Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26602 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8747-2016 proposto da:

VISIANT CONTACT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso

lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANO RACCHI;

– ricorrente –

contro

O.S., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI ZEZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 625/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/10/2015 R.G.N. 2631/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 625 depositata il 6.10.2015, la Corte di appello di Milano, respingendo il gravame di Visiant Contact s.r.l., dichiarava la illegittimità del contratto di somministrazione a cui aveva fatto ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, in data 2.2.2009, la società per l’utilizzazione della prestazione lavorativa di O.S., e ciò per mancata produzione del contratto di fornitura sottoscritto con l’agenzia di somministrazione Metis s.p.a. e dichiarava la costituzione, dalla stessa data, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la suddetta società quale soggetto utilizzatore della prestazione di lavoro;

2. per la cassazione della sentenza Visiant Contact s.p.a. ha fatto ricorso affidato a tre motivi;

3. la lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con il primo ed il secondo motivo, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 199,101,112,115 e 416 c.p.c. e art. 1421 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) per aver introdotto – sia il Tribunale che la Corte di appello – una nuova e ultronea causa petendi, essendosi limitata, la lavoratrice, a contestare l’effettività delle ragioni giustificative apposte al contratto di lavoro, non essendo assolutamente controverso – nel giudizio instaurato – la nullità del contratto di somministrazione per assenza della forma scritta;

5. con il terzo motivo è denunziato “error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” avendo, la Corte territoriale, omesso l’esame del documento 1 prodotto dalla lavoratrice, consistente nel contratto di lavoro stipulato tra lavoratrice ed agenzia di somministrazione dal quale emergeva l’esistenza (ossia la redazione in forma scritta) del contratto di somministrazione c.d. commerciale tra la società Metis s.p.a. e la società utilizzatrice;

6. con memoria depositata nell’imminenza dell’Adunanza camerale, la società Covisian s.p.a. (già Visiant Contact s.r.l.) ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio alla quale ha aderito la parte con il proprio difensore, anche ai fini della compensazione delle spese di lite.

7. osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza decisoria, anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale – art. 391 c.p.c., comma 1 – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della fissazione dell’Adunanza camerale);

8. nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura speciale;

9. inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore.

10. ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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