Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26593 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25638/2007 proposto da:

G.G., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 4, (STUDIO LEGALE ASSOCIATO CLIFFORD CHANCE), presso lo

studio dell’avvocato CARPAGNANO ROSA IDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARPAGNANO Domenico Savio, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS Nicola, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/04/200 r.g.n. 1821/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/4 – 27/4/07 la Corte d’Appello di Bari – sezione lavoro rigettò l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Trani, con la quale le era stata respinta la domanda formulata nei confronti della s.p.a.

Poste Italiane per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 27/6/2000 in relazione al periodo 1/7/00 – 30/9/00, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.94, per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie e, per l’effetto, confermò la sentenza gravata, compensando tra le parti le spese del grado.

La Corte territoriale pervenne a tale decisione dopo aver escluso che il contratto potesse essersi risolto per mutuo consenso, come erroneamente affermato dal primo giudice, e dopo aver rilevato che la domanda era, comunque, infondata, atteso che la disposizione di cui all’art. 8 del ccnl del 1994 si interpretava nel senso che, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, era sufficiente che l’assunzione avvenisse nel periodo (giugno – settembre) in cui, di norma, i dipendenti fruivano delle ferie.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la G., la quale affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3, dell’art. 8 del ccnl per i dipendenti della s.p.a.

Poste italiane (art. 360 c.p.c., n. 3) e dell’art. 1362 c.c., e segg., ponendo il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se la norma di cui all’art. 8, 2 comma, del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti delle Poste italiane – secondo cui, in attesa di quanto specificamente previsto dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, punto 1), l’Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine…, nei seguenti casi: – necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre – abbia introdotto una fattispecie “acausale” di contratto a termine, esonerando la società datrice di lavoro da qualsivoglia onere probatorio (essendo sufficiente che l’assunzione avvenga nel predetto periodo) e, in caso negativo se, quantomeno nel processo, la s.p.a. Poste Italiane sia tenuta a provare: – l’effettiva fruizione di ferie da parte del personale a tempo indeterminato; che, per effetto delle ferie, si sia venuta a creare, presso la sede di assegnazione del lavoratore assunto a termine, uno stato di necessità, tale da compromettere l’espletamento del servizio; che il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato non sia stato superiore a quello dei dipendenti assunti per ferie; con quale causale siano stati avviati al lavoro tutti i lavoratori a termine assunti contestualmente alla ricorrente;

il nominativo o i nominativi di chi la ricorrente abbia eventualmente sostituito”.

Il motivo è infondato.

Invero, questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933; conf. anche Cass. sez. lav. n. 18293 del 30/8/2007), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convenuto con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre, altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine, è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2.500,00 per onorario, Euro 40,00 per esborsi, I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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