Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26604 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 18/10/2019), n.26604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6940-2015 proposto da:

RETI TELEVISIVE ITALIANE R.T.I. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato FABIO LEPRI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIA COSTANTINI e

DOMENICO D’AMATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 379/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2014, R.G.N. 3107/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. La Corte di appello di Roma, rigettando l’appello principale proposto da R.T.I. (Reti Televisive Italiane) e l’appello incidentale proposto da M.M., ha confermato la sentenza con cui era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1.1. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, respinta l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ha ritenuto che il suddetto contratto non fosse rispondente ai requisiti richiesti dalla legge, considerato che la realizzazione di programmi, anche informativi, costituisce attività tipica della società appellante, sicchè la mera indicazione del titolo del programma non può ritenersi in alcun modo idonea a chiarire perchè, nello specifico contesto aziendale, si fosse resa necessaria la prestazione a tempo determinato della lavoratrice, nè a rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione nella medesima e le esigenze produttive e organizzative che la stessa era chiamata a realizzare, nè a chiarire le ragioni di carattere tecnico o organizzativo che avevano impedito il ricorso al personale stabilmente occupato dell’azienda.

1.2. La Corte territoriale ha altresì rigettato gli altri motivi della società appellante. Quanto alla presunta decadenza per mancata impugnazione stragiudiziale entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto a termine, ha ritenuto che non potesse operare nella specie ratione temporis il termine di decadenza introdotto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, e che inoltre non potesse qualificarsi come licenziamento la comunicazione del 12 maggio 2006, tenuto conto che nel contratto a termine del 26 luglio 2005 era espressamente previsto che l’assunzione avveniva a tempo determinato dal 29 agosto 2005 “a fine produzione” e che la lettera del 12 maggio 2006 si era limitata semplicemente a comunicare la cessazione del rapporto per scadenza del termine originariamente apposto e non conteneva alcuna manifestazione di volontà di R.T.I diretta a produrre l’effetto estintivo nella consapevolezza dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. L’atto in questione aveva dunque natura meramente ricognitiva della cessazione del rapporto di lavoro a termine.

1.3. Infine, la Corte di appello ha rigettato il motivo di appello con cui la società aveva chiesto l’applicazione dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 in luogo del risarcimento riconosciuto dal primo giudice. Ha rilevato che sul capo della sentenza impugnata che aveva statuito sulle conseguenze della ritenuta nullità del termine si era formato il giudicato interno, poichè la statuizione risarcitoria costituisce un capo autonomo della sentenza e in ordine a tale capo della sentenza R.T.I. non aveva proposto uno specifico motivo di censura.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso la RAI con cinque motivi.

Resiste con controricorso la M..

3. La RAI ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 10 e art. 3 CNLG per avere la Corte territoriale ritenuto insufficiente l’indicazione del titolo del programma ((OMISSIS)) per la cui realizzazione la ricorrente venne assunta e per avere la sentenza affermato che l’art. 10 cit. debba ritenersi circoscritto alla questione dei limiti quantitativi nelle assunzioni a termine.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine mediante il richiamo, contenuto nel contratto di lavoro, all’art. 3 CNLG, il quale prevede che nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali è consentita l’assunzione a termine.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6,L. n. 300 del 1970, art. 18,L. n. 183 del 2010, art. 32 e art. 2113 c.c. quanto al rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza.

4. Con il quarto motivo si contesta la qualificazione della lettera 12 maggio 2006 con cui la società aveva comunicato la risoluzione del rapporto alla data del 19 maggio 2006.

5. Il quinto motivo verte sulle conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine. Si censura la sentenza per non avere ritenuto applicabile la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, costituente ius superveniens. Si sostiene che non può ritenersi formato il giudicato interno su capi dipendenti da quello investito dall’impugnazione.

6. Il primo motivo è infondato, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

6.1. Come già ritenuto in fattispecie analoghe, non può ritenersi sufficientemente specificata la ragione produttiva mediante la sola indicazione del programma a cui sarà addetto il lavoratore e della stagione televisiva in cui avverrà la trasmissione, poichè la realizzazione di programmi radiotelevisivi è la normale attività imprenditoriale della datrice di lavoro, di talchè essa non può ex se costituire il motivo (eccezionale) per derogare alle assunzioni a tempo indeterminato. E’ stato quindi affermato che il requisito normativo della specificazione scritta della causale giustificativa dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non può ritenersi osservato mediante tale generico riferimento (v. Cass. n. 27 del 2014, conf. Cass. n. 14487 del 2015 e 22931 del 2015).

6.2. A tale soluzione deve darsi continuità, avuto riguardo al quadro normativo che – come è pacifico tra le parti – regola la fattispecie, non rilevando le modifiche successivamente intervenute, tra le quali l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 dei contratti stipulati “per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi”, introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2008 con la modifica al citato D.Lgs. n. 368, art. 10, operata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 41, lett. a), e la precisazione che le esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che legittimano l’apposizione del termine possono attenere anche alli “ordinaria attività del datore di lavoro”, introdotta nel D.Lgs. n. 368, art. 1, comma 1, dal D.L. n. 112 del 2008, conv., nella L. n. 133 del 2008.

6.3. Va quindi ribadito che, in tema di assunzione a termine di dipendente RAI, il requisito della specificità della causale giustificativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, nel quadro normativo ratione temporis applicabile, non è soddisfatto dalla sola indicazione del programma e della stagione televisiva a cui sarà addetto il lavoratore poichè la realizzazione di programmi radiotelevisivi costituisce la normale attività imprenditoriale della datrice di lavoro (Cass. n. 22931 del 2015, principio enunciato in fattispecie che – come la presente – era relativa ad un contratto a termine stipulato dopo la scadenza del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000 e prima delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 41, lett. a), e all’art. 1, comma 1, dello stesso decreto, dal D.L. n. 112 del 2008, conv. con modif. in L. n. 133 del 2008).

6.4. Quanto alla presunta violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 7, correttamente la sentenza impugnata ha dato atto che questa norma prevede solo i limiti quantitativi (c.d. tetti) per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato, che possono essere esclusi dalla contrattazione collettiva con riferimento alle assunzioni per specifici spettacoli o specifici programmi televisivi o radiofonici, ma tale norma non legittima parte datoriale all’assunzione a termine sol perchè riferita a singoli e indicati programmi o spettacoli (Cass. n. 2331 del 2016, in motivazione).

7. Il secondo motivo è inammissibile. Innanzitutto, non è trascritto il contratto di lavoro a termine le cui clausole non sarebbero state correttamente interpretate dalla Corte territoriale; dunque, il ricorso non adempie agli oneri processuali di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Nè peraltro è stata denunciata la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in merito all’interpretazione del contenuto di tale contratto.

7.1. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola del contratto individuale di lavoro ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass. n. 25728 del 2013).

8. Il terzo motivo è palesemente infondato. Innanzitutto, la Corte di appello ha correttamente osservato, in conformità a diritto, che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, non poteva trovare applicazione ratione temporis. In proposito, è assorbente rilevare, rispetto ad ogni altra considerazione, che la nuova disposizione non poteva in alcun modo regolare la fattispecie in esame, essendo successiva anche all’introduzione del giudizio di primo grado, avvenuta con ricorso risalente al 17 aprile 2009.

8.1. Il caso in esame resta dunque regolato ratione temporis dalla disciplina previgente, sulla quale vi è copiosa giurisprudenza di questa Corte. Sin da Cass. S.U. n. 7471 del 1991 è stato affermato che, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma della L. n. 604 del 1966, art. 6, relativa alla decadenza del lavoratore dall’impugnazione dell’illegittimo recesso, restando salva peraltro l’applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anzichè limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non è assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento da quest’ultimo rapporto (v. pure Cass. n. 15827 del 2003, n. 12333 del 2009).

9. In ordine al quarto motivo, ci si limita a ribadire che la lettera di recesso dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti (lettera del 12 maggio 2006) costituiva una comunicazione di licenziamento e che pertanto doveva trovare applicazione il termine di decadenza di sessanta giorni per l’impugnazione stragiudiziale dell’atto di recesso datoriale. Il motivo è inammissibile.

9.1. La Corte territoriale, interpretando il contenuto della lettera del 12 maggio 2006 – costituente accertamento demandato al giudice di merito – ha motivatamente escluso che questa includesse una manifestazione di volontà risolutiva del rapporto, espressa dalla società nella consapevolezza della conversione per effetto di nullità del termine apposto a precedente contratto di lavoro. Ha affermato che si era in presenza di un mero atto ricognitivo del venir meno delle ragioni che avevano giustificato l’assunzione. La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio non corrisponde ai canoni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, (Cass. S.U. n. 8053/2014), poichè la censura si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione dell’indagine circa il contenuto dell’atto del 12.5.2006.

10. Va invece accolto il quinto motivo vertente sull’applicabilità in appello della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

10.1. Premesso che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati) tale disciplina, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente”, va osservato che, sulla questione relativa all’applicabilità della norma ai giudizi di appello privi di censura specifica relativa alle conseguenze risarcitorie, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 21691 del 2016 affermando il principio secondo cui il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente. Il principio è stato ribadito più volte successivamente nel senso che, ove sia stato proposto appello limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine, non è configurabile il giudicato nell’ipotesi anzidetta (ex plurimis, v. Cass. 5226 del 2017). 10.2. Nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f. Con l’art. 28 del richiamato decreto il legislatore ha dettato una disciplina innovativa, non essendosi limitato a mere riformulazioni linguistiche e ad incorporare nel testo la norma interpretativa sul carattere onnicomprensivo dell’indennità, ma avendo anche individuato, come base di calcolo, in luogo dell’ultima “retribuzione globale di fatto”, “l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. Detto carattere innovativo consente di configurare una ipotesi di successione di leggi nel tempo sicchè, in assenza di disposizioni transitorie, deve escludersi la retroattività della normativa sopravvenuta che, in quanto inserita nella nuova disciplina organica del contratto di lavoro a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 e ss., è applicabile ai soli contratti di lavoro stipulati alla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 25 giugno 2015. Da ciò discende la perdurante applicabilità della pregressa disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ai giudizi pendenti, relativi ai contratti stipulati prima della data sopra indicata (da ultimo, Cass. n. 7132 del 2016).

11. In conclusione, vanno rigettati i primi quattro motivi e, in accoglimento del quinto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

12. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi; accoglie il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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