Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26588 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/11/2020), n.26588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26074-2016 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N.

2, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

60, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISTOLESE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3928/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2016 R.G.N. 2896/2014.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 9 settembre 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva condannato G.M. al pagamento in favore di C.R. di Euro 22.584,49, a titolo di differenze retributive, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal gennaio 1995 al dicembre 2010;

2. la Corte territoriale, sulla scorta del materiale probatorio acquisito in causa, ha condiviso la decisione di prime cure “essendo emersa la prova”: di uno stabile e continuativo inserimento del ricorrente nell’organizzazione dello studio del G.; dell’assoggettamento alle direttive di lavoro del resistente; della eterorganizzazione della sua prestazione lavorativa, con assoggettamento ad orario di lavoro predeterminato; della percezione di un compenso fisso e mensile;

ha altresì ritenuto “infondato… anche il gravame circa la quantificazione dei crediti: si concorda con il rilievo del Tribunale secondo il quale, nel giudizio di primo grado, a fronte di conteggi analitici allegati al ricorso, il resistente si era limitato a contestarne l’eccessività ed a rilevare l’incongruità di un conteggio differenziale tra retribuzioni dovute al lordo e retribuzioni corrisposte al netto”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.M. con sei motivi, cui ha resistito il C. con controricorso; il ricorrente ha altresì comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 lamentando che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello riguardanti “l’insufficienza dell’istruttoria espletata in primo grado e il conseguente raggiungimento della prova” nonchè “l’indeterminatezza del quantum debeatur e la necessità della richiesta CTU”;

la censura è priva di pregio;

premesso che il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; v. poi Cass. n. 321 del 2016; conf. Cass. n. 25154 del 2018), non è comunque configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (ex plurimis, Cass. n. 7404 del 2014) e, nella specie, la Corte romana ha esplicitamente argomentato sulle prove raccolte e sulla quantificazione dei crediti, per cui ha implicitamente, quanto inequivocabilmente, disatteso i motivi di gravame;

2. con il secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., unitamente all’art. 132 c.p.c., n. 4, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 perchè la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello in cui si deduceva che in “un’ipotesi di soccombenza reciproca… le spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. dovevano essere per legge oggetto di compensazione”;

analogamente al primo, anche questo mezzo di impugnazione non può trovare accoglimento in quanto la sentenza di appello, integralmente confermando la pronuncia di primo grado anche relativamente alle spese liquidate, ha per implicito pronunciato sul gravame concernente le spese, a ragione ritenendo infondato l’assunto di parte appellante secondo cui la compensazione delle spese, in caso di accoglimento parziale della domanda, sia dovuto per legge e non sia piuttosto esercizio di un potere discrezionale del giudicante;

3. con il terzo motivo si denuncia sempre violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., unitamente all’art. 132 c.p.c., n. 4, e vizio di motivazione, oltre che di una serie di norme processuali e dell’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 perchè la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla “richiesta di CTU in appello” e, comunque, non l’avrebbe ammessa, senza neanche motivare;

il motivo non è accoglibile perchè la Corte territoriale si è esplicitamente espressa sulla quantificazione dei crediti, evidentemente ritenendo non necessaria la consulenza tecnica d’ufficio che, come noto, è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere – come nella specie – implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 9461 del 2010; Cass. n. 25253 del 2019);

4. il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per omesso esame di documenti e fatti decisivi “in relazione alla norma di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”;

il quinto motivo denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;

il sesto “violazione e falsa applicazione delle norme ex art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.”;

5. tali motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto affetti dai medesimi profili di inammissibilità;

gli stessi, sia laddove invocano esplicitamente l’omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, anche nella formulazione non più in vigore (quinto motivo), sia quando deducono solo formalmente violazione e falsa applicazione di norme, nella sostanza contestando l’apprezzamento nella ricostruzione della vicenda storica operata dai giudici del merito, trascurano di considerare che, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere denunciato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), il vizio riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014);

il travalicamento nel giudizio di fatto risulta poi palese nell’inappropriato richiamo sia all’art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie ove parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito sulle prove, opponendo una diversa valutazione;

per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017);

6. conclusivamente il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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