Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26603 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. II, 22/10/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 22/10/2018), n.26603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29124/2016 proposto da:

P.E.J.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRONVALAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PROSPERINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e

legis;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 788/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 04/05/2016, Cron. 2653/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che la signora P.E.J.M. ricorre per la cassazione del decreto n. 721 del 2016 con cui la Corte d’appello di Perugia ha accolto la domanda di equa riparazione per eccessiva durata di un processo, da lei proposta, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento ad un giudizio protrattosi in grado di appello per quattro anni e quattro mesi, liquidando in suo favore un indennizzo di 1.000 Euro;

che il ricorso si fonda su un unico motivo;

che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale sulla scorta di un unico motivo;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 22 marzo 2018, per la quale solo la ricorrente ha presentato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico mezzo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 (nella formulazione antecedente il D.L. n. 83 del 2012), dell’art. 1226 c.c., art. 111 Cost. e art. 6, paragrafo 1 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando altresì il vizio di motivazione apparente per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360, nn. 3 e 4) in cui la corte sarebbe incorsa ritenendo idonea la somma equitativa di Euro 1.000 ai fini della liquidazione del danno per due anni e quattro mesi di protrazione del processo il termine di ragionevole durata;

che con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nella parte in cui la corte perugina ha omesso di considerare la durata del giudizio presupposto nel suo complesso, sottolineando come il primo grado di giudizio fosse durato poco più di un anno (dal 4.1.2005 al 22.3.2006), con la conseguenza che la somma dei due gradi di giudizio (5 anni e 6 mesi) non risulterebbe eccedente il termine di durata ragionevole;

che il ricorso incidentale va giudicato ammissibile, non incorrendo nei vizi che il ricorrente gli ascrive nella memoria illustrativa, nonchè fondato;

che, infatti, questa Corte ha più volte affermato che, pur essendo possibile individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della Carta EDU occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (ove essa sia proponibile nella pendenza del giudizio presupposto), dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione; cosicchè non rientra nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (Cass. n. 23506/08; conformi, nn. 14786/13 e 15974/13, 13712/14, 4887/15);

che, alla stregua di tali precedenti, va esclusa la possibilità di frazionare la domanda per evitare che il minor dispendio di tempo nell’un grado possa compensare, come in effetti può compensare, la maggior durata nell’altro;

che la fondatezza di detto orientamento risulta confermata, sul piano sistematico, dal disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 ter, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, che, con una disposizione di portata sostanzialmente ricognitiva di principi già precedentemente acquisiti al diritto vivente, prevede che “Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni” e, in tal modo, “permette di compensare le violazioni determinatesi in una fase con l’eventuale recupero goduto in un’altra, a condizione che non si superi il limite complessivo di sei anni” (così C.Cost. 36/16, p. 6);

che quindi, in definitiva, deve essere accolto il ricorso incidentale, con conseguente assorbimento (vale a dire, inammissibilità per sopravvenuta cessazione di interesse) del ricorso principale e il decreto gravato va cassato in relazione al motivo accolto.

che pertanto il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che si atterrà all’enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione;

che non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, versandosi in materia di equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001 e, comunque, risultando l’inammissibilità del ricorso principale non originaria ma sopravvenuta, per difetto di interesse (Cass. 13636/15).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa l’impugnato decreto e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che si atterrà all’enunciato principio di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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