Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26590 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32210-2018 proposto da:

M.C., RICORSO NON DEPOSITATO AL 16/11/2018;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca aveva depositato controricorso avverso il ricorso loro notificato con cui M.C. aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 271/2018. Il ricorso relativo all’impugnazione non era depositato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso” (Cass.n. 26529/17). Il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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