Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 266 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. III, 12/01/2021, (ud. 09/11/2020, dep. 12/01/2021), n.266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26137/2018 proposto da:

SIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONIO PLANA, 4,

presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO PANINI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.F., F.L., CA.MA., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA G. MAZZINI, N. 114/A, presso lo studio dell’avvocato

PARTNERS STUDIO MFB, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA

MIGLIARINI;

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 4551/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato Che:

la Banca Antoniana poi Monte dei Paschi di Siena s.p.a., agiva in via monitoria nei confronti della società Espimm e dei fideiussori società Tanimm, G.F., Ca.Ma., F.L., reclamando il pagamento del saldo debitore del conto corrente accesso dalla debitrice principale, esponendo che:

– l’originario rapporto di conto corrente era stato garantito dalla Tanimm;

– era seguita transazione garantita dai fideiussori persone fisiche indicate;

– la transazione era rimasta inadempiuta;

– del debito originario dovevano rispondere i convenuti in solido; il Tribunale, per quanto qui ancora rileva, rigettava l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo accolto;

la Corte di appello, separata la causa nei confronti della Tanimm disponendo consulenza contabile, accoglieva il gravame dei restanti ingiunti osservando che la banca aveva scelto di agire facendo valere la risoluzione della transazione e chiedendo l’adempimento dell’originario debito di conto corrente, sicchè, non trattandosi di accordo transattivo novativo, non potevano ritenersi operanti le garanzie rilasciate solo per quest’ultimo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la cessionaria del credito Siena NPL 2018, s.r.l. per il tramite della mandataria Cerved Credit Management, s.p.a., articolando quattro motivi;

resistono con controricorso Ca.Ma., F.L. e G.F.: la difesa di questi ultimi ha depositato altresì memoria.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230,1965,1976 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che gli odierni controricorrenti si erano impegnati a garantire proprio l’originario debito, e le loro garanzie non potevano ritenersi estinte a seguito della risoluzione della transazione perchè non novativa, come affermato dalla stessa decisione impugnata, finendo, quindi, per accedere all’iniziale ragione di credito non elisa;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 c.c. e segg., artt. 1453,1458, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’inadempimento e la risoluzione dell’accordo transattivo non erano fatti idonei a far estinguere le fideiussioni che, non essendo estinto neppure il credito originario, non potevano che garantire quest’ultimo;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poichè la Corte di appello avrebbe errato obliterando, nell’ermeneutica negoziale, la lettera univoca delle transazioni in parola, che assicuravano la possibilità di escussione al mancato pagamento di una rata, come avvenuto posto l’adempimento del solo primo rateo;

con il quarto motivo si prospetta la nullità della sentenza gravata per motivazione apparente, atteso che la Corte di appello avrebbe mancato di spiegare perchè le fideiussioni non avrebbero potuto essere escusse nonostante si fossero verificati i relativi presupposti;

Rilevato che:

la difesa controricorrente in memoria ha riferito del sopravvenuto decesso di uno degli assistiti, Ca.Ma.: sul punto va solo evidenziato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (cfr., ad esempio, Cass., 29/01/2016, n. 1757);

nel merito cassatorio, i motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e sono in parte inammissibili, in parte infondati;

come prima riportato, la Corte di appello ha esplicitato i motivi posti a base delle sue conclusioni osservando che la banca, scegliendo di chiedere il pagamento del debito originario, stante il carattere non novativo della transazione, non poteva escutere fideiussioni non estinte ma accedenti agli obblighi propri della transazione e non alla differente obbligazione nascente dal precedente conto corrente, diversamente garantito (dalla Tanimm);

la ricorrente non riporta, poi, il compiuto tenore letterale delle fideiussioni, atteso che alle pagg. 9, 10, 14, 15, non emerge il contenuto delle stesse, in tal senso violando l’art. 366 c.p.c., n. 6;

non è quindi possibile vagliare la critica inerente alla ricostruzione dell’oggetto delle fideiussioni, se, cioè, rilasciate per l’adempimento della transazione in occasione della quale furono rilasciate, come affermato dalla Corte territoriale, oppure per quello del debito originario, una volta inadempiuto (e risolto) l’accordo transattivo, in aggiunta alla fideiussione della società Tanimm, a tal fine non essendo logicamente sufficiente il carattere non novativo dell’accordo medesimo;

deve ribadirsi che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure di legittimità fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso così come, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero, ancora, senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

ne deriva il rigetto;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti liquidate, in solidarietà attiva, in Euro 13.200,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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