Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26589 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. I, 30/09/2021, (ud. 18/06/2021, dep. 30/09/2021), n.26589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29502/2016 proposto da:

ATO Messina 3P S.p.a., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele

Gianturco, 6 presso lo studio dell’Avvocato Francesco Mollica, e

rappresentata e difesa dall’Avvocato Marcello Scurria, che la

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E. elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitumno, 2

presso lo studio dell’Avvocato Stefano Gregorio, e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Placido Parisi, per procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, n. 241/2016,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/06/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. ATO Messina 3 S.p.A., in liquidazione, ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Messina ha determinato in favore di T.E., ed a carico della prima, ente espropriante, l’ammontare della giusta indennità di esproprio in Euro 216.660,00 oltre interessi dal decreto di esproprio al soddisfo, in relazione ad un’operazione relativa all’occupazione di mq 3.611 di terreno, sito in (OMISSIS), e censito al foglio (OMISSIS) raggiunte dal decreto di esproprio notificato al proprietario il 29 agosto 2007 dall’ATO Me 3 per la realizzazione di un Centro raccolta rifiuti.

2. Resiste con controricorso T.E. che propone altresì ricorso incidentale affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’articolato motivo la ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla natura del vincolo d’esproprio (errata qualificazione del vincolo) e all’effettivo valore dei terreni espropriati”.

Il consulente tecnico di ufficio nominato dalla Corte di merito aveva ritenuto esistente sul fondo espropriato un vincolo conformativo in luogo di quello “espropriativo-localizzativo”, qualificazione che aveva inciso sull’applicazione del metodo sintetico-comparativo utilizzato per la quantificazione dell’indennità di esproprio.

Il terreno espropriato ricadeva in zona F2 del PRG vigente, comprensiva di “aree destinate a parco pubblico attrezzato urbano e territoriale, in cui è esclusa qualsiasi edificazione, salvo padiglioni per biblioteca, musica, locali per servizi igienici, bar-ristori, cabine elettriche ed idriche, rispostigli e depositi…alloggi per custodi, con annesso deposito per attrezzi e macchine di servizio”.

Il consulente d’ufficio aveva invece interpretato la disciplina urbanistica in modo errato attribuendo alla zona in cui erano ricompresi i terreni espropriati una non meglio specificata “vocazione impressa dallo strumento urbanistico” ed aveva ritenuto che il vincolo posto dal PRG non avrebbe escluso in ogni caso l’edificazione sia pure vincolata per iniziative non prerogativa dell’ente pubblico.

Le disposizioni del PRG nel prevedere le destinazioni d’uso della zona F2 imponevano il vincolo di inedificabilità assoluta per il soddisfacimento di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale tale dovendo intendersi “un parco pubblico attrezzato urbano e territoriale” definito dal punto 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 4 e previsto dall’art. 55 delle NTA del PRG.

L’unica attività ammessa nell’area espropriata era quindi quella agricola con le eccezioni per realizzare le attrezzature ammesse. L’attribuzione al terreno di una sia pure limitata edificabilità operata dalla Corte di merito in adesione alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio aveva attribuito ai terreni un valore sproporzionato, richiamando stime riferite a terreni con analogie ricadenti: in zona F1h (attrezzature sportive di interesse urbano anche a carattere spettacolare), ammesso ad intervento dei privati; in zona Sp-c (spazi pubblici attrezzati a parco per gioco e lo sport).

2. Il motivo si presta ad una lettura di inammissibilità per una pluralità di profili.

La censura proposta dopo avere richiamato il vizio di motivazione come definito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 vigente, manca poi di individuare il fatto omesso che per giurisprudenza costante di questa Corte deve intendersi come accadimento storico-naturalistico la cui omessa valutazione abbia rilievo nella decisione adottata.

Quanto piuttosto deduce la ricorrente è infatti una diversa lettura dei fatti di lite nel loro raccordarsi con le disposizioni normative sostanziali dirette a definire il valore del bene in ragione del criterio dell’edificabilità legale.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; vd. Cass. 18/10/2018, n. 26305).

Resta così fuori da ogni corretta critica la pure dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione ormai non più rientrante nei contenuti tipici del dedotto vizio e meglio da intendersi affidata a contestazioni sulle argomentazioni svolte.

I termini oggettivi che si denunciano come “mancanti” nel ragionamento svolto dalla Corte di appello (errata qualificazione del vincolo ed effettivo valore dei beni), valgono, infatti, a sostenere le ragioni della decisione per valutazioni che presenti nell’impugnata decisione ne hanno determinato gli esiti senza disvelare alcuna omissione, tanto più in fatto definita.

La regola di giudizio sottesa alla sentenza impugnata e di cui la Corte peloritana ha fatto corretta applicazione resta contenuta nel principio, costante nelle affermazioni di questa Corte e per il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell’area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l’atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell’area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all’espropriazione e da esso deve prdsc;ndersi nella stima dell’area (Cass. 09/01/2020, n. 207; Cass. 03/03/2021, n. 5803).

Tanto è destinato a valere per l’ipotesi di specie in cui la ricomprensione dei terreni ablati nella zona F1 (servizi ed attrezzature parco pubblico) del PRG comporta la corretta qualificazione del vincolo in termini conformativi e la corretta stima operata con metodo sintetico-comparativo, con puntuale individuazione dei beni omogenei di raffronto per i correlati atti negoziali.

2. Con il ricorso incidentale, a mezzo di due motivi, T.E. fa valere la violazione delle norme sulle spese di lite (artt. 91 e 92 c.p.c.) in cui era incorsa la Corte di merito nel non porre a carico dell’espropriante gli oneri delle due disposte consulenze di ufficio e, ancora, in ragione del quantum liquidato nell’impugnata sentenza in violazione delle previsioni di tabella di cui al D.M. n. 55 del 2014.

I motivi sono inammissibili perché generici.

2.1. La Corte d’Appello ha condannato l’espropriante, parte convenuta, al pagamento delle spese di lite nell’osservanza del principio della soccombenza.

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. 04/08/2017, n. 19613).

2.2. Quanto poi alla disciplina delle spese delle disposte cc.tt.uu. vale ancora il principio per il quale, la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l’esclusione del rimborso (Cass. 10/06/2020, n. 11068).

L’evidenza con cui la Corte di appello ha posto a carico delle parti “le somme relative alle consulenze tecniche” va intesa per l’appunto come esercizio di quel potere, con onere definitivo a carico di ciascuna parte che le aveva anticipate.

3. I ricorsi, principale ed incidentale, vanno, in via conclusiva, rigettati con compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi, principale ed incidentale, proposti da ATO Messina 3 S.p.A. in liquidazione, e T.E. e compensa tra le parti le spese per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 18 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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