Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26589 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22726-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANE TIZIANA;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRASCONA’LORELLA, FABBI RAFFAELLA;

– controricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE,

VITA SCIPLINO ESTER ADA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 268/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

La corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con la sentenza n. 268/2018, per quel che in questa sede rileva, aveva rigettato l’appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la decisione con la quale il tribunale di Sassari aveva ritenuto prescritto il credito relativo alle sottese cartelle di pagamento notificate a C.S. in data 11.7.1998 e 22.1.2008.

La corte territoriale aveva ritenuto che, stante la avvenuta notifica delle suddette cartelle, il termine di prescrizione del credito ad esse relativo fosse quinquennale.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate Riscossione proponeva ricorso affidato a 1 motivo. L’Inail depositava controricorso rimettendosi alle decisioni della Corte adita.

C.S. ed Inps rimanevano intimati.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) con unico motivo denuncia la violazione dell’art. 2946 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49,D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Parte ricorrente denuncia applicazione del termine quinquennale anche invocando un mutamento di orientamento rispetto alle statuizione di questa Corte a SSUU n. 23397/16.

Questa Corte ha chiarito che ” Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative” Al principio ulteriormente confermato anche da Cass. n. 11800/2018; 31817/2018, deve quindi darsi continuità, non ravvisandosi nuove ragioni rispetto a quelle già esaminate dalle Sezioni Unite, tali da determinare mutamento dell’orientamento.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di ricorso vertente su questioni sulle quali esiste un orientamento consolidato della Corte rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi (Cass.n. 7155/2017; conf. Cass.n. 4366/2018). Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del controricorrente Inali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Inps e della C..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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