Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26595 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.21/12/2016), n. 26595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4130/2015 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO LONOCE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. COLLAZIA 2-F, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICO CANALINI, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato GIANNI FRATICELLI, giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA CENTRO S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1180/2014 del TRIBUNALE di ANCONA, emessa
l’1/07/2014 e depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato si controverte sul termine per proporre opposizione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e che è stata rimessa alle SS.UU. la questione della distinzione tra tale opposizione e quella ex art. 615 c.p.c..
PQM
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016