Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26595 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4130/2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO LONOCE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO CANALINI, che lo rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato GIANNI FRATICELLI, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1180/2014 del TRIBUNALE di ANCONA, emessa

l’1/07/2014 e depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato si controverte sul termine per proporre opposizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e che è stata rimessa alle SS.UU. la questione della distinzione tra tale opposizione e quella ex art. 615 c.p.c..

PQM

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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