Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26585 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15867/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la

DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato D’APA Stefano giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI Pasquale, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOIOCCHI Luigi

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

3/12/09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Ursino Anna Maria (delega avvocato Stefano D’Apa)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per

l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 7 a-prile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato l’11 giugno 2010, Poste Italiane s.p.a.

chiede, con due motivi, relativi alla violazione degli artt. 52 e 53 del C.C.N.L. 11 luglio 2003 e al vizio di motivazione, la cassazione della sentenza depositata il 16 dicembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Brescia ha annullato la sentenza di primo grado che aveva ridotto (come non consentito alla stregua della giurisprudenza di questa Corte) da quattro a due giorni di sospensione la sanzione disciplinare inflitta ad A.E., responsabile dell’ufficio postale di (OMISSIS) per avere chiuso l’ufficio con quaranta minuti di anticipo, senza timbrare l’uscita, lasciando all’interno le chiavi della cassaforte inserite nella relativa toppa, non essersi presentato a colloquio cui era stato convocato dal direttore della filiale di (OMISSIS) ed avere nello stessa giornata interrotto bruscamente una telefonata col segretario di filiale.

A.E. resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Premesso che anche nel regime successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006, le censure possibili quanto alla violazione delle norme del contratto collettivo, pur conoscibili direttamente da questa Corte, riguardano esclusivamente la violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale e il vizio di motivazione, si rileva che nel caso in esame non viene specificato quale di tali regole legali viene indicata come violata, inducendo una notevole confusione tra profili attinenti alla interpretazione delle norme ed aspetti concernenti valutazioni di fatto.

A ciò aggiungasi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 20075/10) la diretta conoscenza da parte di questa Corte del contratto collettivo nazionale di lavoro invocato a fondamento delle censure impone, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), la produzione in giudizio dell’intero testo del contratto medesimo, cosa che nel caso in esame non è stata indicata in ricorso (cfr., sull’argomento, le precisazioni di Cass. S.U. n. 7161/10).

In ogni caso, le deduzioni di violazione delle norme del contratto collettivo nazionale, nel caso in esame, sembrano riferirsi alla mancata considerazione di una parte delle norme invocate laddove la Corte territoriale ha valutato alla luce di esse le mancanze commesse dall’ A. (ritenute dai giudici meritevoli nel loro complesso della sanzione della sospensione, peraltro valutata come eccessiva nel numero dei giorni di essa).

Senonchè si rileva che trattasi dell’ipotesi di inosservanza dei doveri in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro, che all’evidenza nulla ha a che vedere con le mancanze contestate, e di quella di inosservanza di doveri da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio, viceversa esplicitamente presa in considerazione dalla Corte per rilevare la tenuità di tali conseguenze pregiudizievoli.

Per il resto, il ricorso investe la valutazione dei fatti in termini di gravità intrinseca, proponendone sostanzialmente una diversa da quella operata dai giudici di merito, altrettanto possibile, ma non più sottoponibile al giudizio di questa Corte di legittimità”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo pertanto infondato il ricorso, che va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA