Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26600 del 21/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9178/2015 proposto da:

B.E., nella qualità di ex socio della Società “Ristorante

Villa Irma di E.B. e C.P. Snc”, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ISOLA CAPO VERDE 26, presso lo studio

dell’avvocato ALFONSO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.I.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7065/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 29 settembre 2014, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, condannava B.E. al pagamento in favore di F.M.I.I. dell’ulteriore somma di Euro 2.229,89 oltre accessori di legge dalle singole scadenze al saldo.

Ad avviso della Corte l’appello principale proposto dal B. era da rigettare mentre era da accogliere quello incidentale del F. in quanto dalle risultanze istruttorie era rimasta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la s.n.c. Villa Irma di B.E. e P.C. ed il F. per i periodi dal 10 gennaio al 15 novembre 2006 (come già ritenuto dal Tribunale) nonchè dal 1 giugno al 25 settembre 2005 (periodo per il quale, invece, la domanda del lavoratore era stata rigettata dal primo giudice) con mansioni di pizzaiolo. La Corte territoriale determinava, quindi, nell’importo sopraindicato le differenze retributive ancora dovute dal B. – nella sua qualità di ex socio della menzionata società in nome collettivo – al Fetouh.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B. affidato a tre motivi.

Il F. è rimasto intimato.

Con i tre motivi di ricorso si deduce violazione dell’art. 2729 c.c. (primo motivo), art. 2103 c.c. e del CCNL Pubblici Esercizi (secondo motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè nullità della sentenza per “contraddittorietà circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” (ex art. 360 c.p.c., n. 5 – terzo motivo) lamentando, sostanzialmente, una errata valutazione del materiale probatorio da parte della Corte territoriale. In particolare, nel secondo motivo, si assume che le mansioni svolte dal F. non erano inquadrabili nel 4^ livello del citato CCNL, bensì integravano quelle proprie di un livello inferiore.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili in quanto finiscono con il sollecitare una nuova rivisitazione delle risultanze istruttorie estranea al giudizio di legittimità.

Peraltro, il secondo motivo è anche improcedibile in quanto il CCNL, richiamato non risulta prodotto unitamente al ricorso.

In effetti l’impugnata sentenza si fonda su una motivazione adeguata nella quale la Corte di Appello ha, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003), ritenuto che dalle deposizioni dei testi escussi la domanda del F. era rimasta provata nei termini sopra indicati. Il giudice del gravame ha anche spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal teste C.M. fossero attendibili, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il B. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale, nel prospettare nuovamente i motivi di ricorso, censura la sopra riportata relazione assumendo che non era stata sollecitata una rivalutazione del merito della controversia, ma, invece, era stata lamentato che la Corte di Appello avesse deciso solo sulla scorta di presunzioni semplici che non erano gravi, precise e concordanti. Orbene, osserva il Collegio che le argomentazioni di cui alla memoria confermano che quello che viene richiesto con il ricorso a questa Corte altro non è se non una inammissibile rivisitazione del merito della controversia, come condivisibilmente affermato nella relazione.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il F. rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA