Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26584 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 22/10/2018), n.26584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27524/2016 proposto da:

TRE ESSERE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

A.A., legale rappresentante dell’Azienda agricola Vivaio

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 31,

presso lo studio dell’avvocato DAVID SANTODONATO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIO RAPANA’, FEDERICO AVANZOLINI;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI PRIVERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 11, presso lo studio

dell’avvocato MARCO BONIFAZI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNA CATARINACCI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2444/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2444/40/2016, depositata il 28 aprile 2016, non notificata, la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina – pronunciando sull’appello proposto dal sig. A.A. in proprio e nella qualità di cui in epigrafe nei confronti di Tre Esse Italia S.r.l. (di seguito società) nonchè nei confronti del Comune di Priverno, avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avvisi di accertamento per TARSU relativi agli anni dal 2010 al 2012 – dispose, rilevando d’ufficio la mancanza di difesa tecnica della Tre Esse Italia S.r.l. nel giudizio di primo grado, la rimessione della controversia dinanzi alla CTP, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 59, affinchè ordinasse alla predetta società, costituita in grado d’appello col patrocinio di difensore abilitato, di munirsi di difensore tecnico.

Avverso la pronuncia della CTR la società, concessionaria per l’accertamento e la riscossione della TARSU per il Comune di Priverno, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Il contribuente, in proprio e nell’indicata qualità, resiste con controricorso.

Il Comune di Priverno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare procura speciale a difensore nominato per il giudizio di legittimità, salvo poi depositare in modo inammissibile, memoria, non avendo depositato controricorso nei termini.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del diritto di difesa, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, comma 1, lamentando che, costituitasi in grado d’appello, aveva ricevuto comunicazione dell’udienza di discussione solo cinque giorni prima della data dell’udienza fissata e deducendo di essere comparsa all’udienza di discussione al solo fine di eccepire la violazione della citata norma, senza che la Commissione disponesse il rinvio al fine di garantire l’osservanza del termine previsto da detta norma.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nella parte in cui, non pronunciando sul merito dell’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, ha disposto la rimessione della causa al primo giudice rilevando d’ufficio la mancanza di assistenza tecnica da parte di difensore abilitato da parte della società in controversia eccedente il valore (allora) di Euro 2582,28, senza che la CTP avesse ordine alla parte di munirsi di difensore tecnico.

3. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dal contribuente, avendo la ricorrente, per quanto in questa sede rileva, compiutamente esposto i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione.

4. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, essi sono manifestamente fondati.

4.1. In relazione al primo, diversamente da quanto eccepito dalla contribuente, non solo l’omissione dell’avviso della data di fissazione dell’udienza di discussione comporta lesione del diritto di difesa, ma anche l’irregolare comunicazione della stessa (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6692; Cass. sez. 5, 29 febbraio 2008, n. 5454), determinando nullità del procedimento e della sentenza che si converte in motivo d’impugnazione.

Nella fattispecie in esame la società, costituitasi in grado di appello col patrocinio di difensore abilitato, ricevuto l’avviso della data fissata per l’udienza di discussione, si è limitata ad eccepire il mancato rispetto del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, giusta il rinvio alle norme del processo di primo grado, in quanto compatibili, ex art. 61 decreto cit., senza dunque che l’anzidetta irregolarità possa ritenersi sanata per acquiescenza (cfr. Cass. sez. 6-5 27 luglio 2015, n. 15664).

4.2. Del pari è manifestamente fondato il secondo motivo alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia, tra cui Cass. sez. 5, 17 gennaio 2014, n. 839, malamente richiamata dal controricorrente a sostegno dell’infondatezza di detto motivo di ricorso. Detta pronuncia, infatti, chiarisce che nel processo tributario l’omissione da parte del giudice adito, nelle controversie di valore superiore ad Euro 2.582,28 Euro, secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, dell’ordine, alla parte che ne sia priva, di munirsi di difensore ai sensi dell’art. 12 decreto cit., comma 5, dà luogo ad una nullità relativa che, in quanto tale, non essendo rilevabile d’ufficio, può essere eccepita in sede di gravame solo dalla parte della quale sia stato leso il diritto all’adeguata assistenza tecnica, essendosi inoltre precisato (cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. 18 gennaio 2017, n. 1245) che quand’anche eccepita in sede di appello detta nullità relativa dalla parte interessata, detta nullità non determina il rinvio alla Commissione provinciale, atteso che l’assistenza tecnica non riguarda i presupposti processuali relativi alle parti, nè incide sulla regolarità del contraddittorio.

5. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detti principi, va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina- in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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