Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26598 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4934/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI DEL 16/07/2014, depositata il

13/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio dell’8 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 13 agosto 2014, la Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari in parziale riforma della decisione del primo giudice accoglieva in parte la domanda proposta da M.L.G.M. nei confronti dell’INPS riconoscendo il beneficio, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e succ. modifiche, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto a decorrere dalla domanda amministrativa presentata in data 21 gennaio 2012.

La Corte, per quello che ancora rileva in questa sede, rigettava l’eccezione di improponibilità del ricorso di 1^ grado sollevata dall’INPS avendo ritenuto: che l’esperimento del procedimento amministrativo costituiva una delle condizioni dell’azione giudiziaria volta ad ottenere benefici e prestazioni previdenziali la quale ben poteva essere integrata in corso di giudizio come espressamente previsto dall’art. 443 c.p.c.; che, nel caso in esame, la domanda amministrativa all’INPS era stata proposta in corso di causa (il 21.1.2012) e, dunque, il ricorso era procedibile. Evidenziava, inoltre, che gli effetti della rivalutazione della pensione non potevano che decorrere dalla data della domanda amministrativa.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo.

Il M. è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere erroneamente la Corte di Appello ritenuto proponibile l’azione giudiziaria pure in assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione all’INPS.

Il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in plurime decisione nelle quali è stato affrontato il parallelo problema dell’applicazione a fattispecie analoghe a quella in esame della decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 (cfr. Cass. ord. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. sent. 30 maggio 2012, n. 8650, id. Cass. sent. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. ord. 4 dicembre 2013, n. 27148; Cass. ord. 4 marzo 2014, nn. 5008 e 5009; Cass. ord. 25 febbraio 2014, n. 4484).

La tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., (nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale; nei confronti sia dell’I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis: Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si veda, per l’improponibilità della domanda proposta dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153).

In conformità del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale ed in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente ad erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 – ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -).

La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all’I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; nè può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all’I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla relativa Legge di Conversione 4 agosto 1993 n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto – ad agevolare il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L..

La mancanza di preventiva domanda all’I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n. 732).

E’ appena il caso di ricordare che cosa diversa dalla improponibilità della domanda è la improcedibilità della stessa (erroneamente ritenuta nel caso de quo dalla Corte di Appello), che ricorre nel caso di mancato esaurimento del procedimento amministrativo e che, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all’attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa (art. 443 c.p.c.).

Alla luce di quanto esposto, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto con declaratoria di improponibilità della originaria domanda, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente la sopra riportata relazione conforme ai precedenti di questa Corte e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decide nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto dichiarando improponibile l’originaria domanda.

Il consolidarsi solo in epoca recente della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara improponibile l’originaria domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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