Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26596 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26596 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si com ‘chi.
Roma, 5 i4iI
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCEWOM
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Data pubblicazione: 28/11/2013
i.
I
Ct. 50164/10 (Avv. Damiani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 29034/2010
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastatolt) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor RICCI EROS
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 5039/03/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Centrale.
PREMESSO
Che con nota del 13/09/12 prot. n° 166690, la Direzione Provinciale III di
Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione
della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che
richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte
le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 27/09/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale