Regione risulta che le mansioni di distributore sarebbero comunque ascrivibili a quelle di personale di concetto e non di ordine, collaborando con il dirigente e con l’assistente tecnico.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’asserito omesso esame di un accordo sindacale in base al quale era stato riconosciuto alle unità che svolgevano attività di distribuzione un’indennità corrispondente alla differenza economica fra il 4^ ed il 3^ livello del CCNL, a riprova dell’effettivo svolgimento delle superiori mansioni dedotte.

Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’omessa considerazione del contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente e che comprendevano la revisione dei magazzini, mansioni che implicavano conoscenza della bibliografia universitaria, e corrispondenti a quelle del commesso di libreria inquadrato nel 3^ livello del CCNL di categoria.

Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’omesso esame della richiesta applicazione del principio previsto dalla L. n. 1368 del 1960, art. 3 applicabile anche allo Stato ed agli enti pubblici, e che stabilisce un principio di solidarietà fra il committente e l’appaltatore, e l’applicazione ai dipendenti dell’appaltatore di un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori del committente.

Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3 con riferimento alla mancata applicazione del principio solidaristico e di parità di trattamento fra dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatore previsto da tale norma applicabile anche ai dipendenti pubblici.

Con il ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e violazione del’art. 360 c.p.c., n. 5 sotto il profilo della omessa e contraddittoria motivazione. In particolare si censura la sentenza impugnata per la contraddittorietà fra la parte motiva e quella dispositiva della motivazione, in quanto nella prima viene disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di giudizio, mentre nella seconda si dispone la compensazione delle spese di lite del solo giudizio di appello; inoltre si deduce l’insussistenza dei giusti motivi addotti genericamente per la compensazione delle spese in questione.

Sia il ricorso principale che quello incidentale sono infondati.

I primi tre motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti la valutazione delle prove in relazione al superiore inquadramento invocato, con particolare riferimento alle mansioni svolte, al contenuto delle stesse, ed al documento probatorio che riconoscerebbe il diritto alle differenze retributive corrispondenti al diverso trattamento previsto dall’inquadramento di appartenenza rispetto a quello invocato. Rileva il collegio che i motivi sono palesemente infondati in quanto volti ad una diversa valutazione probatoria rispetto a quella operata dai giudici di merito. In particolare la Corte d’Appello territoriale ha sinteticamente considerato le mansioni concretamente svolte dall’attuale ricorrente, rapportate a quelle descritte nel livello contrattuale invocato, ed ha escluso la riconducibilità delle mansioni al 3^ livello del CCNL di categoria, considerando che, pur volendo considerare le mansioni svolte quali quelle di distributore, si tratterebbe comunque di mansioni esecutive e giammai di concetto.

Il ragionamento svolto appare compiuto e logico e non è censurabile in questa sede di legittimità il contenuto della valutazione probatoria operata. Ma va comunque considerato che il ricorso difetta comunque di autosufficienza in quanto, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., non sono trascritti i documenti invocati, fera cui l’accordo sindacale citato nel terzo motivo di ricorso e, soprattutto, le declaratorie contrattuali sulle quali si fonda la domanda. Fra l’altro il rigetto della domanda è motivato in primo luogo, proprio sull’indimostrata equiparazione fra la 4^ fascia nella quale sono inquadrati i dipendenti regionali considerati, ed il 3^ livello di cui al CCNL del settore di appartenenza.

Il quarto ed il quinto motivo possono parimente essere trattati congiuntamente riguardando entrambi l’applicazione del principio solidaristico fra appaltante ed appaltatore, di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 3. A tale riguardo va considerato che non risulta che la suddetta questione abbia formato oggetto di motivo di appello, per cui deve ritenersi che si sia formato il giudicato in relazione alla pronuncia del giudice di primo grado che, nel rigettare la domanda svolta nei confronti dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali, ha considerato inapplicabile la disciplina di cui alla suddetta norma.

E’ infondato anche il ricorso incidentale che lamenta la compensazione delle spese di giudizio. In primo luogo il dispositivo deve essere interpretato alla luce della motivazione che fa riferimento all’intero giudizio comprensivo, quindi, anche del primo grado. Riguardo alla motivazione della compensazione stessa, va considerato pure il complesso della motivazione da cui possono emergere implicitamente le ragioni della compensazione. A tale riguardo va ricordato che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) deve trovare un adeguato supporto motivazionale, ma, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 2 dicembre 2010 n. 24531).

La reciproca soccombenza in questa sede induce alla compensazione fra le parti anche delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; li rigetta;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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