Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26591 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16692/2015 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENIAMINO

DE RITIS 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI LISA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO IACONE, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIETRO CHICHIARELLI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 10/12/2014 e depositata il 05/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Domenico Di Lisa (delega Avvocato Alfredo Iacone),

per il ricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– T.E. convenne in giudizio D.N. e D.B., chiedendo l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di un fondo agricolo;

– nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Avezzano rigettò la domanda, ma, sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di L’Aquila accolse la domanda del T.;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.N. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso T.E.;

Atteso che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto (il 23.6.2015) oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c., essendo applicabile tale più breve termine introdotto dalla L. n. 69 del 2009, trattandosi di causa iniziata dopo il 4.7.2009 (atto di citazione introduttivo del 30.12.2009);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– entrambe le parti hanno depositato memoria;

– il Collegio, avuto riguardo alla memoria depositata dalla parte ricorrente e a seguito di una verifica degli atti, ritiene che il ricorso per cassazione è stato proposto tempestivamente in data 23.6.2015, in quanto la sentenza di appello è stata pubblicata il 5.1.2016 e il termine di impugnazione di sei mesi andava a scadenza il 5.7.2015;

– la causa va pertanto rimessa all’udienza pubblica della Seconda Sezione Civile.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rimette la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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