Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2660 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27739-2019 proposto da:

CRASH POINT S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la

Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO ANGESIA;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via di SANTA

TERESA n. 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TAURINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO HAZAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1029/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

In controversia per risarcimento danni di un’autovettura, la società Crash Point S.r.l., che aveva effettuato la riparazione, chiese la somma di oltre Euro quattromila all’assicurazione Vittoria S.p.a. che fece valere la clausola contrattuale che determinava l’importo risarcibile nel massimale di Euro millecinquecento

In primo grado il Giudice di pace, esperita consulenza tecnica di ufficio, accolse la domanda e condannò l’assicuratrice al pagamento dell’intero costo della riparazione, detratto quanto da questa versate in corso di causa, pari, appunto ad Euro millecinquecento.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1029 del 05/03/2019, ha accolto l’appello della Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Ricorre con atto affidato a due motivi la Crash Point S.r.l.

Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni S.p.a.

La proposta del Consigliere relatore, di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. Le parti non hanno depositato memorie.

I due motivi di ricorso censurano la sentenza d’appella ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma, n. 3, in relazione agli artt. 1341 e 1342 c.c., e al cod. consumo, artt. 33,34,35 e 36.

Il primo motivo, relativo all’interpretazione della clausola contrattuale, che prevede il massimale di Euro millecinquecento, quale vessatoria è infondato.

Il giudice di appello ha adeguatamente motivato affermando che la clausola era delimitativa dell’oggetto dell’assicurazione e, pertanto, non era qualificabile come vessatoria, e la motivazione della sentenza impugnata è conforme, sul punto, all’orientamento in materia di questa Corte (Cass. n. 23741 del 10/11/2009 Rv. 610591 – 01), secondo il quale: “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2 della suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.”.

Il secondo motivo di ricorso è aspecifico, in quanto si riduce a poco più di una pagina e, soprattutto, non individua e comunque localizza dove e quando la questione relativa all’applicazione della normativa consumeristica, ossia degli invocati cod. consumo, artt. 33 e ss. fosse stata dedotta e trattata nelle fasi di merito.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società assicuratrice, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.450,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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