Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26605 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 21/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.21/12/2016),  n. 26605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16482/2011 proposto da:

COMUNE DI NEPI, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA, 1, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato LORIZIO Maria Athena, difensore del ricorrente che

si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato PUCCI Pietro difensore del resistente che si riporta

agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana, con sentenza n. 34 del 2009, disapplicata la determina del Direttore del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale della Regione Lazio n. 920 del 10/8/2000, dichiarò liberi dai diritti civici di ghiandatico, spicilegio e spigatico, rivendicati dal comune di Nepi, i terreni di proprietà di C.C. di cui alla predetta statuizione.

Con sentenza depositata 18/4/2011 la Corte d’appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, rigettò il reclamo avanzato dal predetto comune.

Il comune di Nepi ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello con atto del 14/6/2011.

La C. resiste con controricorso del 12/7/2011, in seno al quale solleva questione di costituzionalità della L. n. 1078 del 1930, art. 8 “nella parte in cui non statuisce che, così come è stabilito per l’appello avverso le sentenze commissariali dalla L. n. 1078 del 1930, art. 4, comma 1, l’impugnazione sia notificata nel termine perentorio previsto a tutti coloro che hanno interesse ad apporsi all’accoglimento dell’impugnazione”.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume carattere di pregiudizialità l’esame dell’eccezione d’incostituzionalità di cui immediatamente sopra.

Trattasi d’eccezione manifestamente infondata. L’evocato art. 4, al fine di assicurare celerità ai giudizi concernenti la demanialità civica ha consapevolmente derogato alla disciplina ordinaria, senza che perciò possa giudicarsi la scelta irragionevole. Proprio in virtù di questa considerazione in sede di legittimità si è già scrutinata come non lesiva degli artt. 24 e 111 Cost., l’esclusione d’integrazione del contraddittorio in appello nei riguardi del controinteressati al gravame (Sez. 2, n. 22177 del 20710/2014, Rv. 632657). Sulla stessa riga, peraltro, si colloca l’esclusione del diritto ad impugnare del P.M. presso il giudice a quo, il quale, pertanto, non ha diritto alla notifica della sentenza di primo grado (Sez. Unite, n. 25367 dell’1/12/2014, Rv. 633351).

Con il primo motivo il ricorrente allega violazione ed erronea applicazione dell’art. 113 c.p.c., della L. 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 1, 2 e 4, dei principi regolanti la prova della esistenza dei diritti civici, degli artt. 115 e 116 c.p.c., con travisamento dei fatti di causa; nonchè, difetto assoluto di motivazione su punti decisivi della vertenza e violazione dell’art. 2697 c.c..

Secondo l’amministrazione ricorrente la Corte di merito era venuta meno al dovere di evidenziare l’errore nel quale era incorso il Commissario nel disapplicare la determinazione regionale, con la quale era stata data esecutorietà al progetto “(OMISSIS)” di liquidazione dell’uso civico di spigare sui terreni indicati. Il Giudice d’appello aveva aderito alla decisione di primo grado omettendo di prendere in considerazione la documentazione messa a disposizione dalla parte ricorrente, che era stata analiticamente riportata nel terzo motivo del reclamo, frutto dell’istruttoria storico-giuridica (sette denunzie di esistenza dei diritti di uso civico effettuate dal Comune negli anni 1925-1926 e 1928; l’istruttoria storica dell’avv. Giuseppe Giordano del febbraio del 1926, presa a base dal Commissario nel 1950 per riconoscere il diritto di spigare, sotto forma di spicilegio e spigatico e quello di ghiandare; il progetto di liquidazione degli usi civici gravanti sulle terre private in favore della popolazione di Nepi predisposto dal perito demaniale D.L. nel 1958, approvato dal Commissario del tempo; estremi ed oggetto di dieci provvedimenti commissariali di liquidazione degli usi civici). A dispetto della predetta documentazione, senza i necessari approfondimenti motivazionali, si era disatteso il progetto “(OMISSIS)”, che sulla scia di quanto emerso dall’istruttoria, aveva dato luogo alla determinazione amministrativa disapplicata dal Commissario.

Con il motivo in esame viene espressamente contestato il riferimento ad una precedente sentenza, afferente sempre al terreno della resistente, impugnata in cassazione dal Comune.

Per quel che concerne il ghiandatico (il Comune aveva il diritto di acquistare per uno scudo per albero le ghiande per rivenderle agli acquirenti delle erbe e del pascolo o farle godere dal bestiame della popolazione), osserva il ricorso, si trattava di un diritto esercitato da sempre dal Comune, siccome emergeva dall’istruttoria a base del progetto di liquidazione ” D.L.” del 1958, approvato e reso esecutivo con le pertinenti ordinanze commissariali. Ma la Corte territoriale non aveva tenuto conto della vicenda storica.

Pur vero, inoltre, che la liquidazione del ghiandatico non poteva che riguardare i terreni sui quali insistevano piante da ghianda, nel caso di specie, tuttavia, il progetto di liquidazione “non riguardava il ghiandatico ma solo lo spigatico, e si trattava solo di terreni pascolivi e seminativi, per tale ragione il Comune di Nepi non aveva mai rivendicato nè chiesto la liquidazione del ghiandatico nei confronti della parte privata” e, quindi, non poteva essere tenuto a dare la prova dell’esistenza di un diritto mai rivendicato.

Per quel che riguardava lo spicilegio, la sentenza non aveva considerato i precedenti presi a base dai progetti di liquidazione, che poi avevano portato a quello approvato dall’autorità amministrativa (il primigenio titolo costituito dalla bolla di papa Clemente XIII del 1761 risultava essere stato riportato dalla istruttoria “Giordano”, dalla ordinanza del Commissario F. del 1950 e dal progetto di liquidazione ” D.L.” del 1958). La sussistenza del titolo, per la ricorrente rendeva irrilevante il richiamo operato nelle due sentenze di merito a precedenti giudiziali.

In ordine allo spigatico, la Corte di Roma era incorsa nel medesimo errore del Commissario, ritenendo che si trattasse di un aspetto del diritto di pascolo, già a suo tempo liquidato in tutto il territorio del Comune, senza tener conto della documentazione storico-giuridica indicata nel reclamo, la quale dimostrava trattarsi del diritto comunale di “vendere il pascolo dell’erba spiga ai possessori di bestiame”.

Con il secondo motivo viene denunziato errore e difetto di motivazione “sotto il profilo della disparità di trattamento”.

Assume il ricorrente che la tesi sposata dai Giudici di primo e secondo grado, secondo la quale i diritti rivendicati avevano mera natura consuetudinaria, contrastava con la documentazione prodotta, che comprovava la sussistenza di veri e propri diritti, puntualmente liquidati in favore dell’ente esponenziale della comunità.

Il ricorso non è fondato.

La circostanza che la specificità della materia consente di ricorrere ad indagini storico-documentali non sovverte perciò solo la natura delle doglianze ostensibili in sede di legittimità. Con la conseguenza che, nel caso al vaglio, esclusa la dedotta violazione di legge, congetturata, ma non partitamente dimostrata, il vizio motivazionale allegato non può non misurarsi con il tessuto motivazionale della decisione censurata.

Decisione la quale, in estrema sintesi, ha escluso la sussistenza dell’uso civico di spicilegio (raccolta delle spighe rimaste sul terreno dopo la mietitura) affermando trattarsi di una consuetudine non giuridicamente vincolante a fini caritatevoli, in tal senso evidenziando il ristretto periodo temporale d’esercizio (dieci giorni) e la limitata platea dei fruitori (i poveri); ha negato l’uso civico di spigatico, in quanto lo stesso “rappresenta un aspetto del diritto di pascolo e precisamente null’altro che il diritto di pascolo in quanto esercitato ne periodo estivo”, diritto liquidato in tutto il territorio di Nepi sulla base del “regolamento speciale del 1847 di monsignor M.”; ha negato la sussistenza del diritto di ghiandatico, non essendo rimasta dimostrata “l’esistenza attuale o pregressa, nel fondo della ricorrente, di querce o altri alberi suscettibili di produrre ghiande”.

A fronte di una tale motivazione il ricorrente (salvo che per il ghiandatico, in ordine al quale pare non posta in discussione l’assenza, anche per il passato, di destinazione del fondo ad alberi da ghianda) allega le istruttorie e le determinazioni amministrative, nonchè la ricostruzione storica, disattesa dal Commissario e dalla Corte territoriale, con argomentazioni, in verità, non suscettibili di censura in questa sede.

In una lontana, ma non superata sentenza di legittimità si è chiarito che la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, al fine di applicare il principio ubi feuda, ibi demania, non va intesa nello stesso senso della prova della proprietà, occorrente per l’Azione di revindica di diritto comune. La suddetta ricerca deve farsi esclusivamente nel campo della prova propria del diritto feudale; ed è certo il metodo di prendere in esame il trattamento fatto a determinati Usi civici nel decorso del tempo e pervenire, sulla base di tale esame, ad escludere che si tratti di usi originari e cioè di usi costituenti il giuridico attributo della feudalità di un territorio abitato. L’inversione del metodo d’indagine neutralizza l’efficacia della presunzione inerente al principio ubi feuda, ibi demania impedendole di operare nella interpretazione dei documenti riferibili al trattamento degli usi. Ove non possa farsi capo all’atto d’investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può ben desumersi da fonti equipollenti, inerenti al possesso del territorio in feudo, quali: i quinternioni o registri di iscrizione del feudo; i rilevi, che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura; i cedolari del pagamento dell’adoa, che sostituiva l’obbligo di prestazione dei servizi militari (Sez. 2, n. 192 del 27/2/1946, Rv. 881991).

Proprio la specifica esistenza di fonti equipollenti il ricorrente avrebbe dovuto contrapporre al ragionamento del Giudice d’appello. Così non è stato, in quanto il comune di Nepi si è limitato ad elencare, invero piuttosto sommariamente e promiscuamente le denunce comunali d’uso civico (che restano pur sempre rivendicazioni di parte), le istruttorie amministrative e progetti di liquidazione adottati dai provvedimenti commissariali per altre aree del territorio comunale. Cioè, in definitiva, determinazioni, non concernenti l’area oggetto del presente giudizio, contraddette dalle decisioni giudiziarie, del Commissario, prima e della Corte d’appello, dopo. Costituisce appena un accenno il riferimento alla Bolla di Papa Clemente XIII del 1761, la quale non consta essere stata riportata in atti.

Ciò premesso, la motivazione avversata, in sè logica e non contraddittoria, non appare soffrire l’esposte censure.

L’epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di giudizio, liquidate in 200 Euro per esborsi e in 2.300 Euro per compensi, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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