Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2660 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4003-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE Spa, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 73,

presso l’avvocato GUIDO ROMA (Studio Coccanari & Partners),

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ROSANO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10906/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, confermata la illegittimità del termine apposto al secondo contratto stipulato tra C.M. e Poste Italiane s.p.a., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha limitato la statuizione di condanna di Poste al pagamento di quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto quanto al periodo decorrente dalla scadenza dell’ultimo contratto alla data della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione dell’ultimo contratto al soddisfo. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi. L’intimato ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 253, 420 e 421 cod. proc. civ. nonchè omesso esame circa un punto decisivo della controversia. Ha, in sintesi, censurato la decisione per avere ritenuto non assolto da essa Poste l’onere della prova relativo alle sussistenza in concreto delle esigenze sostitutive alla base dell’apposizione del termine al secondo dei contratti in oggetto e per non avere, in ogni caso, il giudice di appello fatto ricorso ai poteri istruttori d’ufficio, per integrare le emergenze della prova testimoniale sul punto.

Con il secondo motivo ha dedotto violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32. Ha censurato la decisione per non avere, nella determinazione della misura della indennità risarcitoria, tenuto conto che nulla il lavoratore aveva allegato in merito alla propria condizione lavorativa; si è inoltre doluta della attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria, sulla somma liquidata a titolo di indennità risarcitoria, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto anzichè dalla sentenza che aveva accertato la illegittima apposizione del termine.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di accoglimento del secondo limitatamente alla censura relativa alla decorrenza degli accessori.

Il Collegio condivide tale valutazione, coerente con gli orientamenti di questa Corte.

Quanto al primo motivo si premette che il giudice di appello ha ritenuto indimostrata in concreto la sussistenza della esigenze sostitutive alla base dell’apposizione del termine al secondo dei contratti a termine – l’unico ancora in controversia -, rilevando che Poste aveva solo genericamente dedotto il ricorrere di siffatte esigenze e che a sostegno di tale generica deduzione non aveva prodotto alcun prospetto in cui, con partizione mensile, fossero indicate le unità complessivamente presenti e le correlate assunzioni a tempo determinato; “per contro”, dalla prova testimoniale ed in particolare dalla deposizione del teste B. era emerso che il lavoratore aveva sostituito non personale assente con diritto alla conservazione del posto ma un collega che era andato in pensione, Ca.La..

Tanto premesso le modalità di articolazione della doglianza risultano inidonee alla valida censura della statuizione di appello in quanto investono solo alcuni degli elementi alla base della valutazione di secondo grado; nulla, infatti, si deduce per contrastare l’affermazione di genericità delle deduzioni difensive di Poste e l’assunto della correlata necessità di adeguato riscontro documentale alle stesse, elementi questi che, unitamente alle emergenze della prova orale, hanno indotto il giudice di appello a ritenere non raggiunta la prova del ricorrere in concreto delle esigenze sostitutive alla base dell’assunzione. La mera riproduzione, nel ricorso per cassazione, dei verbali delle deposizioni testimoniali, inoltre, non dà contezza dell’errore ascritto alla sentenza impugnata nel ritenere che il C. fosse stato in concreto utilizzato per sostituire il dipendente Ca., andato in pensione.

Quest’ultima affermazione, in quanto frutto della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie alla luce delle deduzioni difensive di Poste, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità, al quale non è consentito di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008, n. 5489 del 2007, n. 20455 del 2006, n. 20322 del 2005, n. 2537 del 2004).

Inoltre, il motivo, laddove denunzia omesso esame di un fatto decisivo, e controverso, oggetto di discussione tra le parti, non è formulato in termini coerenti con l’attuale configurazione del vizio di motivazione nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. E’ stato, infatti, chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., SU, 8053/2014 cit.).

Parte ricorrente non ha individuato il fatto il cui esame sarebbe stato omesso; tanto meno ne ha illustrato la decisività alla luce delle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice d’appello.

Infine, il motivo è da respingere anche sotto l’ulteriore profilo della mancata attivazione dei poteri istruttori di ufficio destinati, in tesi, a vincere residue incertezze scaturite dalla prova orale, richiedendosi la specifica richiesta in tal senso della parte interessata con indicazione dei relativi mezzi istruttori (v. per tutte Cass. n. 22534 del 2014), richiesta che parte ricorrente neppure allega di avere formulato.

In base alle considerazioni che precedono, quindi, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato per il profilo attinente alla determinazione della misura della indennità risarcitoria avendo questa Corte chiarito che, in tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 (per la quale v. Cass. n. 107 del 2001, n. 11107 del 2006, n. 13732 del 2006), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. (Cass. n. 6122 del 2014, n. 1320 del 2014).

Il motivo in esame risulta invece manifestamente fondato in relazione al profilo attinente alla decorrenza degli accessori sulla somma liquidata a titolo di indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

Si premette che l’indennità in esame deve essere annoverata fra i crediti di lavoro ex art. 429 cod. proc. civ., comma 3, giacchè, come più volte affermato da questa Corte, tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati L. n. 300 del 1970, ex art. 18, Cass. n. 1000 del 2003, n. 19159 del 2006; per l’indennità L. n. 604 del 1966, ex art. 8 Cass. n. 1579 del 1985;per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., Cass. n. 5024 del 2002).

Questa Corte, sulla premessa che le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l’obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente (v., per tutte, Cass. n. 7987de1 2012, n. 26088 del 2007, n. 11148 del 1999), ha affermato che l’indennità di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 non ha natura retributiva ma risarcitoria attesa la sua funzione di ristoro (sia pure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto. Dalla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva del danno relativo al detto periodo consegue che gli accessori ex art. 429 cod. proc. civ., comma 3, sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa. (Cass. n. 3027/2014).

La sentenza impugnata và quindi cassata in parte qua con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Atteso l’esito complessivo della controversia si ritiene di confermare la statuizione sulle spese del giudizio di merito e di compensare per un quinto quelle del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero in Euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, ponendo il residuo a carico di Poste Italiane s.p.a..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo limitatamente alla censura relativa alla decorrenza degli accessori; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna Poste Italiane s.p.a. a corrispondere, sulla somma attribuita a titolo di indennità L. Benincasa n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della sentenza che ha dichiarato la illegittimità del termine. Conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito. Compensa per 1/5 le spese del giudizio di legittimità, liquidate per l’intero in Euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali. Condanna Poste Italiane s.p.a. alla rifusione del residuo, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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