Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2660 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo

Cananeo n. 22, presso lo studio dell’avv. Ilardi Francesco, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la revocazione della sentenza n. 14479/2009 della Corte di

cassazione, depositata in data 19/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.10.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Fedeli Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

V.S., ricorreva al Collegio arbitrale di disciplina costituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze contro la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogatagli dall’Amministrazione. Rigettato il ricorso, il V. impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Roma, la quale con sentenza pubblicata il 13.4.05 rigettava l’impugnazione.

Proposto ricorso per cassazione dal V. con tre motivi e dal Ministero in via incidentale, questa Corte con sentenza 19.6.09 n. 14479 rigettava l’impugnazione principale con assorbimento dell’incidentale. Le censure erano ritenute inammissibili, non avendo il V. adempiuto al canone dell’autosufficienza circa le risultanze istruttorie e le prove documentali che la Corte di merito – secondo il suo assunto – aveva omesso di esaminare, nè formulato specifici motivi di contestazione avverso l’esclusione dei vizi del provvedimento impugnato e neppure precisato quali fossero i principi del giusto processo che assumeva violati dal giudice di merito.

Proponeva ricorso per revocazione il V. sostenendo che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto avrebbe omesso di considerare l’esatto contenuto del ricorso per cassazione, in cui erano puntualmente indicati i motivi della contestazione del provvedimento disciplinare e le norme dei contratti collettivi violati ed era precisata la censura di tardività dell’attivazione del procedimento disciplinare.

Dalla stessa sentenza di merito risulterebbe, inoltre, il dettaglio delle deduzioni del ricorrente, con indicazione degli specifici motivi di contestazione.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile per due motivi.

Innanzitutto è privo di autosufficienza, in quanto non indica, neppure sommariamente, quali fossero il contenuto effettivo della controversia e l’esatto contenuto delle censure che si assumono non correttamente individuate dal Collegio giudicante.

Inoltre recepisce un erroneo concetto dell’errore revocatorio.

Quest’ultimo presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione contestata sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso (giurisprudenza consolidata, v. per tutte Cass., S.u., 12.6.97 n. 5303, e le sentenze 24.4.06 n. 9533, 28.6.05 n. 13915 e 15.5.02 n. 7064), e ciò perchè l’attività interpretativa del giudice circa la domanda a lui sottoposta costituisce parte del giudizio stesso, quale sua imprescindibile premessa, e non è riconducibile al fatto.

Nel caso di specie, la revocazione è chiesta contro una sentenza che ritiene inammissibile il primo e terzo motivo ed infondato il secondo. Il primo perchè “il ricorrente ha mancato di specificare, in conformità al canone della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, quali specifiche risultanze istruttorie e prove documentali la corte avrebbe omesso di esaminare”; il secondo perchè “introducendo una contestazione meramente apparente, si limita essenzialmente a prospettare che la corte di merito avrebbe evitato ogni specifico esame, analisi e risposta circa i motivi di nullità del lodo, senza … specificatamente contestare le ragioni motivatamente addotte dalla Corte di merito … “; il terzo perchè “lamenta del tutto genericamente la violazione delle norme del giusto processo”.

La contestazione cade, dunque, sulla valutazione del contenuto del ricorso per cassazione effettuata dal Collegio di legittimità che costituisce valutazione non di fatto, ma di diritto e che come tale non può costituire errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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