Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26604 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26604 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comtpicbi.
Roma,5_/«/£3
DEPOW CAbitELIIM
IL
906
Data pubblicazione: 28/11/2013
CT. 41483/09 – avv. Cimino
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA
L’Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
CARBONE GIUSEPPE
ricorrente
in punto
annullamento sentenza CTR di Napoli – Sez. 45 n. 181/45/08 del
25.9.2008.
premesso
che con nota prot. n. 97224/12 del 7.11.12 la Direzione Provinciale di
Caserta ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
fa istanza
affinché codesta Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allegato: fotocopia comunicazione di regolarità.
istanza di estinzione per condono liti minori
nel ricorso n. 25361/09