Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26584 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15537/2010 proposto da:

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell’avvocato FALCHI Gian Luigi, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del

Vicedirettore degli Affari Legali e Societari, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato

D’ANGELANTONIO Claudio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LAX PIERLUIGI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9241/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/11/09, depositata il 17/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Falchi difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 7 giugno 2010, C.B., giornalista iscritto nell’elenco nazionale dei giornalisti professionisti disoccupati, chiede con un unico motivo, attinente la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112 e 324 c.p.c., L. n. 230 del 1962 e L. n. 56 del 1987, art. 23 e l’omessa motivazione, la cassazione della sentenza pubblicata il 17 marzo 2010 e notificata il 12 aprile successivo, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato con la Rai relativo al periodo dal 12 luglio al 13 settembre 1993 stipulato ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 3 del C.C.N.G., per la sostituzione di giornalisti in ferie.

In proposito, i giudici di merito, rilevato che in precedenza il giornalista aveva già proposto analoga azione giudiziaria riferita al medesimo contratto a tempo indeterminato, formulando le medesime conclusioni, hanno ritenuto preclusa la possibilità di una nuova azione dal fatto che la prima domanda era stata respinta con sentenza passata in giudicato, giudicato che hanno ritenuto copra anche il profilo di illegittimità – relativo alla mancata previsione, nel C.C.N.G. che individuava la nuova ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, della percentuale di personale che è possibile assumere a termine – prospettato nel presente giudizio, ancorchè non dedotto, ma deducibile nel primo giudizio.

L’intimata società resiste alle domande con rituale controricorso..

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il giudicato copre, quanto alla causa petendi, il dedotto e il deducibile, nel senso che esso, come riassunto da una autorevole dottrina, copre l’azione quale è stata concretamente esercitata sul fondamento dei fatti costitutivi dedotti, ma anche di tutti quei fatti che, sia perchè semplici o secondari, sia perchè convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, devono intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi.

Così, in tema di impugnazione di un licenziamento, questa Corte, come ricordato dalla sentenza impugnata, ha ritenuto convergenti nel costituire il diritto al relativo annullamento sia la deduzione di fatti attinenti alla sua giustificazione sostanziale che di fatti riguardanti profili formali dello stesso (cfr. Cass. n. 21032/06).

Coerentemente con tale impostazione, deve ritenersi che nel caso di specie l’avere il C. chiesto nel primo giudizio, concluso con una sentenza di rigetto passata in giudicato, la declaratoria di nullità del termine con la conseguente conversione del contratto a tempo indeterminato, argomentando dal fatto che la causale dedotta ex art. 3 del C.C.N.G. non sarebbe riconducibile alle ipotesi stabilite dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, nè a quelle che i contraenti collettivi sono autorizzati dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, ad individuare (in quanto quest’ultima norma non riguarderebbe l’ipotesi della sostituzione per ferie), esclude la possibilità di formulare altra domanda giudiziale tendente ad ottenere il medesimo effetto giuridico, sostenendola con l’ulteriore deduzione di non riconducibilità della causale alla L. n. 56 del 1987, art. 23, sotto un profilo diverso, quale quello della mancata previsione nella norma contrattuale collettiva, in violazione della norma di legge ora citata, della percentuale massima di personale da assumere a termine per la sostituzione di giornalisti in ferie”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Ambedue le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, che le considerazioni svolte nella memoria del ricorrente non sono in grado di contrattare efficacemente.

Acquisito il fatto che la censura relativa alla mancata determinazione nel contratto collettivo della percentuale dei contratti a termine rispetto ai contratti di lavoro stabili, imposta ai contraenti collettivi dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, il problema della causa consiste nello stabilire se la relativa censura avrebbe dovuto o non essere sviluppata nel primo giudizio di richiesta di accertamento della nullità del termine e di conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato; quesito al quale, secondo il collegio, va data risposta positiva per le ragioni esposte nella relazione.

Concludendo, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla RAI le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla RAI s.p.a. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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