Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26596 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 771-2018 proposto da:

AIR ALGERIE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

FALCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GABRIELE MARIA D’ALESIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3179/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.7.2017, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per violazione del divieto di bis in idem, la domanda di Air Algerie Rappresentanza Generale per l’Italia volta alla restituzione di somme per contributi asseritamente non dovuti e nondimeno pagati all’INPS in esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e confermato a seguito del rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicato;

che avverso tale pronuncia Air Algerie Rappresentanza Generale per l’Italia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS e il Ministero del Lavoro hanno resistito con distinti controricorsi;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia “erronea valutazione della situazione giuridica e conseguente errore in procedendo” (così il ricorso, pag. 5), per avere la Corte di merito ritenuto che l’avvenuta definizione con sentenza passata in giudicato del pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo precludesse l’odierna azione di ripetizione dell’indebito;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta “difetto totale di motivazione” per avere la Corte territoriale ritenuto che vi fosse identità di parti, causae petendi e petita tra il pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello odierno, che si proponeva di provare quelle circostanze la cui mancata dimostrazione in giudizio aveva invece condotto alla conferma del decreto ingiuntivo;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di “errore di diritto e totale difetto di motivazione” (così il ricorso, pag. 6), per avere la Corte di merito ritenuto che la presente fattispecie fosse analoga a quella decisa da questa Corte di legittimità con sentenza n. 6853 del 1986;

che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte nei confronti dell’impugnata sentenza, e sono inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui le sentenze fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo della domanda equivalgono al rigetto della domanda stessa, con la conseguenza che, una volta passate in giudicato formale, precludono la riproposizione della domanda medesima in altro giudizio (Cass. n. 6853 del 1986, cui ha dato seguito Cass. n. 17413 del 2011);

che a diverse conclusioni non può indurre il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 5624 del 2009, secondo il quale l’art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all’ipotesi del pagamento ah origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi, non potendo codesto principio applicarsi ad una fattispecie in cui non vi sia stata alcuna giuridica caducazione del titolo in virtù del quale si è avuto lo spostamento patrimoniale;

che, avendo i giudici di merito accertato che la somma oggetto dell’odierna ripetizione d’indebito era stata corrisposta da parte ricorrente a titolo di contribuzione omessa su taluni dipendenti di cui non si era provato, nel pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che avevano ricevuto idonea copertura previdenziale nel loro paese d’origine, del tutto correttamente la domanda è stata ritenuta preclusa dal precedente giudicato;

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per compensi, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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