Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26603 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 30/09/2021), n.26603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33262-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO

SGROI;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BOSCO

DEGLI ARVALI, 43, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA VITALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello dell’INPS, confermando, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di A.M. e dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta dal predetto (dipendente di società privata) nell’anno 2009 quale ingegnere;

2. la Corte d’appello ha rilevato: “non vi è in causa alcuna prova che l’appellato, nel periodo in contestazione (2009), abbia esercitato abitualmente l’attività di ingegnere e risulta che il reddito imponibile per l’anno in questione, derivante dalla libera professione, fosse nettamente al di sotto della soglia…” di Euro 5.000,00 annui, di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2;

3. ha aggiunto che “escluso il carattere continuativo (o abituale…) dell’esercizio della libera professione, l’obbligo dell’ing. A. di iscrizione alla gestione separata neppure poteva seguire al compimento occasionale di atti per i quali l’iscrizione all’albo è obbligatoria, per essere comunque il reddito da lui conseguito ben inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 annui, di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, nell’anno in contestazione”;

4. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; A.M. ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

7. ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto della L. 335 del 1995 cit., art. 2, comma 26, come interpretato autenticamente dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, cit., non venendo in considerazione il D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale;

8. ha censurato la sentenza d’appello per aver trascurato due circostanze incontestate: il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi nel modello Unico e la titolarità della partita IVA che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, si applica alle operazioni effettuate nell’esercizio di arti e professioni da intendere, in base all’art. 5 del citato decreto come “esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo”;

9. il ricorso non può trovare accoglimento;

10. questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021);

11. dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo;

12. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte dell’ingegnere nell’anno in contestazione di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro, nonché l’assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione era onerato l’INPS;

13. il motivo di ricorso dell’INPS è inammissibile perché denuncia un errore di diritto, con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l’accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014); le censure mosse investono invece la valutazione degli indici di abitualità come eseguita dalla Corte di merito e così come formulate non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità;

14. le considerazioni esposte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

15. la novità della questione oggetto di causa, affrontata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese di lite;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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