Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26598 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 30/09/2021), n.26598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 702-2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIOLA

IMBARDELLI;

– ricorrente –

contro

BANCA PASSADORE & C. SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

SAVERIO NITTI n. 15, presso lo studio dell’avvocato BARBARA DI

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMASO GALLETTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.E., T.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1536/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nell’agosto del 2013, la s.p.a. Banca Passadore & C. ha convenuto avanti al Tribunale di Brescia i signori T.O., T.E. e T.M., nella loro veste di amministratori della s.r.l. Osalmec Fonderia. Sulla base dell’art. 2476 c.c., comma 6, ha chiesto la condanna di costoro a risarcire i danni causati dall’averla indotta a concedere linee di credito dissimulando dolosamente lo stato di dissesto della società e per avere altresì presentato per l’anticipo ricevute bancarie emesse in assenza di fatture sottostanti.

2.- Con sentenza depositata nell’aprile 2017, il Tribunale ha accolto le domande attoree.

3.- T.M. ha proposto appello avverso questa decisione. Così ha fatto anche T.E..

Con sentenza depositata in data 22 ottobre 2019, la Corte di Appello di Brescia ha accolto l’appello, che era stato presentato da T.E., e respinto invece quello che era stato proposto da T.M..

4.- Per quanto riguarda la posizione di quest’ultima, che sola viene in considerazione nel presente giudizio, la Corte bresciana ha rilevato, in particolare, che dagli atti prodotti in causa risultava che T.M., oltre a fare parte del consiglio di amministrazione della s.r.l. Osalmec Fonderia, “rivestiva il ruolo di legale rappresentante di Italian Scraps s.r.l.” e che questa “società ricevette il pagamento dell’importo di Euro 1.270.659 tra maggio e ottobre 2012”.

“Tale operazione” – si è precisato – “costituisce un’erogazione preferenziale a favore di società collegata, da ricollegarsi ai proventi finanziari derivanti dall’emissione di riba cui non corrispondevano prestazione effettive e documentate”. “La presentazione di ricevute bancarie cui non corrisponde alcuna prestazione da remunerare integra gli estremi della frode ai danni della Banca, che tale condotta ha subito” e che ne ha ricevuto un danno diretto (come in sé “distinto rispetto a un eventuale danno al patrimonio della società” Osalmec).

5.- “Incassando tramite la società da lei amministrata, le anzidette somme, a questa non spettanti”, T.M. ha posto in essere – così si è argomentato in prosieguo – una “condotta essa pure illecita e concorrente con quella dolosa del padre, e amministratore di Osalmec Fonderia, T.O.”. Da un lato, “la ricezione dei pagamenti costituisce appendice dell’esercizio abusivo del credito realizzato dal predetto T.O.”; dall’altro, “a tale condotta distrattiva T.M. aveva un evidente interesse, essendone beneficiaria”.

Il danno subito dalla Banca a seguito della condotta addebitata a T.O. per ricorso abusivo al credito – si è in via ulteriore osservato – “vede direttamente e personalmente coinvolta pure T.M., per avere concorso in via diretta alla produzione del danno subito dalla Banca”.

6.- Avverso questa pronuncia T.M. ha presentato ricorso, esponendo cinque motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, la Banca, che pure ha formulato ricorso incidentale condizionato.

Non hanno svolto difese in questo grado del giudizio gli altri intimati.

7.- Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.- Il primo motivo del ricorso principale afferma la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con violazione anche della norma dell’art. 111 Cost., e della norma dell’art. 132 c.p.c., assumendo propriamente la compiuta mancanza di motivazione del provvedimento in discorso.

Osserva il ricorrente che la Corte bresciana ha respinto l’appello “senza esporre neppure concisamente i motivi in diritto della decisione, senza specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, senza un esame sia pure sommario dei motivi di appello e soprattutto senza chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento”.

9.- Per sé, dunque, il presente motivo sembrerebbe assumere un generale vizio di mancanza di motivazione per tutti i quattro motivi di appello a suo tempo dispiegati (i motivi di appello risultano riportati a p. 7 s. del ricorso in termini sostanzialmente non differenti da quanto riferisce la sentenza impugnata, p. 6).

Tuttavia, il contenuto del motivo dev’essere interpretato anche alla luce dei contenuti proposti poi nel terzo motivo del ricorso principale; esso va letto, cioè, in via coordinata coi termini proposti da quest’ultimo.

Ora, con quest’ultima articolata lagnanza il ricorrente assume vizio di omessa pronuncia in relazione ad aspetti specifici dell’appello a suo tempo formulato. Precisamente sui seguenti tre punti: a) “concorso di colpa della Banca Passadore ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2 (terzo motivo di appello)”; b) “assenza di deleghe in capo alla Signora T.M. (secondo motivo di appello)”; c) “errata valutazione del danno” (quarto motivo d’appello)”.

10.- Ne segue che il primo motivo del ricorso principale fa sostanziale riferimento al primo motivo di appello, per cui i danni indicati dalla Banca derivavano in via esclusiva dall’agire “personale e autonomo” di T.O..

11.- Il primo motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa motivazione, ovvero pure di motivazione apparente, deve ritenersi sussistenze solo quando le enunciazioni, che siano svolte nel provvedimento, “non consentono alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6,” (cfr., per tutte, Cass., 30 giugno 2020, n. 13248).

Nel caso di specie, la sentenza della Corte territoriale non ha mancato di specificare le ragioni per cui – sul piano oggettivo – ha ritenuto di ritenere responsabile per l'”erogazione preferenziale” non solo T.O. (secondo quanto predicato dal primo motivo di appello), ma pure T.M..

Per questo proposito, la pronuncia ha rilevato, in specie, che, nell’avvenuto ricevimento da parte dell’amministratrice della Italian Scraps delle somme che T.O. aveva ottenuto dalla Banca, sta il completamento fattuale della vicenda di abusivo ricorso al credito che era stata innescata dall’emissione di ricevute bancarie (“riba”) per prestazioni non eseguite e che, nel concreto, risultava “finalizzata” proprio a tale obiettivo (come inteso, appunto, alla “messa in sicurezza” delle somme in questione).

12.- Il secondo e il quarto motivo del ricorso principale vanno esaminati in modo congiunto in ragione della loro contiguità.

Il secondo motivo assume, in particolare, violazione dell’art. 2476 c.c., comma 6, anche in relazione alla norma dell’art. 99 c.p.c.. A sua volta, il quarto motivo lamenta omesso esame di fatto storico decisivo per l’esito del giudizio.

Al centro di entrambi i motivi sta la rilevazione che “il pagamento in favore della s.r.l. Italian Scraps”, che venne effettuato con il denaro ottenuto dalla Banca, “era relativo a forniture realmente eseguite da un fornitore strategico di materia prima e non certamente un pagamento distrattivo come affermato dal giudice”.

13.- Il secondo motivo e il quarto motivo del ricorso principale non meritano di essere accolti.

Il secondo motivo non si confronta, in particolare, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non attiene al fatto che le prestazioni eseguite dalla collegata a favore della società poi fallita fossero – o non fossero – effettive e “reali”.

Nei fatti, la Corte di Appello imputa in modo esplicito a T.M. un comportamento distrattivo, con concorso in un pagamento preferenziale, quale appunto ritenuto quello frutto dell’utilizzo delle somme ricevute dalla Banca a sconto di fatture inesistenti.

14.- Segue a questa constatazione che il fatto, a cui fa riferimento il quarto motivo di ricorso, non potrebbe in ogni caso essere considerato come “decisivo” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

15.- Come già sopra anticipato (nel n. 9), il terzo motivo del ricorso principale assume vizio di omessa pronuncia in relazione a specifici aspetti dell’appello formulato a suo tempo. In distinta considerazione vengono dunque questi tre punti: a) “concorso di colpa della Banca Passadore ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2 (terzo motivo di appello)”; b) “assenza di deleghe in capo alla Signora T.M. (secondo motivo di appello)”; c) “errata valutazione del danno” (quarto motivo d’appello)”.

16.- Il terzo motivo di ricorso si mostra fondato, là dove assume l’omesso esame del motivo di appello relativo alla eccezione di “concorso di colpa della Banca ex art. 1227 c.c., comma 1”, di cui al terzo motivo di appello (cfr. sopra, n. 9, ultimo capoverso, lett. b).

La stessa pronuncia impugnata riporta, in effetti, che l’attuale ricorrente aveva rilevato che la Banca “non aveva richiesto uno stato patrimoniale aggiornato, ma si era limitata ad accettare la mera dichiarazione del signor T.O.”. Tuttavia, questo profilo – e la connessa richiesta di diversa e “diminuita” commisurazione del danno da risarcire ex art. 1227 c.c., comma 1 – non trovano spazio alcuno nella motivazione resa dalla Corte territoriale, neppure a mezzo di rilievi indiretti o anche solo deducibili per implicito.

Non può dubitarsi, d’altra parte, della potenziale rilevanza del motivo così svolto rispetto alla richiesta di diminuzione del risarcimento, posta se non altro l’esigenza generale che i creditori bancari monitorino – quali creditori esercitanti in via professionale l’impresa del servizio del credito – la situazione patrimoniale dei loro affidati (sul punto in generale v., tra le altre, Cass., 17 giugno 2020, n. 11696).

17.- Pure da accogliere si manifesta la censura di cui alla lett. b) del terzo motivo di ricorso, in punto di mancato esame dell'”assenza di deleghe in capo alla signora T.M.”, quale amministratore della s.r.l. Osalmec.

Nel contesto del secondo motivo di appello, come pure in quello del terzo motivo di ricorso, l’attuale ricorrente – rilevata la mancanza di deleghe – ha in via consecutiva osservato che il comportamento di T.M. non poteva essere considerato connotato da negligenza e colpa: l’abusività del ricorso al credito, che era stata compiuta, “non era percepibile, né prevedibile” da parte di un amministratore non operativo della Osalmec, perché appunto sprovvisto di deleghe.

18.- Nei fatti, la Corte bresciana ha dedotto la consapevolezza di T.M. dell’illiceità dell’operazione dal fatto che questa abbia ricevuto, nella sua qualità di amministratrice di Italian Scraps, le somme che provenivano dall’abusivo ricorso al credito innescato dall’emissione di ricevute bancarie per prestazioni non eseguite: dalla materiale partecipazione di questa all’operazione, cioè (cfr. sopra, n. 11).

La sentenza è dunque venuta a utilizzare, per tale proposito, lo strumento della prova presuntiva. Tuttavia, essa non ha dato alcun conto, come pure avrebbe dovuto, delle ragioni, per cui l’inferenza così compiuta rispondeva ai canoni di gravità e di precisione prescritti dalla norma dell’art. 2729 c.c. (cfr. Cass., 23 gennaio 2006, n. 1216).

19.- Non merita accoglimento, invece, l’ultima censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, che assume l'”errata valutazione del danno.

Per questo punto, il ricorrente richiama di avere rilevato, anche nel corso del giudizio di appello, che il medesimo fatto imputato al T.M. con l’azione di cui all’art. 2476 c.c., “era posto a fondamento dell’azione di responsabilità promossa dalla curatela ai sensi del medesimo art., medesimo comma 1, e che, essendo stata preliminarmente esperita l’azione risarcitoria della società, la Banca Passatore non poteva esercitare l’azione di sua spettanza, duplicandone gli effetti, posto che gli amministratori sono ovviamente tenuti a risarcire una sola volta il danno che si assume abbiano causato”.

20.- A quest’ordine di rilievi la sentenza della Corte bresciana ha nei fatti risposto: rilevando, in particolare, che l’azione di cui all’art. 2476 c.c., comma 1, è “relativa alla consistenza patrimoniale della società”, mentre quella di cui alla norma, comma 6, concerne un “danno diretto al patrimonio di un terzo” (cfr. p. 8, in nota 1, nonché p. 7 n. 2); non duplicazione di uno stesso danno, dunque, quanto invece produzione di danni diversi.

21.- Il quinto motivo del ricorso principale assume violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, “per violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice posto a fondamento della decisione le prove testimoniali e documentali offerte dalle parti”.

22.- Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’omesso esame di taluni elementi istruttori non importa vizi della pronuncia, salvo il caso si traduca nell’omesso esame di un fatto storico decisivo per l’esito del giudizio (cfr., tra le altre, Cass., 9 luglio 215, n. 14324; Cass., 10 febbraio 2015, n. 2498).

23.- Il ricorso incidentale condizionato, che è stato proposto dalla Banca, lamenta la “violazione degli artt. 100 e 342 c.p.c., “per avere la Corte di Appello erroneamente rigettato, con statuizione implicita, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse a causa del giudicato interno formatosi su un’autonoma ratio decidendi della sentenza di promo grado”.

Con questo motivo, il ricorrente afferma che l’amministratrice della s.r.l. Osalmec non ha impugnato, in sede di appello, il capo della sentenza del Tribunale che rilevava come ella avesse omesso “qualunque vigilanza e richiesta di documentate informazioni sull’attività sociale”.

24.- Il motivo non merita di essere accolto.

Secondo quanto riportato dalla sentenza della Corte bresciana, il primo motivo di appello svolto da T.M. assumeva propriamente che T.O. aveva agito da solo “all’insaputa degli altri membri del consiglio, i quali non potevano rilevare alcun segnale in autonomia”. “Tuttavia, il giudice di prime cure aveva imputato ai co-amministratori non gestionali ( T.M. ed T.E.) la violazione di norme comportamentali proprie dell’azione di cui all’art. 2476 c.c., comma 1”.

25.- In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, limitatamente alle censure sub a) e sub b), respinti tutti gli altri motivi. Del pari dev’essere respinto il ricorso incidentale.

Di conseguenza, va cassata, per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Raddoppio del contributo unificato a carico del controricorrente, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, respinti tutti gli altri motivi del ricorso principale. Respinge il ricorso incidentale condizionato. Cassa in termini conseguenti la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Raddoppio del contributo unificato a carico del controricorrente, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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