Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26590 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3956/2016 R.G. proposto da:

E.R., c.f. (OMISSIS), S.A. c.f. (OMISSIS),

S.S. c.f. (OMISSIS), (tutti quali eredi di

S.G.), elettivamente domiciliati in Napoli, al corso A. Lucci, n.

137, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Riccardi che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Clementina Di Rosa li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– controricorrente –

avverso il decreto dei 27.4/17.6.2015 della corte d’appello di Roma,

assunto nel procedimento iscritto al nn. 59.469/2010;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21

ottobre 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania depositato il 22.1.1992 – unitamente al quale era depositata istanza di fissazione di udienza – S.G. instava per la declaratoria del silenzio serbato dal comune di Napoli in ordine alla corresponsione di adeguamenti ed arretrati stipendiali.

Con sentenza n. 21977 del 28.10.2010 l’adito t.a.r. definiva la lite.

Con ricorso alla corte d’appello di Roma depositato in data 5.10.2010 S.G. si doleva per l’irragionevole durata del summenzionato giudizio.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto dei 27.4/17.6.2015 la corte d’appello di Roma dichiarava improponibile la domanda e compensava le spese.

Dava atto la corte che il giudizio – presupposto – era pendente alla data del 16.9.2010, giorno a decorrere dal quale era divenuto operativo il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, siccome modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4, cosicchè ai fini della proponibilità dell’istanza di equa riparazione, pur con riferimento al periodo pregresso, era indispensabile che nel giudizio “presupposto” fosse stata presentata l’istanza di prelievo.

Indi evidenziava che dalla documentazione acquisita risultava che esclusivamente il ricorrente E.E. aveva depositato l’istanza di prelievo in data 4.12.2008.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di quattro motivi E.R., S.A. e S., tutti quali eredi di S.G.; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, comma 2, L. n. 69 del 2009, art. 44, R.D. n. 642 del 1907, art. 51, dell’art. 8 dell’allegato 2, “norme di attuazione, del D.Lgs. n. 104 del 2010, L. n. 89 del 2001, art. 2, L. n. 133 del 2008, dell’art. 22 del codice del processo amministrativo, dell’art. 125 c.p.c..

Deducono che nell’ambito del giudizio presupposto – l’istanza di prelievo depositata in data 9.1.2009, ancorchè sottoscritta dal ricorrente E.E., recava comunque la firma del difensore di essi ricorrenti, cosicchè, contrariamente all’assunto della corte di merito, doveva reputarsi valida ed efficace ed idonea al raggiungimento dello scopo.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che alla stregua della documentazione prodotta la corte territoriale “avrebbe dovuto concludere che nella specie alcuna istanza di prelievo era necessaria e che la lungaggine processuale era imputabile solo ed esclusivamente all’organo giudicante” (così ricorso, pag. 18).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’allegato 4 del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che alla luce della giurisprudenza comunitaria l’istanza di prelievo deve essere considerata irrilevante nel processo amministrativo, sicchè la sua mancata presentazione non può far ricadere sul ricorrente la responsabilità per l’irragionevole durata del giudizio.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deduce che al cospetto di un giudizio protrattosi per diciotto anni sussiste in ogni caso la violazione delle garanzie di cui ai summenzionati articoli.

I motivi sono comunque strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina congiunta.

In ogni caso sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Si rappresenta che nel caso di specie il giudizio “presupposto – era pendente alla data del 16.9.2010 – dì a decorrere dal quale è divenuto operativo del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, siccome modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4 – atteso che la sentenza che lo ha definito, è sopraggiunta in data 28.10.2010.

Conseguentemente la presentazione nel giudizio presupposto” dell’istanza di prelievo senza dubbio condizionava e condiziona l’utile proposizione della domanda di equa riparazione sia con riferimento al periodo decorso successivamente sia con riferimento al periodo decorso antecedentemente alla presentazione della medesima istanza di prelievo (cfr. Cass. 15.2.2013, n. 3740, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4 nei giudizi pendenti alla data del 16.9.2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima).

Su tale scorta si rileva che nella fattispecie è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenore del quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, la proponibilità della relativa domanda avanti alla corte d’appello esige che nel giudizio – presupposto”, in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, sia stata presentata l’istanza di prelievo, ai sensi del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 (convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133) e secondo le modalità del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; ed a tenore del quale tale esigenza è soddisfatta, ancorchè tale atto e l’eventuale istanza di fissazione d’udienza ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, comma 2, siano privi della sottoscrizione personale della parte; invero, a tal ultimo riguardo, manca una specifica deroga al principio generale, applicabile al caso di specie, per il quale gli atti processuali di parte sono posti in essere direttamente dal difensore costituito con rituale procura; e ciò quantunque la norma da ultimo citata preveda che la predetta istanza debba essere sottoscritta dalla parte personalmente, pena l’improcedibilità di quel giudizio, in quanto la violazione della norma in parola non può determinare anche effetti procedurali negativi sul diverso giudizio di equa riparazione promosso dalla parte avanti alla corte d’appello, cui non spetta stabilire se il giudizio presupposto, tuttora pendente avanti al giudice amministrativo, debba essere dichiarato improcedibile (cfr. Cass. (ord.) 21.12.2010, n. 25832; la predetta ordinanza è richiamata e ribadita in motivazione da Cass. 21.1.2013, n. 1360 (non massimata), a sua volta richiamata dai ricorrenti a pag. 15 del ricorso).

Non è irrilevante, nel caso de quo, rimarcare altresì che questa Corte spiega che, in tema di irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo rende proponibile la domanda di equa riparazione, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54 (convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133), anche se presentata dalla controparte di chi agisce per l’indennizzo (cfr. Cass. 19.10.2015, n. 21140).

In accoglimento del ricorso il decreto 27.4/17.6.2015 della corte d’appello di Roma va, in parte qua agitur, cassato con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 25832 del 21.12.2010 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa, in parte qua agitur, il decreto 27.4/17.6.2015 della corte d’appello di Roma; rinvia alla stessa corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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