Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26584 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. III, 18/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 18/10/2019), n.26584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 19522 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

TEKNOSISTEMI SRL (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata

al ricorso, dagli avvocati Antonio Carlo Peschiulli (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

N.A., (C.F.: (OMISSIS));

T.G., (C.G. (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bergamo n.

560/2016, pubblicata il 13/02/2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del

13/09/2019 dal Presidente Consigliere De Stefano Franco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Teknosistemi srl ricorre, affidandosi a due motivi con atto notificato il 16/08/2016, per la cassazione della sentenza n. 560 del 13/02/2016 del Tribunale di Bergamo, con cui è stata rigettata la sua opposizione – ai sensi dell’art. 617 c.p.c., – all’ordinanza ex art. 553 c.p.c., emessa ai suoi danni, quale terza pignorata, all’esito della procedura di espropriazione presso terzi intentata da N.A. anche contro il debitore principale T.G., per ritenuta carenza di prova dell’avvenuta estinzione del credito originario, in difetto di validi elementi sulla imputazione di plurimi bonifici intercorsi;

il ricorso, cui non resiste alcuno degli intimati, è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

in via preliminare, va rilevata la carenza, agli atti a disposizione del Collegio, della prova della rituale instaurazione del contraddittorio dinanzi a questa Corte: manca tuttora la prova del completamento della notifica (non per N.A., la raccomandata informativa della notifica al quale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risulta ricevuta il 19/08/2016, bensì) per l’intimato T., litisconsorte necessario siccome debitore principale nel processo esecutivo cui si riferisce l’opposizione esecutiva per cui è causa, difettando l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui quella è stata integrata;

peraltro, può fin d’ora osservarsi che: col primo motivo è dedotta violazione dell’art. 1193 c.c., indicandosi spettare al creditore l’onere di dare la prova di ulteriori crediti e comunque la mera facoltatività, per il debitore, dell’indicazione della causale del pagamento; col secondo e col terzo, è addotto l’omesso esame della specificazione di una causale almeno per un bonifico bancario a saldo di una delle tre fatture dedotte a fondamento dei credito pignorato e, comunque, della prova del pagamento pure della somma residua;

i tre motivi, complessivamente considerati per la loro intima connessione, pongono a questa Corte almeno due questioni di diritto di particolare rilevanza, quali quella dei limiti di opponibilità dell’ordinanza di assegnazione in caso di mancata produzione di elementi sollecitati dal giudice dell’esecuzione e quella del riparto degli oneri probatori nel subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo dopo la novella del 2013;

sono quindi opportuni ad un tempo l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimato T. – entro il termine perentorio indicato in dispositivo e con onere del rispetto anche dei successivi termini di procedibilità – e la rimessione alla pubblica udienza, in applicazione dei principi elaborati a partire da Cass. ord. 06/03/2017, n. 5533, ovvero Cass. ord. 23/05/2017, n. 12949, confermati anche a Sezioni Unite (per tutte: Cass. Sez. U. ord. 05/06/2018, n. 14437, per la quale nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, è ammissibile in applicazione analogica dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza – e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie).

P.Q.M.

ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso a T.G. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente e rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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