Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26603 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PETRACCA NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.F.G., P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1607/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2006 R.G.N. 2057/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PETRACCA NICOLA DOMENICO;

udito l’Avvocato COSTANZA ACCIAI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte, premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

il giudice d’appello di Firenze ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori indicati in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi, i lavoratori hanno resistito;

con riferimento all’assunzione dei lavoratori in epigrafe assunti con contratto a termine a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 la Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto i contratti a termine in esame illegittimi in quanto stipulati in epoca posteriore – e cioè in data 4 agosto 1999 con il N. ed in data 4 marzo 2000 con il P.-;

le censure con le quali si chiede rispettivamente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:

1. “se è vero in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine, e non valga invece il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti sociali orti a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità d’individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazione operata da parti sociali particolarmente qualificate e l’impostazione di un tetto percentuale alle assunzioni”;

2 “se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che – ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine – la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata”.

3 “se nel caso di oggettiva difficoltà della parte di acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondate la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati da richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”;

sono inammissibili per genericità della quesito;

invero tali quesiti prescindono del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolvono nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non sono idonei ad assolvere alla loro funzione;

questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759);

Nè vi è per i dedotti vizi di motivazione l’indicazione, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, delle ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063);

il ricorso in conclusione va rigettato per inammissibilità dei motivi;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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