Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26599 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5101/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO

GAROZZO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di VIAGRANDE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1015/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23/10/2014, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio dell’8 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 27 novembre 2014, la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del primo giudice di rigetto della domanda proposta da P.A. nei confronti del comune di Viagrande di cui era dipendente con qualifica di messo comunale notificatore dal 1997 – intesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il detto ente anche “per il periodo 1983/1997” ed alla conseguente condanna del comune al pagamento della retribuzioni non versate, delle ferie non godute e del TFR nonchè alla regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale.

La Corte territoriale osservava, per quello che ancora rileva in questa sede, che quasi tutta la documentazione prodotta agli atti concerneva la procedura relativa all’assunzione del P. intervenuta nel 1997 ed era irrilevante ai fini di causa in quanto provava solo che il predetto era in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. Siciliana 15 maggio 1991, n. 22 (“Istituzione di nuovi servizi presso gli enti locali. Adeguamento piante organiche e relativa copertura di posti. Norme concernenti personale ex patronati scolastici e comuni terremotati”) per beneficiare della disciplina di favore dalla stessa prevista (stabilizzazione del precariato in occasione dell’aumento di organico correlato all’adeguato espletamento dei servizi decentrati con leggi regionali), ovvero che aveva avuto in data antecedente al 31 dicembre 1990 un precedente rapporto di lavoro – non era dato sapere se subordinato o con contratto d’opera individuale – con il comune di Viagrande per un periodo non inferiore a trecentosessantacinque giorni anche non continuativi dell’ultimo triennio e che dalla nota del direttore della sede INPDAP di Catania del 3.7.2007 vi era stato un periodo assicurativo di “anni uno, mesi quattro e giorni 26”. Precisava, altresì la Corte che la prova testimoniale così come articolata non era idonea a dimostrare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1983 al 1997.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il P. affidato a due motivi.

Il comune di Viagrande è rimasto intimato.

Con il primo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisione per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Dopo alcune censure riferite alla sentenza di primo grado, si lamenta che il giudice del gravame erroneamente non aveva ammesso la prova per testi così come articolata impedendo al ricorrente di provare il proprio assunto ed aveva valutato la documentazione prodotta in modo contraddittorio.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 22 del 1991, nonchè dell’art. 414 c.p.c., n. 4, artt. 420 e 421 c.p.c. e artt. 2049, 2087 e 2103 c.c., assumendosi che la Corte di appello aveva sostenuto che il ricorrente non aveva diritto all’assunzione ma soltanto alla iscrizione alle liste di collocamento sulla scorta di una errata interpretazione della menzionata L.R. n. 22 del 1991 e che, comunque, aveva errato nell’applicare una L.R. “disconoscendo un diritto e violando norme, anche costituzionali, che tutelano il lavoratore (art. 36 Cost., artt. 2094 e 2103 c.c.)”.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo lo è perchè privo di specificità non essendo stati trascritti i capitoli della prova testimoniale non ammessa impedendo in tal modo a questa Corte di valutarne la decisività. Peraltro, il giudice del gravame aveva ritenuto detta prova inammissibile in quanto non idonea a dimostrare l’assunto del ricorrente e tale motivazione non risulta in alcun modo censurata nel motivo.

E’ inammissibile anche nella parte in denuncia il vizio di motivazione contraddittoria nella valutazione della documentazione prodotta in quanto sollecita una rivisitazione del merito della controversia non consentita in questa sede.

Il secondo motivo risulta del tutto non conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza che ha rigettato la domanda perchè non provata e solo per completezza espositiva aveva riportato il contenuto di alcuni articoli della L.R. Siciliana n. 22 del 1991 cit..

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il P. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., nella quale vengono ribaditi i motivi di cui al ricorso ma che non contiene censure idonee a scalfire il contenuto della sopra riportata relazione che è pienamente condivisa dal Collegio.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il comune di Viagrande rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, senti n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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