Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 266 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al numero 20982 e al n. 21659 del ruolo generale

dell’anno 2014, proposti da:

B.P., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Riccardo Benvenuti

(C.F.: BNV RCR 75L15 B509H), Sandro Bartalini (C.F.: BRT SDR 62L03

F032L) e Umberto Richiello (C.F.: RCH MRT 68S27 H501K);

– ricorrente principale – controricorrente all’incidentale –

nei confronti di:

ITALIA TRANSERVICE S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.C. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Maurizio

Maiello (C.F.: MLL MRZ 61H15 F839R);

– controricorrente –

e

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), quale procuratrice di INTESA

SANPAOLO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale D.L.A. rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso con ricorso incidentale,

dall’avvocato Michele Ferrari (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

e

POLYTECKNE S.r.l. in liquidazione (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

CANCELLIERE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI PRESSO IL TRIBUNALE DI

GROSSETO;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

849/2014, depositata in data 20 maggio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

30 novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Umberto Richiello, per il ricorrente Bastianini;

l’avvocato Colicchio, per delega dell’avvocato Michele Ferrari, per

Italfondiario S.p.A.;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.P. ha avanzato, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione promossa da Italfondiario S.p.A. e Italia Transervice S.r.l. nei confronti di Polyteckne S.r.l. nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Grosseto.

La Corte di Appello di Firenze, annullata la decisione di primo grado, la ha invece rigettata nel merito.

Ricorre il B., sulla base di cinque motivi (con un primo ricorso, iscritto al n. 20982/2014 R.G., ma non depositato, e con un secondo ricorso di eguale contenuto e regolarmente depositato, iscritto al n. 21659/2014 R.G.).

Resistono (in entrambi i procedimenti), con controricorso, Italia Transervice S.r.l. ed Italfondiario S.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, cui resiste con ulteriore controricorso il B..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei due procedimenti cui hanno dato luogo i ricorsi (con identico contenuto) notificati dal B. in data 25 luglio 2014 e in data 16 settembre 2014 e rispettivamente iscritti al n. 20982/2014 ed al n. 21659/2014 R.G. (il primo a cura della parte controricorrente, nonchè ricorrente in via incidentale, Italfondiario S.p.A.).

Il primo dei due ricorsi (quello notificato in data 25 luglio 2014 ed iscritto al n. 20982/2014 R.G.), non essendo stato depositato nei termini, è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1. L’improcedibilità va dichiarata anche di ufficio, e senza che la violazione possa ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (cfr. in proposito, ad es. Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015, Rv. 635446; Sez. L, Sentenza n. 1325 del 26/01/2015, Rv. 634014; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22914 del 08/10/2013, Rv. 627889; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358; Sez. U, Sentenza n. 11003 del 12/05/2006, Rv. 588612).

Non osta all’ammissibilità del secondo ricorso, notificato nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, la contestuale declaratoria d’improcedibilità di quest’ultimo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12898 del 26/05/2010, Rv. 613465; Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010, Rv. 612426; Sez. L, Sentenza n. 13267 del 06/06/2007, Rv. 597689; Sez. 1, Sentenza n. 26319 del 11/12/2006, Rv. 593445).

2. Il ricorso principale è comunque inammissibile.

Deve infatti rilevarsi, in via del tutto pregiudiziale, che la sommaria esposizione dei fatti di causa risulta operata da parte ricorrente mediante la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali.

Ciò comporta, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 593 del 11/01/2013, Rv. 624990; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013, Rv. 626490; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013, Rv. 627181Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973).

L’inammissibilità del ricorso rende superflua l’esposizione del contenuto delle singole censure.

3. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito, in conseguenza dell’inammissibilità del principale.

4. Il ricorso che ha dato luogo al procedimento iscritto al n. 20982/2014 R.G. è dichiarato improcedibile.

Il ricorso iscritto al n. 21659/2014 R.G. è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 della citata L. n. 228 del 2012.

PQM

La Corte:

decidendo sui ricorsi riuniti:

dichiara improcedibile il ricorso che ha dato luogo al procedimento iscritto al n. 20982/2014 R.G.;

dichiara inammissibile il ricorso principale iscritto al n. 21659/2014 R.G.;

dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole per ciascuna di esse in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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