Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26584 del 28/11/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 26584 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: RORDORF RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 24778-2012 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA GENOVA con sentenza n. 1346/2012 depositata il
2013

31/10/2012 nella causa tra:

584

GIUSEPPE VERONICO S.R.L.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA

Data pubblicazione: 28/11/2013

PROVINCIA DELLA SPEZIA;
– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/11/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;

Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte Suprema di Cassazione l’affermazione della
giurisdizione del giudice ordinario, con le pronunce
consequenziali.

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore

Premesso, in fatto, che:
l’Azienda Regionale per l’Edilizia della provincia di La Spezia (in
prosieguo ARTE) con decreto del 15 gennaio 2005 dichiarò la
decadenza della società Giuseppe Veronico s.r.l. (in prosieguo
Veronico) dall’aggiudicazione di un appalto conseguente a licitazione
privata;
la decadenza fu motivata dal fatto che il legale rappresentante della

testo del contratto proposto alla sua firma, si era rifiutato di
sottoscriverlo ed aveva manifestato la volontà di recedere dal rapporto;
la Veronico convenne l’ARTE in giudizio dinanzi al Tribunale di La
Spezia per far accertare l’invalidità dell’anzidetta declaratoria di
decadenza, ma quel tribunale, con sentenza resa pubblica il 22
novembre 2010, declinò la propria giurisdizione in favore del giudice
amministrativo, perché reputò che l’atto di cui si discuteva si collocasse
nella fase pubblicistica del procedimento amministrativo, antecedente
al momento in cui avrebbe dovuto aver luogo la stipulazione del
contratto, e che quindi la controversia non fosse riconducibile
all’esecuzione del contratto medesimo;
con ricorso notificato il 26 marzo 2012 la Veronico riassunse allora il
giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria;
detto tribunale, però, con sentenza depositata il 31 ottobre 2012, ha
anch’esso escluso la propria competenza giurisdizionale, avendo
ritenuto che non vi sia stato nel caso in esame alcun esercizio di potere
autoritativo da parte dell’amministrazione appaltante, la quale si era
limita a prendere atto del mancato perfezionamento del contratto,
conseguente al rifiuto di sottoscrizione ad opera dell’aggiudicataria che
aveva già in precedenza inteso sciogliersi dal vincolo contrattuale;
il medesimo tribunale amministrativo ha pertanto sollevato conflitto
negativo di giurisdizione;
nessuna difesa è stata svolta in questa sede dalle parti;
il Procuratore generale ha chiesto che sia affermata la giurisdizione del
giudice ordinario.

3

società aggiudicataria, lamentando difformità tra il bando di gara ed il

Considerato, in diritto, che:
le conclusioni alle quali è pervenuto il Procuratore generale, conformi a
quanto già opinato dal Tribunale amministrativo regionale nel
provvedimento con cui è stato sollevato il conflitto negativo di
giurisdizione, appaiono pienamente condivisibili;
nel caso in esame, infatti, non viene in questione l’esercizio di alcun
potere autoritativo da parte dell’amministrazione pubblica, la quale ha

precedenza bandito, ma sul presupposto che la stessa aggiudicataria
aveva già a propria volta manifestato la volontà di recedere dal
rapporto;
cessata, dunque, ogni effettiva contesa sulla stipulazione del contratto
conseguente, non più voluta né dalla stazione appaltante né dalla
società risultata aggiudicataria all’esito di licitazione privata, la
controversia è sorta e si è sviluppata avendo unicamente ad oggetto le
contrapposte pretese delle parti in ordine alla cauzione a suo tempo
prestata dall’anzidetta società;
essa dunque verte sull’esistenza del diritto dell’una parte a trattenere
la cauzione, o viceversa dell’altra a vedersela restituire, e si atteggia
quindi nei termini di una controversia su diritti soggettivi, la cui
affermazione o negazione prescinde completamente da qualsivoglia
profilo pubblicistico in cui possa esplicarsi un qualche potere di
supremazia dell’autorità amministrativa o un qualche esercizio di
discrezionalità da parte di quest’ultima;
da ciò consegue l’attribuzione della causa al giudice ordinario, non
sussistendo neppure i presupposti perché possa invocarsi la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

P.q.m.
La Corte dichiara che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e per
l’effetto cassa la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di La Spezia il
22 novembre 2010.
Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2013.

sì pronunciato la decadenza della società aggiudicataria dell’appalto, in

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