Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26604 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 30/09/2021), n.26604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37926-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI), SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI N. 73, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 886/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI

depositata il 3/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bari, per quanto ancora rileva, in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS, ha dichiarato sussistente l’obbligo di P.G., lavoratore autonomo iscritto all’albo degli avvocati ma non alla cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; ha tuttavia dichiarato non dovuta la somma pretesa dall’INPS a titolo di contributi per l’anno 2011 per intervenuta prescrizione;

2. la Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (nel caso di specie 9.7.2012) ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla richiesta di pagamento (lettera del 4.8.2017) giunta al destinatario il 23.8.2017;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso P.G.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, artt. 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. dalla L. n. 111 del 2011; della L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. dalla L. n. 326 del 2003, anche in relazione all’art. 2935 c.c. e all’art. 2941 c.c., n. 8;

6. ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011, non aveva compilato il quadro RR necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari;

7. ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l’omessa compilazione del quadro RR integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8;

8. ha precisato di aver dedotto tale circostanza fin dal giudizio di primo grado (pag. 6 della memoria difensiva INPS in primo grado);

9. il motivo di ricorso è inammissibile;

10. se è vero che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iuris, come tale, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 21929 del 2009; Cass. n. 19567 del 2016), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018);

11. nella sentenza impugnata, non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e neppure risulta la produzione, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista. In questa sede, l’INPS non riporta in ricorso il documento, né lo localizza processualmente (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);

12. per l’Istituto, sarebbe sufficiente aver dedotto, negli atti difensivi, la circostanza relativa all’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi presentata dall’avvocato per far sì che detta circostanza dovesse considerarsi non contestata dalla controparte;

13. osserva il Collegio come la deduzione difensiva non è supportata dalla trascrizione (integrale o comunque nei passaggi salienti) degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere indiscussa la circostanza in oggetto (id est: la circostanza della mancata compilazione del quadro RR) e quindi valutarla ai fini del rilievo officioso della sospensione della prescrizione (cfr., in argomento, Cass. n. 3023 del 2016; Cass. n. 20637 del 2016, in motivazione, Cass. n. 13646 del 2019 e Cass. n. 3302 del 2018); e neppure è allegato che la medesima deduzione fosse stata effettuata nel giudizio di appello;

14. questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

15. deve inoltre osservarsi che l’INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l’accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 de12019, “dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021);

16. in definitiva, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile;

17. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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