Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26586 del 18/10/2019
Cassazione civile sez. III, 18/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 18/10/2019), n.26586
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCURTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19635/2018 R.G. proposto da:
Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lisa Margherita Armenio
e Andrea De Vincentis, domiciliata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,
comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Edil Sette Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Terzi,
Federica Terzi e Alessio Petretti presso lo studio di quest’ultimo,
con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a;
– controricorrente –
contro
D.L.A. e C.G.V., nella qualità di
soci della (OMISSIS) s.r.l., cancellata dal registro delle imprese;
Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore
M.P.;
R.S.;
R.F.;
F.G. in proprio e quale socia della Cà di Mocco s.a.s.
di F. G. e C., cancellata dal registro delle imprese;
F.L. quale socia della Cà di Mocco s.a.s. di F. G.
e C., cancellata dal registro delle imprese;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1929 della Corte d’appello di Milano
depositata il 17 aprile 2018.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr.
Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi
dell’art. 380-bis-1 c.p.c..
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La Edilsette Costruzioni s.r.l. otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti della Assicurazioni Generali s.p.a. per il pagamento di Euro 752.000,00, in forza di polizza fideiussoria con cui l’ingiunta si era costituita garante di altra società del gruppo, la (OMISSIS) s.r.l., in relazione all’obbligo da questa assunto di consegnare entro un certo termine una serie di immobili che aveva promesso in vendita.
La compagnia assicuratrice proponeva opposizione e chiedeva di essere manlevata dai coobbligati Cà di Mocco di F.G. s.a.s., F.G. personalmente, R.S. e R.F..
Il Tribunale respingeva l’opposizione e le domande di manleva.
La Assicurazioni Generali s.p.a. impugnava la decisione, deducendo, fra l’altro, che R.E. aveva sottoscritto la polizza fideiussoria in carenza del potere rappresentativo della (OMISSIS) s.r.l. Gli appellati Cà di Mocco s.a.s., F.G. e R.F. resistevano, proponendo altresì appello incidentale (quanto alle spese processuali) ed appello incidentale condizionato (quanto alla nullità dei contratti preliminari di compravendita e del contratto di assicurazione). Restavano contumaci la (OMISSIS) s.r.l., nel frattempo dichiarata fallita, il Curatore del relativo fallimento e R.S..
La Corte d’appello di Milano accoglieva l’eccezione di inefficacia della polizza assicurativa, perchè sottoscritta da rappresentante senza potere, e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La Edilsette Costruzioni s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la sola Generali Italia s.p.a. (nuova denominazione nel frattempo assunta dalla società assicurativa).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8152/2014, accoglieva il ricorso della Edilsette Costruzioni s.r.l. e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, affermando il principio secondo cui l’inefficacia degli atti compiuti dal rappresentante senza poteri è rilevabile solo su eccezione del soggetto rappresentato e non anche d’ufficio, potendo il rappresentato anche decidere di ratificare l’atto così mantenendone in vita gli effetti.
In sede di rinvio, la Generali Italia s.p.a. riproponeva l’exceptio doli generalis e, in via subordinata, la domanda di manleva nei confronti dei coobbligati della (OMISSIS) s.r.l..
La Edilsette Costruzioni s.r.l., costituitasi, chiedeva il rigetto dell’appello. Si costituivano pure F.G. e F.L., in proprio e quali soci della società cancellata Cà di Mocco di F.G. e C. s.a.s., e R.F., che riformulavano l’eccezione di nullità dei preliminari di vendita e della polizza fideiussoria. Restavano contumaci la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e R.S..
La Corte d’appello di Milano, all’esito del giudizio di rinvio, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannava la Generali Italia s.p.a. al pagamento, in favore della Edilsette Costruzioni s.r.l., delle spese di tutti i gradi di giudizio; accoglieva la domanda di manleva proposta dalla Generali Italia s.p.a., nonchè quella di F.G., R.F. e F.L. nei confronti della Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l..
La Generali Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Ha resistito con controricorso la Edilsette Costruzioni s.r.l..
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Le parti costituite hanno depositato memorie difensive.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Edilsette Costruzioni s.r.l. ha posto, in via preliminare, un problema relativo alla sottoscrizione del ricorso da parte dell’avv. De Vincentis, l’unico dei due difensori della società ricorrente ad essere patrocinante in cassazione. Sostiene, in particolare, che sia la sottoscrizione dell’avv. De Vincentis apposta in calce sia al ricorso per cassazione, sia quella in calce alla procura speciale per autentica della sottoscrizione del legale rappresentante della Generali Italia s.p.a., potrebbero essere in realtà riferite all’Avv. Armenio. Poichè quest’ultima non è iscritta nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, il ricorso per cassazione sarebbe nullo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza d’appello. Ha formulato riserva di proporre querela di falso.
La Generali Italia s.p.a. ha controdedotto, con memorie difensive, che il difetto di sottoscrizione della copia notificata al convenuto non comporterebbe la nullità dell’atto, poichè comunque chiaramente riferibile, dal contesto dell’atto stesso, al suo autore effettivo.
La questione risulta meritevole di trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019