Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26585 del 28/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26585 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: RORDORF RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 2997-2013 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI con ordinanza n. 272/2013 (r.g. n. 3593/12)
2013

depositata 1’11/01/2013 nella causa tra:

585

COIM S.R.L.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI VICO EQUENSE, MINISTERO DEL

Data pubblicazione: 28/11/2013

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
– resistenti non costituitisi in questa fase

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/11/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice
ordinario.

Generale dott. Sergio DEL CORE, il quale chiede alla

Premesso, in fatto, che:
nel maggio 2008 la CO.IM s.r.l. citò in giudizio la Regione Campania
dinanzi al Tribunale di Napoli per far dichiarare illegittime le attività con
le quali detto ente pubblico aveva inteso manifestare la propria potestà
dominicale su un immobile, sito in Vico Equense, di cui la società
attrice rivendicava la proprietà in forza di acquisto fattone alcuni anni
prima da un altro privato, ma che la Regione Campania aveva

provveduto a far accatastare a proprio nome;
essendosi la convenuta difesa sostenendo di aver acquisito la proprietà
del suddetto immobile per usucapione, la società attrice precisò
ulteriormente la propria domanda qualificandola come rivendica del
bene, a norma dell’art. 948 c.c.;
il tribunale, con sentenza del 22 marzo 2012, declinò tuttavia la propria
giurisdizione, ritenendo trattarsi di controversia volta all’annullamento
di atti amministrativi posti in essere dall’ente pubblico convenuto;
la causa è stata allora riassunta dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale della Campania, il quale, con ordinanza depositata 111
gennaio 2013, valutando che la causa abbia ad oggetto una
controversia sulla titolarità del diritto dominicale ed appartenga perciò
alla giurisdizione ordinaria, ha sospeso il giudizio dinanzi a sé ed ha
sollevato conflitto di giurisdizione;
il Procuratore generale ha concluso anch’egli in favore della
giurisdizione del giudice ordinario;
nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede.

Considerato, in diritto, che
le conclusioni cui è pervenuto il Procuratore generale sono pienamente
da condividere;
il petitum sostanziale della controversia di cui si tratta appare infatti
essere quello tipico di un’azione di rivendica della proprietà, come tale
rientrante nella giurisdizione ordinaria;
né la circostanza che l’ente pubblico ha richiesto al competente ufficio
una variazione catastale implicante la sua potestà dominicale
sull’immobile in contesa, né l’inserimento di detto immobile nell’elenco
dei beni che l’ente dichiara esser soggetti a dismissione comporta che
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si sia qui in presenza dell’esercizio di un potere autoritativo, né
discrezionale, dell’amministrazione;
ciò su cui il giudice è chiamato a decidere è unicamente se l’immobile
in questione appartenga alla società che ne ha rivendicato la proprietà,
adducendo di averlo acquistato da terzi, ovvero alla Regione Campania,
che pretende di averlo usucapito, di talché l’eventuale disapplicazione
di atti amministrativi asseritamente illegittimi dipende unicamente da

giurisdizione ordinaria.

P.q.m.
La Corte dichiara che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e per
l’effetto cassa la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli il 22
marzo 2012.
Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2013.

tale accertamento, che incontestabilmente rientra nell’alveo della

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