Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 266 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 266 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RORDORF RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 28112-2012 proposto da:
TARRICONE VITO, nella sua qualità di ex amministratore
della Tarricone s.a. (già Tarricone s.p.a.)
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI
2013

2-B, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINI CORRADO,

682

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 09/01/2014

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
POTENZA, DRIVE BEER S.R.L.;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 59/2012 del TRIBUNALE di POTENZA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/12/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di dichiarare il difetto di giurisdizione del
giudice italiano.

udito l’Avvocato Corrado DE MARTINI;

Premesso, in fatto, che:
— Il 18 settembre 2012 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Potenza ha chiesto il fallimento della società Tarricone s.a. (già
s.p.a.), sul presupposto che detta società, pur avendo trasferito da
alcuni anni la propria sede legale in Svizzera, avrebbe di fatto
continuato ad avere in Italia, nella circoscrizione del Tribunale di
Potenza, il centro principale dei propri interessi;

dell’anzidetta società, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice
italiano e quindi proponendo ricorso a questa corte per regolamento di
giurisdizione perché, a suo dire, la società ha effettivamente dislocato
la propria sede in Svizzera sin dall’anno 2007, prima nel cantone dei
Grigioni e poi in quello di Zug, dove è stata già dichiarata fallita nel
2010;
— il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza non ha
svolto in questa sede difesa alcuna;
— il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice italiano.
Considerato, in diritto, che
— per consolidata giurisprudenza di questa corte sussiste la giurisdizione
italiana in ordine al fallimento di una società che, prima dell’apertura
della procedura concorsuale, abbia trasferito la propria sede sociale
dall’Italia in un altro stato quando dal complesso delle circostanze
risulti che il trasferimento della sede non abbia coinciso con l’effettivo
spostamento del centro principale degli interessi della società, ciò che
consente di superare la presunzione di corrispondenza tra la sede
sociale dichiarata ed il centro effettivo di interessi della società (cfr., ex
multis, Sez. un. 5945/13);
— qualora, viceversa, non sia vinta la presunzione di corrispondenza tra
l’ubicazione della sede legale, quale risultante dagli strumenti di
pubblicità a tal fine predisposti dall’ordinamento competente, ed il
luogo in cui è situato il centro principale degli interessi della società,
spetta all’autorità giudiziaria di quel luogo provvedere all’accertamento
dell’insolvenza ed alla dichiarazione di fallimento della società debitrice;

3

— alla richiesta ha resistito il sig. Vito Tarricone, ex amministratore

nel caso in esame la richiesta di fallimento avanzata dal pubblico
ministero presso il Tribunale di Potenza non fornisce indicazioni
specifiche, puntuali e significative dalle quali sia possibile desumere il
carattere meramente fittizio del trasferimento all’estero della sede della
società debitrice;
la difesa della società, al contrario, ha prodotto documentazione dalla
quale si evince che all’indomani della menzionata delibera di

Italia;
la non fittizietà di tale trasferimento di sede è stata rilevata da questa
corte già in occasione di altro analogo ricorso per regolamento di
giurisdizione, riguardante sempre un’istanza di fallimento proposta nei
confronti della società Tarricone (Sez. un. 26287/09), con
argomentazioni alle quali si può fare qui pienamente rinvio;
non vi sono pertanto argomenti in base ai quali affermare che la
società Tarricone, ad onta del trasferimento all’estero della propria
sede legale, abbia mantenuto in territorio nazionale il centro principale
dei propri interessi, e tanto basta a far escludere la giurisdizione del
giudice italiano, essendo ubicata in Svizzera la sede sociale della
medesima società.
essendo stata la richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero
non v’è luogo a provvedere sulle spese del regolamento.

P.q.m.
La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che il giudice italiano non ha
giurisdizione in ordine alla dichiarazione di fallimento della società
Tarricone s.a.
Così deciso, in Roma, il 17 dicembre 2013.

trasferimento della sede furono chiusi i rapporti giuridici pendenti in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA