Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26602 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 18/10/2019), n.26602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25553-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso L’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DORA DE ROSE, giusta delega in

atti;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata in data 4.5.2016, la Corte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto da S.A. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda del medesimo diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto, stipulato con Poste Italiane S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, relativamente al periodo 20.7.200230.9.2002, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate;

che avverso tale decisione il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi;

che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di legge-imprescrittibilità dell’azione di nullità ex artt. 1421 e 1422 c.c. – (mancato assolvimento da parte della resistente dell’onere della prova su essa gravante) – violazione dell’art. 2697 c.c. e 2729 c.c. ed illegittima inversione dell’onere probatorio (violazione e falsa applicazione delle norme in materia di presunzioni) violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32” e si lamenta, dopo una dissertazione sulla imprescrittibilità dell’azione diretta a fare valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro per violazione di norme imperative, che la Corte di merito avrebbe erroneamente riconosciuto sussistente la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c. e si deduce che “la dichiarata risoluzione per mutuo consenso deve essere frutto dell’accordo delle parti da formalizzarsi nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che, nel caso di specie, sarebbero stati palesemente violati”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2727 c.c. segg. in relazione all’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 e si deduce che la Corte di merito non avrebbe correttamente interpretato le risultanze processuali per pervenire alla decisone oggetto di impugnazione; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 132 e 118 Disp. Att. c.p.c. per incongruenza dell’iter logico-argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza; 5) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della carenza di organico e dei dipendenti assenti per ferie; degli artt. 115 e 116 c.p.c. per illegittima mancata ammissione della prova richiesta dal lavoratore; dell’art. 1362 e segg. per errata interpretazione della prova documentale in atti; 6) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1421 c.c., in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; degli artt. 112 e 277 c.p.c. per omessa pronunzia sul capo della domanda relativo alla clausola di contingentamento; dell’art. 2697 c.c. e art. 25, comma 3, del CCNL Poste 2001, per mancata prova del rispetto del limite percentuale del 5% di assunzioni a termine nell’anno; 7) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. per omessa pronunzia sui motivi di censura contenuti sin dall’atto introduttivo del giudizio;

che il primo motivo è inammissibile per la genericità della contestazione formulata, che si risolve nella astratta enunciazione di massime enucleate da pronunzie di questa Corte di legittimità in tema di risoluzione del contratto per “mutuo consenso”, senza che peraltro venga focalizzato il momento di conflitto, rispetto ad esse, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle emersioni probatorie (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011); ed invero, i giudici di seconda istanza, sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico ed uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali, condivisi da questo Collegio, relativi alla risoluzione del contratto “per mutuo consenso”; le censure articolate nel motivo in esame, invece, si risolvono nella contrapposizione di una diversa interpretazione, fornita dal ricorrente, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009);

che il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, perchè prospetta una questione in ordine alla quale il ricorrente non specifica se sia stata proposta in primo grado (e riproposta in sede di gravame); e, dunque, appare nuova in questa sede;

che, per tutto quanto in precedenza esposto – ritenuta la correttezza della pronunzia dei giudici di merito in ordine alla risoluzione del contratto “per mutuo consenso”, che le censure, sul punto formulate, non sono riuscite a scalfire -, i restanti motivi risultano, all’evidenza, assorbiti; che, pertanto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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