Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26584 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16425/2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS),

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di protezione internazionale e sussidiaria e di protezione umanitaria, presentato da M.L. nato in (OMISSIS) ((OMISSIS) nord del Paese).

Il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale in tutte le sue tre forme, ritenendo che dalle dichiarazioni del richiedente asilo, non ricorresse alcuna ipotesi considerata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e che il richiedente non rientrasse fra le categorie di soggetti vulnerabili ai sensi del Testo unico n. 286 del 1998, art. 19.

Riteneva che la vicenda narrata non aveva fatto emergere alcun profilo di persecuzione individuale attuata o minacciata.

Escludeva che dal racconto fornito dal richiedente si potesse desumere il temuto rischio di persecuzione individuale potendo al più configurarsi nei suoi confronti, da parte degli abitanti del villaggio, una mera avversità, la quale non gli aveva impedito nè la permanenza nel predetto villaggio nel periodo 2008/2011,successivo alla morte del padre con lo zio,nè il ritorno in esso dopo un biennio trascorso in Senegal e prima di partire per la Libia. Sottolineava alla luce della stessa narrazione della vicenda fornita dal ricorrente che il motivo dell’allontanamento era dovuto a dissidi insorti con lo zio in relazione al rifiuto di fargli proseguire gli studi e quindi per ragioni afferente alla sfera familiare e privata del medesimo.

Rilevava infine che il danno grave sarebbe stato prospettato da “agenti non statuali” ossia da abitanti del villaggio dell’etnia (OMISSIS) senza che nulla fosse stato allegato circa l’imprescindibile presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) dal richiedente che si era limitato a sostenere la mancata collaborazione/difesa da parte dello zio.

Ha aggiunto, per il tema della protezione sussidiaria, che “non sussiste in (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata”: Quanto alla protezione umanitaria, la sentenza ha rilevato che il soggetto richiedente non rientrava in alcuna categoria vulnerabile.

Avverso tale decreto il ricorso propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata traduzione del provvedimento di rigetto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 e art. 13, comma 7.

Si lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine all’eccepita nullità del decreto impugnato che non era stato tradotto in una lingua comprensibile al destinatario.

Con il secondo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al mancato riconoscimento al ricorrente della protezione internazionale o sussidiaria in relazione al Paese di transito (Senegal) nonchè la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Si duole che sarebbe mancato da parte del Tribunale in sede di valutazione della domanda di protezione internazionale e sussidiaria ogni verifica circa la situazione in cui versa il Paese di provenienza del richiedente, vale dire il Senegal.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente avanti alla Commissione territoriale e alle allegazioni portate in giudizio per la valutazione del paese di origine e di transito.

Da ultimo si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente avrebbe avuto diritto ex lege in ragione delle condizioni socio-economiche del Paese d’origine nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (cfr. Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7385; Cass. (ord.) 15.5.2019, n. 13086).

L’interpretazione offerta dal ricorrente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, contrasta con quella che si è consolidata in seno a questa Corte e che è sintetizzata nel seguente principio di diritto: “In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa” (Sez. 6, Ord. n. 18723 del 2019).

Il ricorrente non tiene conto di questa giurisprudenza e non offre nuove argomentazioni che permettano di superarla.

Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità, difettando l’indicazione delle ragioni per le quali la valutazione dovesse estendersi anche alla condizione di tale Paese.

Trova infatti applicazione il principio secondo il quale “Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie il Senegal) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese.” (Cass. n. 31676 del 06/12/2018) e nel caso in esame non risulta che siano state rappresentate dal ricorrente le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. n. 13096 del 15/05/2019).

La censura è peraltro irrilevante, in quanto la persecuzione o il rischio di gravi danni alla persona, ai fini della concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 va apprezzato con riferimento al paese di provenienza, e non a quello di transito (Sez. 1 -, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018).

Il terzo motivo è infondato.

Il Tribunale infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha esaminato le versioni dei fatti fornita dal richiedente ponendo a confronto le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di commissione e avanti al giudice ed ha escluso sulla base delle allegazioni di parte istante l’esistenza delle condizioni per fruire della protezione internazionale riconducendo le motivazione dell’allontanamento dal Paese alla sfera familiare e privata del ricorrente.

Rispetto a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun elemento concreto idoneo a consentire un diverso apprezzamento della narrazione personale, ma si limita a richiamare genericamente quanto riferito in sede di audizione, senza evidenziare alcun profilo sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una differente conclusione circa il contenuto del racconto offerto dal richiedente la protezione.

Con riguardo alla protezione sussidiaria il motivo (quarto) veicola invero una doglianza che non può avere ingresso in questa sede, in quanto inerente a profili fattuali, sottratti al sindacato di legittimità.

Il ricorrente lamenta infatti la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), laddove il Tribunale ha escluso, sulla base di una puntuale ricognizione della situazione politica e sociale della (OMISSIS), che la semplice presenza in detto paese sia produttiva di un pericolo per la vita e l’incolumità. In tal modo il giudice di prima istanza ha fatto corretta applicazione del principio per cui la protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), va accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato dalla menzionata situazione di violenza indiscriminata: situazione in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quel paese o in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte giust. 17 febbraio 2009, C465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 2 aprile 2019, n. 9090; Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130). Altra è la questione attinente all’apprezzamento delle risultanze di causa, che non può essere ricondotta alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3: come è ben noto, infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase seguono la soccombenze e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2100,00 oltre S.P.A.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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