Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26595 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17537-2017 proposto da:

SITA SOCIETA’ PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA n. 53, presso lo studio dell’avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO MAROZZI;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA

18, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARAGLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA CASAREALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 873/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/05/2017 R.G.N. 1468/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 8 maggio 2017, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che D.P., già in servizio dal gennaio 1987 alle dipendenze della Spa Meridional Tours ed assunto il 1 febbraio dalla SITA Spa, “ha diritto al parametro retributivo 175… con decorrenza dal 1 febbraio 2003” spettante “ai conducenti di autobus con almeno 16 anni di guida effettiva”, con condanna di quest’ultima società al pagamento delle differenze retributive maturate ai sensi del CCNL 27.11.2000 degli autoferrotranvieri internavigatori;

2. la Corte ha argomentato che “il rapporto di lavoro dedotto nella presente controversia si caratterizza per l’inserimento di una clausola, specifica e chiara, avente come oggetto la conservazione dell’anzianità pregressa nel passaggio del lavoratore dalla Spa Meridional Tours alla SITA Spa” e che da essa emerge “sia la pattuita continuità del rapporto di lavoro, sia la valenza della complessiva e ininterrotta anzianità di servizio non solo per il calcolo dell’importo del futuro TFR, ma anche ai fini di ogni altro istituto giuridico ed economico” e, quindi, anche “il mantenimento quale presupposto di ogni possibile sviluppo della carriera e del trattamento stipendiale del D.”; la Corte ha dunque ritenuto che, nella specie, ricorresse “il requisito fattuale” previsto dalla contrattazione collettiva di settore che, a proposito delle “modalità di acquisizione di parametri retributivi”, riconosce che l’operatore di esercizio merita il parametro 175 “dopo 16 anni di guida effettiva” e “niente di più”; pertanto, “ribadita l’interpretazione delle clausole contrattuali regolatrici dell’assunzione del D. presso la soc. SITA nel senso della ricongiunzione dell’anzianità pregressa ad ogni fine di carriera e salariale” ed “acclarata la quasi sovrapponibilità delle mansioni di conducente/autista, in particolare, di autobus, previste sia nella contrattazione collettiva applicata dalla soc. Meridional Tours sino al 31.5.1992 sia in quella applicata dalla soc. SITA”, la Corte ne ha tratto il convincimento che “il D., impiegato in detto compito dal gennaio 1987, ha maturato dal febbraio 2003 l’anzianità di servizio di sedici anni di guida effettiva utile all’attribuzione del chiesto maggior parametro retributivo 175, anzichè 158”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso SITA Spa in liquidazione con due motivi cui ha resistito D.P. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente “nullità della sentenza o del procedimento per vizio di ultra o extrapetizione”;

con esso si lamenta che la Corte barese avrebbe affermato il diritto del D. in ragione della “evidente contiguità tra la declaratoria dell’operatore di esercizio secondo il CCNL degli Autoferrotranvieri e la figura professionale del conducente autobus, secondo il CCNL Trasporti, Autorimesse, Autonoleggio” e della “quasi sovrapponibilità delle mansioni di conducente/autista, in particolare, di autobus, previste sia nella contrattazione collettiva applicata dalla soc. Meridional Tours sino al 31.5.1992 sia in quella applicata dalla soc. SITA”, elementi questi estranei “alla causa petendi/petitum” e non oggetto di discussione tra le parti, anche perchè il “CCNL 10.6.1998 Trasporto, Autorimesse, Autonoleggio” non sarebbe mai stato depositato in giudizio;

2. il motivo è infondato;

la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. va dedotta nel ricorso per cassazione a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto possa determinare la nullità della sentenza in ragione dell’error in procedendo denunciato; in particolare il vizio di ultra ed extra petizione ricorre solo quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle domande e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta osservanza della legge, che il giudice deve conoscere e applicare (art. 113 c.p.c.);

circa le circostanze di fatto che possono essere poste a fondamento di una domanda o di una eccezione, affinchè la modifica o la sostituzione di tali fatti possa concretare la violazione dell’art. 112 c.p.c. è necessario che i medesimi abbiano natura costitutiva della fattispecie integrante la domanda o l’eccezione; di talchè introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, si alteri l’oggetto sostanziale dell’azione o dell’eccezione ed i termini della controversia (cfr., tra le altre, Cass. n. 10316 del 2002);

tanto non è accaduto nella fattispecie all’attenzione del Collegio, laddove il lavoratore ha posto a fondamento della sua azione la circostanza di aver condotto autobus anche alle dipendenze della Spa Meridional Tours sin dal 1987 e la Corte distrettuale ha valorizzato tale circostanza in relazione all’interpretazione del contratto individuale di assunzione del D., traendone il convincimento che la volontà delle parti fosse espressa e chiara nel senso che quell’attività lavorativa svolta alle dipendenze del precedente datore di lavoro dovesse valere “anche ai fini di ogni altro istituto giuridico ed economico” e, quindi, “quale presupposto di ogni possibile sviluppo della carriera e del trattamento stipendiale”, tra cui anche il conseguimento del parametro retributivo 175; apprezzamento della volontà negoziale operato dalla Corte di Appello che non risulta in alcun modo adeguatamente censurato nel corpo del motivo;

nessun bene della vita diverso da quello domandato è stato, dunque, attribuito, nè tanto meno si sono delibate questioni estranee all’oggetto del giudizio che alterassero la natura sostanziale dell’azione o i termini effettivi della controversia, avendo il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, apprezzato circostanze fattuali nell’ambito dell’interpretazione della domanda e dei suoi confini che pure al medesimo giudice di merito compete (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005);

3. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme del contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri del 27.11.2000 ed in particolare dell’art. 2, lett. a), n. 1 e n. 11, lett. b) e c) modalità di attribuzione di parametri retributivi, capo C.1/1 e capo C.2/1 determinazione del periodo di guida effettiva”;

la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur avendo dato atto che il D. dal 1987 al maggio 1992 non aveva svolto le mansioni di conducente di linea quali previste dal CCNL Autoferrotranvieri, bensì quelle di conducente di autonoleggio presso altra società che applicava diverso contratto collettivo, avrebbe erroneamente interpretato la disciplina collettiva;

4. il motivo non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono;

questa Corte ha avuto più volte occasione di occuparsi dell’interpretazione di clausole di accordi collettivi degli autoferrotranvieri del medesimo tenore di quella in esame, clausole che riconoscevano un superiore inquadramento al compimento di “sedici anni di guida effettiva”;

in tali occasioni, nei limiti di un sindacato antecedente alla sostituzione dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 e quindi limitato – nell’interpretazione dei contratti collettivi – all’osservanza delle regole legali di ermeneutica contrattuale ed alla rispondenza della motivazione che la sorregge ai canoni di sufficienza, logicità e non contraddittorietà, è stata avallata una esegesi dei giudici del merito nel senso che detta “previsione, in quanto ricollegata a una minuziosa disciplina di dettaglio relativa alle modalità di calcolo di tale periodo, contenuta in apposita tabella allegata, non può essere riferita ad altro che allo svolgimento della prestazione presso il medesimo datore, per impossibilità obiettiva della sua applicazione ad altra impresa datrice di lavoro” (Cass. n. 2899 del 2007);

in particolare Cass. n. 1302 e 1574 del 2006, premesso “che nel rapporto di lavoro di diritto privato la carriera professionale si svolge soltanto nell’ambito del singolo rapporto di lavoro” e che “l’art. 2103 c.c. non prevede tutela di professionalità pregresse, la qualifica di partenza è quella di assunzione, la tutela accordata della norma opera nel singolo rapporto”, hanno considerato che “il diritto ad una determinata qualifica opera soltanto nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro, non è uno status soggettivo del lavoratore”;

tuttavia proprio le citate pronunce del 2006 hanno cura di precisare che “è possibile che nell’accordo individuale o collettivo si dia rilievo a pregresse professionalità” e che “l’eccezionalità del riconoscimento comporta in sede di interpretazione dei predetti accordi che il richiamo a fatti avvenuti prima della costituzione del rapporto sia espressa”;

è quanto accaduto nella specie laddove la Corte di Appello non ha fatto derivare il riconoscimento del superiore parametro dalla diretta interpretazione della disciplina collettiva esaminata, bensì dalla valorizzazione dell’accordo individuale di assunzione del D. che è stato interpretato nel senso di attribuire alla “pattuita continuità del rapporto di lavoro… la valenza della complessiva e ininterrotta anzianità di servizio… anche ai fini di ogni altro istituto giuridico ed economico” e, quindi, anche “il mantenimento quale presupposto di ogni possibile sviluppo della carriera e del trattamento stipendiale”; la “ricongiunzione dell’anzianità pregressa a ogni fine di carriera e salariale” – per la Corte del merito – ha attribuito rilievo ad una pregressa “guida effettiva”, onde il riconoscimento del superiore parametro è frutto di una volontà negoziale individuale così interpretata dal giudice cui compete e che non risulta in alcun modo censurata, sicchè la doglianza come formulata non coglie l’effettiva ragione della decisione e non è idonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata;

5. conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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