Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2660 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2660 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 18332-2016 proposto da:
PARCO NATURALE DEI FONDI DI BAIA SRL IN LIQUIDAZIONE, CO
in persona del liquidatore elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio dell’avvocato
BRUNELLA CAIAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO SETTEMBRE;
– ricorrente contro

,FALLIMENTO DEL PARCO NATURALE FONDI DI BAIA SRL IN
LIQUIDAZIONE, SARNATARO FABIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 92/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 giugno
2016, ha rigettato il reclamo della società Parco Naturale dei

Data pubblicazione: 02/02/2018

cr

Fondi di Baia srl alla sentenza che ne aveva dichiarato il
fallimento.
La reclamante aveva dedotto la inesistenza o nullità della
notifica del ricorso introduttivo perché eseguita dall’ufficiale
giudiziario, dapprima presso la sede sociale risultante dal

ricevere l’atto, mediante deposito nella Casa Comunale,
modalità, a suo avviso, inadeguate, essendo la società già
stata cancellata dal registro delle imprese alla data della
notifica.
Avverso questa sentenza la società Parco Naturale ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il
Fallimento non ha svolto difese.
Ragioni della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 legge fall., avendo la Corte di merito
erroneamente ritenuto corretta la notifica presso la casa
comunale dopo un vano accesso all’ultima sede risultante dal
registro delle imprese, sull’erroneo presupposto
dell’applicabilità dell’art. 2495 c.c., perché con l’estinzione della
società non è più configurabile una sede sociale.
Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis, n. 1
c.p.c, avendo la sentenza innpugnìta deciso in senso conforme
alla giurisprudenza di questa Corte: infatti, il ricorso per la
dichiarazione di fallimento può essere notificato presso la sede
della società cancellata, ai sensi dell’art. 145, comma 1, c.p.c.,
non perdendo la società, a seguito della cancellazione, la sua
capacità processuale in ambito concorsuale (Cass. n.
5253/2017, n. 24968/2013).
Il secondo motivo imputa alla Corte d’appello di non avere
considerato la rinuncia del creditore all’istanza del fallimento e
Ric. 2016 n. 18332 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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registro delle imprese e, in mancanza di persone abilitate a

di non avere revocato, di conseguenza, la sentenza di
fallimento.
Il motivo è inammissibile, a norma dell’art. 360 bis, n. 1
c.p.c, essendo la decisione conforme alla giurisprudenza di
legittimità: la desistenza dell’unico creditore istante comporta

anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento e
non successivamente (Cass. n. 8980/2016, n. 21478/2013).
Nella specie, la rinuncia del, Sarnataro è intervenuta in data 26
aprile 2(116 e, dunque, dopo la sentenza del Tribunale di Napoli
dichiarativa del fallimento del 5 febbraio 2016.
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle
spese, non avendo il Fallimento svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 24 ottobre 2017

fl l’unzionario

ILL1

Il Presidente ;

la revoca della sentenza di fallimento solo ove intervenuta

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